BeProf: attivata la prestazione di consulenza psicologica

In via sperimentale per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 prevista la Garanzia Prestazioni di Consulenza Psicologica 

Gestione Professionisti e BeProf attivano in automatico, in via sperimentale per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in favore dei Professionisti titolari del Piano Assistenza Professionisti, la Garanzia Prestazioni di Consulenza Psicologica che prevede il rimborso, erogato direttamente da Gestione Professionisti, di una parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura, nel caso in cui il Professionista iscritto faccia ricorso a consulenza psicologica, in presenza o mediante video-consulto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti.
Il rimborso è previsto a copertura delle spese per la prestazione di Consulenza psicologica in merito alle seguenti aree:
–  supporto relativo all’ambito lavorativo;
–  sostegno alla genitorialità;
–  sostegno relativo a momenti di criticità della vita.
Il rimborso è erogato per le prestazioni effettuate nelle seguenti modalità: 
1.Prestazione in rete Gp – Beprof/Plp
I Professionisti titolari di copertura possono beneficiare di:
– un colloquio conoscitivo, telefonico, in presenza o in videochiamata, finalizzato a verificare se il caso rientri nei termini della garanzia;
– uno sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista Plp aderente al progetto), pertanto il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni 5,00 euro, fatta eccezione per coloro che già adottano la tariffa minima pari a 35,00 euro;
– un rimborso pari al 50% del costo fatturato, dallo psicologo/psicoterapeuta fino a concorrenza del massimale di 250,00 euro. Ai fini del rimborso indicato, lo psicologo/psicoterapeuta deve risultare iscritto Plp e aderente al progetto alla data della fattura. 
2. Prestazioni fuori rete Gp – Beprof/Plp
I Professionisti titolari di copertura che si rivolgano ad un professionista non iscritto alla rete Gp – Beprof/Plp possono usufruire di un rimborso pari al 30% del costo fatturato dallo psicologo/psicoterapeuta fino a concorrenza del massimale di 150,00 euro.
 Ai fini del rimborso delle spese per le prestazioni deve necessariamente essere allegata alla richiesta, effettuata seguendo la procedura on line prevista, copia delle fatture quietanzate intestate all’iscritto, nelle quali siano indicate esclusivamente le prestazioni oggetto della garanzia e, in caso di prestazioni fuori rete, anche dichiarazione compilata e firmata dal professionista psicologo/psicoterapeuta disponibile nella sezione documenti e moduli del sito www.gestioneprofessionisti.it, nella quale sia indicato l’Albo di appartenenza dello psicologo/psicoterapeuta e l’area di intervento della consulenza.

CCNL Studi Professionali (Lapet): incremento delle retribuzioni territoriali

In vigore dal 1° gennaio 2023 le nuove retribuzioni territoriali suddivise per Regione

Con il CCNL siglato il 21 maggio 2021 tra Inrl, Lapet, Unrl e Cisal per i dipendenti degli Studi dei Revisori Legali e dei Tributaristi e delle Società di Revisione sono stati stabiliti i nuovi incrementi delle retribuzioni territoriali, applicabili dal 1° gennaio 2023.
In generale la Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile da riconoscere ai lavoratori in unico importo lordo onnicomprensivo mensile, è composta dalle seguenti voci:
– Componente Parametrica;
– Elemento Perequativo Regionale;
– Indennità Contrattuale;
– Indennità Sostitutiva di Mensa.
Essa rappresenta, quindi, il valore da assumere ai fini delle comparazioni contrattuali in caso di passaggio da altro CCNL. In assenza di trattamenti retributivi ad personam, la R.T.M.C.M. coinciderà con la Retribuzione Individuale Mensile del Lavoratore.

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Lombardia

Livello Minimo
Quadro 2.856,93
A1 (1°) 2.526,13
A2 (2°) 2.305,27
B1 (3°) 2.044,14
B2 (4°) 1.873,95
C1 (5°) 1.704,58
C2 (6°) 1.586,06
D1 (7°) 1.474,21
D2 (8°) 1.344,86

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Liguria e Trentino Alto Adige

Livello Minimo
Quadro 2.846,50
A1 (1°) 2.517,20
A2 (2°) 2.297,22
B1 (3°) 2.036,80
B2 (4°) 1.867,71
C1 (5°) 1.698,84
C2 (6°) 1.580,63
D1 (7°) 1.469,42
D2 (8°) 1.340,44

