Fondo Previndai: recepite anche per l’anno 2023, le modifiche della contribuzione 2022

Versamenti contributivi 2023 al Fondo di Previdenza complementare per i Dirigenti-Aziende industriali

Per i Dirigenti a cui viene applicato il CCNL Dirigenti-Aziende industriali, vengono confermate anche per quest’anno, le modifiche dei contributi versati al Fondo di Previdenza complementare Previndai, che sono state applicate sino all’anno 2022, ossia:
– l’aumento del massimale contributivo erogato annualmente fino ad euro 180.000,00;
– la
possibilità, da parte delle Imprese, di sopportare il versamento annuale della contribuzione dovuta al Fondo, fino ad un massimo del 7%, rimanendo a carico del dirigente solo l’1% della medesima, previo accordo tra quest’ultimo e l’Impresa stessa.

Rinnovata altresì l’estensione a tutti gli iscritti al Fondo, del contributo minimo annuo a carico dell’Azienda, pari ad un ammontare di euro 4.800,00.

Nella tabella sottostante, viene riassunto schematicamente quanto sopra specificato relativamente alla contribuzione 2023.

 

Contribuzione 2023
Anzianità dirigenziale Classe di contribuzione Massimale contributivo Aliquote
Fino a 6 anni Cl. 1, 2, 3 e 4 Sino ad euro 180.000,00 4% Azienda

e

4% Dirigente

Oltre 6 anni

In relazione al limite contributivo minimo, è previsto inoltre: un adeguamento, confrontando i soli contributi aziendali di importo pari ad euro 4.800,00; in caso di cessazione in corso dell’anno, il limite della somma poc’anzi citata, va riproporzionato in base ai mesi di servizio prestati nell’anno d’interruzione del rapporto di lavoro considerando altresì il preavviso, e, qualora fosse, anche la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni ritenuta mese intero; nessun adeguamento deve esser apportato nei casi in cui l’Impresa non debba versare la contribuzione a proprio carico. A tal proposito, è bene ricordare che, l’azienda, è tenuta a destinare il 4% della retribuzione utile, al TFR, nella circostanza in cui, il dirigente, versi la contribuzione minima, pari sempre al 4% della retribuzione utile, al TFR, come previsto dal Contratto Collettivo.
Difatti, qualora egli non dovesse versare alcun contributo al Fondo, ed al tempo stesso volesse conferire il proprio TFR per intero sempre al Fondo, l’azienda non sarà tenuta ad erogare alcunché.

Nella tabella sottostante, è riassunta la situazione prevista per l’anno 2023.

 

Accantonamento TFR Contribuzione Dirigente Contribuzione Azienda
Integrale sì volontaria (min. 4%) il maggiore tra

il 4% e 4.800,00 euro

no nessuna contribuzione
Parziale obbligatoria (4%) il maggiore tra

il 4% e 4.800,00 euro

Nessuna modifica è stata poi rinvenuta per quel che riguarda la quota di TFR da versare al Fondo Previndai. Per l’anno 2023, infatti, le quote TFR sono quelle di seguito riportate:

 

Classi di Contribuzione Quota TFR
Cl. 1 3% della retribuzione utile al TFR
Cl. 2 4% della retribuzione utile al TFR
Cl. 3, 4 e 8 Integrale accantonamento

 

 

Definizione agevolata avvisi bonari: le istruzioni sulla misura prevista dalla legge di Bilancio 2023

Dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti, con esempi di calcolo, sulla misura prevista dalla legge di Bilancio 2023 (art.1 co. 153-159) per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari (Circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023).

Con circolare del 13 gennaio 2023, n. 1, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti ai contribuenti che intendono avvalersi della possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto. Tale misura è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, co. 153-159) come misura di supporto nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. 

 

Nella circolare citata l’Agenzia chiarisce subito il perimetro della misura, che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 e illustra, inoltre, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate precisa che è non è previsto l’invio di nuove comunicazioni.

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R.  n. 633/1972), rientra tra le metodologie di verifica sulla regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, effettua specifici controlli per correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni. I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua. Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione. Non si tratta un tipico atto impositivo vero e proprio, ma di un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute. Entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo (art. 2, co. 2, D.L.gs n. 462/1997).  

La circolare in oggetto stabilisce che possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 (art. 1, co. 153, L. n. 197/2022), richieste al contribuente a seguito delle comunicazioni di irregolarità. La misura prevede una riduzione dal 10 al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023. Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo. 

Il pagamento delle somme (art. 1 co. 154, L. n. 197/2022) dovute deve avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 (per il pagamento in unica soluzione) e 3-bis (per il pagamento in forma rateale) del D.Lgs. n. 462 del 1997. Pertanto, per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione. 

Come precisato dalla circolare, la definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo. In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena (art. 13, D.L.gs. n. 471/1997).

Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (art.1, co. 155, L. n. 197/2022) a prescindere dal periodo d’imposta, per le quali, al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), non si è verificata alcuna causa di decadenza (art. 15-ter, DPR n. 602/1973). In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo. 

L’art. 1 co. 156 della L. n. 197/2022 prevede il pagamento rateale delle somme dovute. Condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a venti rate. In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni si precisa che la Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 159, L. n. 197/2022) ha modificato la precedente disciplina (art. 3-bis, co. 1, D.L.gs. n. 462/1997) prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali. 

A titolo esemplificativo, e per tutte le casistiche sopra descritte, sono disponibili nella circolare concreti esempi di calcolo sulle possibilità offerte dalla norma.

Nuova domanda mutui ipotecari, l’INPS rilascia il servizio

L’INPS comunica il rilascio del nuovo servizio di domanda per l’erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (INPS, messaggio 13 gennaio 2023, n. 247).

Gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, a decorrere dal 15 gennaio scorso, hanno a disposizione un nuovo iter di presentazione della domanda per ottenere l’erogazione di mutui ipotecari. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio in oggetto in cui si precisano anche le modalità di accesso per l’utenza al nuovo servizio di domanda appositamente rilasciato.

 

I soggetti interessati potranno inoltrare la domanda dal 15 gennaio al 15 dicembre di ogni anno digitando nel campo di ricerca testuale della home page del sito istituzionale le parole “richiedere la concessione di un mutuo ipotecario”. Dalla pagina che riepiloga le informazioni principali per l’ottenimento della prestazione sarà possibile per l’utente, autenticandosi tramite SPID almeno di II livello, CIE o CNS, cliccare sul pulsante “Accedi al servizio” e, quindi, selezionare la procedura relativa alla “Nuova domanda mutui ipotecari”.

 

Diverse sono le funzionalità che presenta il nuovo iter di presentazione della domanda, tra cui: l’avvio diretto della domanda da parte del cittadino; l’attivazione in parallelo dei controlli applicativi in real-time; la scrittura a sistema dell’esito dei controlli e lo sblocco della funzione di completamento della domanda; il completamento della domanda da parte del cittadino che attiva la funzione di protocollazione e di invio a istruttoria. 

 

E’ consentita la possibilità di proseguire nell’iter di inserimento della domanda anche nell’eventualità di ritardi nella response in esito ai controlli automatici: in attesa del completamento dei controlli, eventualmente rimarrà bloccato il completamento della domanda, ma non l’iter di inserimento della stessa che potrà proseguire.

 

L’utente può consultare, dalla home page del servizio e in qualsiasi fase di compilazione della domanda, la sezione informativa relativa alla prestazione e quella sulla privacy, le FAQ, il video tutorial e il manuale guida.

 

E’ possibile accedere al riepilogo dei campi compilati e procedere in qualsiasi momento alla simulazione del piano di ammortamento.

 

Attraverso la ricezione di notifiche all’interno della propria area riservata, è consentito monitorare l’iter istruttorio della domanda.  

CCNL Anas: Una Tantum a febbraio e aprile

Al personale dipendente del gruppo ANAS verrà corrisposto l’importo di 450,00 euro a titolo di Una Tantum 

Con il CCNL siglato il 14 dicembre 2022, Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal hanno definito gli importi dell’indennità Una Tantum da corrispondere, a copertura del periodo pregresso, al personale dipendente del Gruppo Anas.
L’Una Tantum, relativa all’esercizio 2022, è pari a 450,00 euro (riferita convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1) e verrà erogata in due tranche:
– la prima pari a 250,00 euro da corrispondersi nella mensilità di febbraio 2023;
– la seconda pari a 200,00 euro da corrispondersi nella mensilità di aprile 2023.