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Lazio

Livello Minimo
Quadro 2.841,18
A1 (1°) 2.512,68
A2 (2°) 2.293,01
B1 (3°) 2.033,33
B2 (4°) 1.864,48
C1 (5°) 1.695,89
C2 (6°) 1.578,18
D1 (7°) 1.467,48
D2 (8°) 1.338,37

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Toscana

Livello Minimo
Quadro 2.837,53
A1 (1°) 2.509,34
A2 (2°) 2.290,21
B1 (3°) 2.030,79
B2 (4°) 1.862,10
C1 (5°) 1.694,03
C2 (6°) 1.576,44
D1 (7°) 1.465,85
D2 (8°) 1.336,88

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Emilia Romagna

Livello Minimo
Quadro 2.822,66
A1 (1°) 2.496,34
A2 (2°) 2.278,35
B1 (3°) 2.020,61
B2 (4°) 1.852,88
C1 (5°) 1.685,85
C2 (6°) 1.568,70
D1 (7°) 1.458,56
D2 (8°) 1.330,45

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Friuli Venezia Giulia

Livello Minimo
Quadro 2.815,01
A1 (1°) 2.489,64
A2 (2°) 2.272,40
B1 (3°) 2.015,20
B2 (4°) 1.848,12
C1 (5°) 1.681,46
C2 (6°) 1.564,88
D1 (7°) 1.455,30
D2 (8°) 1.327,47

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Umbria e Valle d’Aosta

Livello Minimo
Quadro 2.806,58
A1 (1°) 2.482,22
A2 (2°) 2.265,76
B1 (3°) 2.009,47
B2 (4°) 1.842,74
C1 (5°) 1.676,82
C2 (6°) 1.560,82
D1 (7°) 1.451,49
D2 (8°) 1.323,96

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Piemonte

Livello Minimo
Quadro 2.798,04
A1 (1°) 2.474,74
A2 (2°) 2.259,10
B1 (3°) 2.003,76
B2 (4°) 1.837,41
C1 (5°) 1.672,25
C2 (6°) 1.556,53
D1 (7°) 1.447,47
D2 (8°) 1.320,60

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Veneto

Livello Minimo
Quadro 2.772,87
A1 (1°) 2.452,88
A2 (2°) 2.239,23
B1 (3°) 1.986,24
B2 (4°) 1.821,91
C1 (5°) 1.658,26
C2 (6°) 1.543,60
D1 (7°) 1.442,27
D2 (8°) 1.309,61

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Marche

Livello Minimo
Quadro 2.744,47
A1 (1°) 2.428,06
A2 (2°) 2.216,90
B1 (3°) 1.966,48
B2 (4°) 1.803,98
C1 (5°) 1.642,32
C2 (6°) 1.528,82
D1 (7°) 1.422,32
D2 (8°) 1.297,66

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Abruzzo

Livello Minimo
Quadro 2.716,08
A1 (1°) 2.403,24
A2 (2°) 2.194,23
B1 (3°) 1.946,72
B2 (4°) 1.786,05
C1 (5°) 1.626,38
C2 (6°) 1.514,38
D1 (7°) 1.408,71
D2 (8°) 1.285,37

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Sicilia

Livello Minimo
Quadro 2.715,97
A1 (1°) 2.402,85
A2 (2°) 2.194,21
B1 (3°) 1.946,41
B2 (4°) 1.786,10
C1 (5°) 1.626,46
C2 (6°) 1.514,14
D1 (7°) 1.408,82
D2 (8°) 1.285,51

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Puglia

Livello Minimo
Quadro 2.710,76
A1 (1°) 2.398,72
A2 (2°) 2.190,36
B1 (3°) 1.943,25
B2 (4°) 1.782,82
C1 (5°) 1.623,76
C2 (6°) 1.511,93
D1 (7°) 1.406,43
D2 (8°) 1.283,30

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Campania

Livello Minimo
Quadro 2.706,65
A1 (1°) 2.394,64
A2 (2°) 2.186,85
B1 (3°) 1.940,06
B2 (4°) 1.780,15
C1 (5°) 1.621,31
C2 (6°) 1.509,61
D1 (7°) 1.404,58
D2 (8°) 1.281,62

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Sardegna

Livello Minimo
Quadro 2.703,44
A1 (1°) 2.392,36
A2 (2°) 2.184,75
B1 (3°) 1.938,17
B2 (4°) 1.778,40
C1 (5°) 1.619,70
C2 (6°) 1.508,11
D1 (7°) 1.403,51
D2 (8°) 1.280,66

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Calabria, Basilicata e Molise

Livello Minimo
Quadro 2.667,17
A1 (1°) 2.360,39
A2 (2°) 2.155,75
B1 (3°) 1.913,04
B2 (4°) 1.755,80
C1 (5°) 1.599,54
C2 (6°) 1.489,70
D1 (7°) 1.386,54
D2 (8°) 1.265,00

Legge di bilancio 2023: gli interventi per le donne e il settore agricolo

Stanziate risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. incrementato il Fondo danni catastrofali e l’istituzione del Fondo sulla biodiversità agricola (Legge n. 197/2022).