 

Febbraio 2023 

 

Parametri Posizioni economiche Una Tantum
240 A 387,10
200 A1 322,58
170 B 274,19
155 B1 250,00
140 B2 225,81
115 C 185,48
100 C1 161,29

 

Aprile 2023 

 

Parametri Posizioni economiche Una Tantum
240 A 309,68
200 A1 258,06
170 B 219,35
155 B1 200,00
140 B2 180,65
115 C 148,39
100 C1 129,03

 

Decreto carburanti,  il governo approva modifiche su buoni benzina ed eventuali interventi su prezzi

Passa la proroga dei buoni benzina fino alla fine dell’anno in corso e la possibilità di intervento in caso di aumento eventuale del prezzo del greggio (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 12 gennaio 2023).

Il decreto legge in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, approvato da Palazzo Chigi il 10 gennaio 2023, è stato modificato nella seduta del Consiglio dei ministri del 12 gennaio. I punti sottoposti a cambiamento riguardano i buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti e la possibilità che il governo si riserva di intervenire nel caso si verifichi un aumento del prezzo del greggio.

In particolare, per quel che riguarda il primo punto, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente. In precedenza era il periodo citato era fissato al solo primo trimestre dell’anno.

Inoltre, si è stabilito che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.

Rimangono pertanto invariate le norme relative alla trasparenza del prezzo dei carburanti che dettano agli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile l’obbligo giornaliero di comunicare il prezzo di vendita praticato.

Infatti, il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Il decreto emanato il 10 gennaio prevedeva che tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato. Laddove si verifichi la violazione, da parte degli esercenti, dei predetti obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi, sono rafforzate le sanzioni amministrative che, in caso di recidiva, possono giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da 7 a 90 giorni. Si intensificano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza. Prevista anche l’istituzione di una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi.

Fondo Sani.In.Veneto: cambiamenti per le tutele volontarie dei lavoratori e familiari iscritti al Fondo

Importanti novità per le nuove sottoscrizioni al Fondo di assistenza sanitaria integrativa della Regione Veneto

A partire da oggi 13 gennaio 2023, si introducono cambiamenti rilevanti circa le tutele volontarie a pagamento, per i dipendenti delle aziende artigiane iscritti a Sani in Azienda e per i loro familiari a Sani in Famiglia.
Il primo riguarda la modalità di iscrizione, al fine di fidelizzare tutti gli aderenti. Difatti, se prima la sottoscrizione della tutela aveva una durata di 12 mesi a partire dal mese di acquisto, ora l’adesione diventa di lunga durata, attuabile in ogni periodo dell’anno, comportando un tacito rinnovo una volta scaduti i 12 mesi e con possibilità di interruzione qualora le condizioni iniziali non dovessero risultare più idonee per esser iscritti, o se venisse esercitata la disdetta prevista (possibile per coloro che hanno già raggiunto o raggiungeranno i 3 anni di anzianità nella tutela).
Altra importante novità introdotta è l’eliminazione del periodo di carenza, ragion per cui, la copertura delle tutele, partirà immediatamente dal 1° giorno del mese di sottoscrizione. La stessa, riferita al titolare artigiano, comprenderà al suo interno, con massimali in condivisione, anche il coniuge a carico ed i figli fino a 2 anni di età, senza versare in aggiunta alcunché.
Per quel che riguarda le protesi, che per le tutele volontarie avevano prestazioni e massimale inferiori, vi sarà una copertura fino a 1000,00 euro annui.
Grazie al nuovo sistema di adesione, si avrà dunque la possibilità di fruire delle nuove prestazioni introdotte per Sani In Veneto, con possibilità di incrementarle attraverso 2 livelli di coperture aggiuntive. Sarà pertanto possibile, avere dei livelli di tutela, maggiori per Sani In Famiglia e Sani In Azienda come di seguito riportato.
Livello Basic, che comprende le stesse prestazioni degli anni scorsi, quindi, visite specialistiche, esami diagnostici, interventi chirurgici, sezioni di fisioterapia, pacchetto prevenzione odontoiatrica comprendente 2 visite e 2 ablazioni, lenti, protesi, invalidità, prestazioni esenti, sostegno psicologico e le nuove introdotte nel 2023. Il costo del servizio prestato risulta essere di 125,00 euro per i titolari, e di 90,00 euro per i familiari (figli sopra i 2 anni e coniugi o conviventi non a carico) dei dipendenti e dei titolari.
Livello Dental, concernente tutte le coperture del livello Basic più la categoria “Cure Odontoiatriche” già presente per i dipendenti, avente un massimale pari ad euro 500,00 annui con rimborsi singoli di 40,00 euro o 50,00 euro per le cure dentistiche più frequenti, quali, otturazioni, estrazioni, capsule, curettage gengivale, bite notturno ecc. Il costo per utilizzare questo servizio è di 165,00 euro per i titolari, e di 130,00 euro per i familiari.
Livello Dentalplus, che contempla tutte le coperture dei livelli Basic e Dental, più le categorie “Ortodonzia” per tutte le spese legate all’apparecchio ortodontico avente un massimale triennale di 600,00 euro, ed “Impiantologia” e “Protesi”, per le spese di impianti dentali, rimborsabili al 50% dell’importo in fattura, con un massimale di 1000,00 euro. Il costo di tale servizio ammonta a 225,00 euro per i titolari, ed a 190,00 euro per i familiari.
Inoltre, per chi raggiunge nell’anno 2023 un’anzianità della tutela pari ad almeno 3 anni, ed effettua la sottoscrizione al Fondo per il prossimo anno, è prevista un’ulteriore agevolazione con una tariffa scontata del 50% del costo dei livelli Dental e Dentalplus, ossia 145,00 euro e 110,00 euro per il Dental, mentre 175,00 euro e 140,00 euro per il Dentalplus.
Tutti i termini e le condizioni di acquisto verranno poi riportate nella sezione documenti del sito e sul portale dove si effettuano pagamenti elettronici.
Da ultimo è bene specificare altresì che, le tutele esistenti scadranno mano a mano nel 2023 e potranno essere rinnovate solo alle nuove condizioni di adesione.

CCNL Terziario (Sistema Commercio – Confsal): siglato l’accordo integrativo

Previsti l’una tantum e un’anticipazione sui futuri aumenti contrattuali 

In data 29 dicembre 2022 è stato siglato tra la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – Sistema Impresa e la Federazione Italiana Sindacati Industria – Commercio Artigianato Fesica – Confsal, assistita dalla Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – Confsal, l’accordo integrativo del CCNL per i dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi che ha previsto le seguenti novità a livello retributivo, considerata la situazione di crisi che sta affrontando il settore dovuti al perdurare della pandemia, la situazione di guerra in Ucraina, l’emergenza energetica e il forte incremento del costo della vita.
Un tantum 
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022, verrà corrisposto un importo una tantum pari a 350,00 euro (al 4° livello e riparametrato sugli altri livelli di inquadramento). Tale importo verrà erogato in due tranches: 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023, nei seguenti importi riparametrati per ogni livello.

Livello I Tranche  II Tranche
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita 1°categoria  188,79 141,60
Operatori di vendita 2°categoria  158,50 118,88

Gli importi saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022 e non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia stata erogata una retribuzione a norma di legge e di contratto; saranno computati invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Anticipazione sui futuri aumenti contrattuali
A decorrere dal 1°aprile 2023 verrà erogata una somma pari a 30,00 euro mensili (al 4° livello e riparametrata sugli altri livelli di inquadramento) da intendersi come incremento dei minimi a titolo di acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali.

Livello Importo
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83
Operatori di vendita 1°categoria  28,32
Operatori di vendita 2°categoria  23,78

 

 

 

Documenti IVA precompilati, estensione anche al 2023 e ampliamento dei soggetti destinatari

 

L’Agenzia delle entrate estende anche all’anno 2023 il periodo sperimentale di utilizzo dei documenti IVA precompilati e, nel contempo, amplia la platea dei soggetti destinatari dei documenti stessi (Agenzia delle entrate, provvedimento 12 gennaio 2023, n. 9652).

Come noto, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

 

Con il provvedimento in oggetto il periodo di sperimentazione viene esteso anche alle operazioni effettuate nel 2023.

 

L’Agenzia, inoltre, amplia la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati nel periodo sperimentale. Pertanto, a partire dai registri IVA e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relativi all’ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d’imposta 2022, le bozze dei documenti IVA sono messe a disposizione, oltre che dei soggetti indicati al punto 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994/2021, anche dei seguenti:

 

a) soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA;

 

b) soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;

 

c) soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, le aziende di enoturismo, le aziende oleoturistiche.

 

Al fine di consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di consultare le bozze dei documenti IVA elaborati, importarle nei propri sistemi e confrontarle con i dati presenti nei propri sistemi gestionali, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione dei registri dell’intero anno d’imposta, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia provvede all’elaborazione della bozza della dichiarazione annuale IVA e alla messa a disposizione di una funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale inviata tramite applicativo web, per tutti i soggetti appartenenti alla platea nell’anno di riferimento.

 

Per le stesse finalità, a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle bozze dei documenti IVA, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento.

 

Sono confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché le ipotesi in cui il soggetto rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA così come già disciplinate nel citato provvedimento n. 183994/2021.

Legge di bilancio 2023: gli interventi per le donne e il settore agricolo

Stanziate risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. incrementato il Fondo danni catastrofali e l’istituzione del Fondo sulla biodiversità agricola (Legge n. 197/2022).

La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 338) porta a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne. Inoltre, (articolo 1, comma 340) il fondo viene incrementato di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per il potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza, e di 1 milione e 850.000 euro per l’anno in corso per il Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza (articolo 1, comma 341).

La Legge di bilancio, poi, include la misura di sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile (articolo 1, comma 301) con uno stanziamento di 20 milioni di euro, per l’anno 2023. Il provvedimento in questione persegue l’obiettivo dello  sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (titolo I, capo III, D.Lgs. n. 185 /2000).

Specificamente per il settore agricolo, viene aumentata di 9,5 milioni di euro (articolo 1, comma 302) la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità al fine di garantirne l’avvio della operatività e della gestione, compresi il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all’implementazione delle procedure finanziarie.

Viene, infine, istituito (articolo 1, comma 303) nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per la realizzazione di interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro.

 

CCNL Studi Professionali (Lapet): incremento delle retribuzioni territoriali

In vigore dal 1° gennaio 2023 le nuove retribuzioni territoriali suddivise per Regione

Con il CCNL siglato il 21 maggio 2021 tra Inrl, Lapet, Unrl e Cisal per i dipendenti degli Studi dei Revisori Legali e dei Tributaristi e delle Società di Revisione sono stati stabiliti i nuovi incrementi delle retribuzioni territoriali, applicabili dal 1° gennaio 2023.
In generale la Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile da riconoscere ai lavoratori in unico importo lordo onnicomprensivo mensile, è composta dalle seguenti voci:
– Componente Parametrica;
– Elemento Perequativo Regionale;
– Indennità Contrattuale;
– Indennità Sostitutiva di Mensa.
Essa rappresenta, quindi, il valore da assumere ai fini delle comparazioni contrattuali in caso di passaggio da altro CCNL. In assenza di trattamenti retributivi ad personam, la R.T.M.C.M. coinciderà con la Retribuzione Individuale Mensile del Lavoratore.

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Lombardia

Livello Minimo
Quadro 2.856,93
A1 (1°) 2.526,13
A2 (2°) 2.305,27
B1 (3°) 2.044,14
B2 (4°) 1.873,95
C1 (5°) 1.704,58
C2 (6°) 1.586,06
D1 (7°) 1.474,21
D2 (8°) 1.344,86

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Liguria e Trentino Alto Adige

Livello Minimo
Quadro 2.846,50
A1 (1°) 2.517,20
A2 (2°) 2.297,22
B1 (3°) 2.036,80
B2 (4°) 1.867,71
C1 (5°) 1.698,84
C2 (6°) 1.580,63
D1 (7°) 1.469,42
D2 (8°) 1.340,44

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Lazio

Livello Minimo
Quadro 2.841,18
A1 (1°) 2.512,68
A2 (2°) 2.293,01
B1 (3°) 2.033,33
B2 (4°) 1.864,48
C1 (5°) 1.695,89
C2 (6°) 1.578,18
D1 (7°) 1.467,48
D2 (8°) 1.338,37

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Toscana

Livello Minimo
Quadro 2.837,53
A1 (1°) 2.509,34
A2 (2°) 2.290,21
B1 (3°) 2.030,79
B2 (4°) 1.862,10
C1 (5°) 1.694,03
C2 (6°) 1.576,44
D1 (7°) 1.465,85
D2 (8°) 1.336,88

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Emilia Romagna

Livello Minimo
Quadro 2.822,66
A1 (1°) 2.496,34
A2 (2°) 2.278,35
B1 (3°) 2.020,61
B2 (4°) 1.852,88
C1 (5°) 1.685,85
C2 (6°) 1.568,70
D1 (7°) 1.458,56
D2 (8°) 1.330,45

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Friuli Venezia Giulia

Livello Minimo
Quadro 2.815,01
A1 (1°) 2.489,64
A2 (2°) 2.272,40
B1 (3°) 2.015,20
B2 (4°) 1.848,12
C1 (5°) 1.681,46
C2 (6°) 1.564,88
D1 (7°) 1.455,30
D2 (8°) 1.327,47

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Umbria e Valle d’Aosta

Livello Minimo
Quadro 2.806,58
A1 (1°) 2.482,22
A2 (2°) 2.265,76
B1 (3°) 2.009,47
B2 (4°) 1.842,74
C1 (5°) 1.676,82
C2 (6°) 1.560,82
D1 (7°) 1.451,49
D2 (8°) 1.323,96

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Piemonte

Livello Minimo
Quadro 2.798,04
A1 (1°) 2.474,74
A2 (2°) 2.259,10
B1 (3°) 2.003,76
B2 (4°) 1.837,41
C1 (5°) 1.672,25
C2 (6°) 1.556,53
D1 (7°) 1.447,47
D2 (8°) 1.320,60

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Veneto

Livello Minimo
Quadro 2.772,87
A1 (1°) 2.452,88
A2 (2°) 2.239,23
B1 (3°) 1.986,24
B2 (4°) 1.821,91
C1 (5°) 1.658,26
C2 (6°) 1.543,60
D1 (7°) 1.442,27
D2 (8°) 1.309,61

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Marche

Livello Minimo
Quadro 2.744,47
A1 (1°) 2.428,06
A2 (2°) 2.216,90
B1 (3°) 1.966,48
B2 (4°) 1.803,98
C1 (5°) 1.642,32
C2 (6°) 1.528,82
D1 (7°) 1.422,32
D2 (8°) 1.297,66

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Abruzzo

Livello Minimo
Quadro 2.716,08
A1 (1°) 2.403,24
A2 (2°) 2.194,23
B1 (3°) 1.946,72
B2 (4°) 1.786,05
C1 (5°) 1.626,38
C2 (6°) 1.514,38
D1 (7°) 1.408,71
D2 (8°) 1.285,37

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Sicilia

Livello Minimo
Quadro 2.715,97
A1 (1°) 2.402,85
A2 (2°) 2.194,21
B1 (3°) 1.946,41
B2 (4°) 1.786,10
C1 (5°) 1.626,46
C2 (6°) 1.514,14
D1 (7°) 1.408,82
D2 (8°) 1.285,51

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Puglia

Livello Minimo
Quadro 2.710,76
A1 (1°) 2.398,72
A2 (2°) 2.190,36
B1 (3°) 1.943,25
B2 (4°) 1.782,82
C1 (5°) 1.623,76
C2 (6°) 1.511,93
D1 (7°) 1.406,43
D2 (8°) 1.283,30

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Campania

Livello Minimo
Quadro 2.706,65
A1 (1°) 2.394,64
A2 (2°) 2.186,85
B1 (3°) 1.940,06
B2 (4°) 1.780,15
C1 (5°) 1.621,31
C2 (6°) 1.509,61
D1 (7°) 1.404,58
D2 (8°) 1.281,62

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Sardegna

Livello Minimo
Quadro 2.703,44
A1 (1°) 2.392,36
A2 (2°) 2.184,75
B1 (3°) 1.938,17
B2 (4°) 1.778,40
C1 (5°) 1.619,70
C2 (6°) 1.508,11
D1 (7°) 1.403,51
D2 (8°) 1.280,66

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Calabria, Basilicata e Molise

Livello Minimo
Quadro 2.667,17
A1 (1°) 2.360,39
A2 (2°) 2.155,75
B1 (3°) 1.913,04
B2 (4°) 1.755,80
C1 (5°) 1.599,54
C2 (6°) 1.489,70
D1 (7°) 1.386,54
D2 (8°) 1.265,00