La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 338) porta a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne. Inoltre, (articolo 1, comma 340) il fondo viene incrementato di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per il potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza, e di 1 milione e 850.000 euro per l’anno in corso per il Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza (articolo 1, comma 341).

La Legge di bilancio, poi, include la misura di sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile (articolo 1, comma 301) con uno stanziamento di 20 milioni di euro, per l’anno 2023. Il provvedimento in questione persegue l’obiettivo dello  sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (titolo I, capo III, D.Lgs. n. 185 /2000).

Specificamente per il settore agricolo, viene aumentata di 9,5 milioni di euro (articolo 1, comma 302) la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità al fine di garantirne l’avvio della operatività e della gestione, compresi il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all’implementazione delle procedure finanziarie.

Viene, infine, istituito (articolo 1, comma 303) nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per la realizzazione di interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro.

 

Prezzo dei carburanti: in arrivo il decreto sulla trasparenza

Approvato dal Consiglio dei ministri un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 10 gennaio 2023, n. 15).

Il decreto in oggetto è stato approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, nella seduta del 10 gennaio 2023.

 

In riferimento ai buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel periodo gennaio-marzo 2023, si precisa che il valore degli stessi non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, nel limite di 200 euro per lavoratore.

 

E’ introdotto l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare quotidianamente il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato. 

 

Previsto il rafforzamento delle sanzioni amministrative laddove si verifichi la violazione, da parte degli esercenti, dei predetti obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi e, in caso di recidiva, si può arrivare fino alla sospensione dell’attività per un periodo da 7 a 90 giorni.

 

Si intensificano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza.

 

Viene disposta l’istituzione di una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.

CCNL Agenzie Immobiliari: previsti aumenti sui minimi retributivi

A decorrere dal 1°febbraio 2023 entreranno in vigore i nuovi minimi 

Con il CCNL siglato il 7 giugno 2021 Fiaip e Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Ultucs hanno stabilito i nuovi incrementi retributivi con decorrenza 1° febbraio 2023 per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi.

Livello Minimo
Q 2.455,36
1 2.266,20
2 2.032,74
3 1.815,44
4 1.642,68
5 1.535,92
6 1.433,79

 

Fondo EBM Salute: procedura di attivazione della polizza sanitaria per i familiari fiscalmente a carico

Per estendere gratuitamente la polizza ai familiari fiscalmente a carico per il 2023 è necessaria l’attivazione tramite l’Area Riservata EBM Salute da parte del titolare

Il Fondo EBM Salute rende noto alle lavoratrici ed i lavoratori titolari di polizza che, per estendere gratuitamente la polizza ai familiari fiscalmente a carico per il 2023, è necessaria l’attivazione tramite l’Area Riservata EBM Salute da parte del titolare, esclusivamente ed unicamente per i familiari per i quali sussistono i requisiti. A tal fine sono considerati fiscalmente a carico i seguenti familiari conviventi:
– il/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016 (Art.1, co. 1-34) non legalmente ed effettivamente separato/a;
– il/la convivente di fatto, di cui alla L. 76/2016 (Art. 1, co. 36-65);
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).
All’accesso all’Area Riservata EBM Salute verrà mostrato un messaggio riportante le modalità per l’attivazione della polizza. Contestualmente all’attivazione, il titolare dovrà dare formale conferma che per il familiare permangano i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico. Dopo aver eseguito la procedura di attivazione della polizza 2023, la copertura del familiare sarà effettiva dopo 2 giorni lavorativi.
Il Fondo informa altresì che avvierà ulteriori accertamenti circa l’effettiva sussistenza dei requisiti sopra indicati, con la richiesta di prove documentali ad attestazione di quanto dichiarato dal titolare per i familiari fiscalmente a carico che si avvalgono dell’estensione gratuita della polizza sanitaria.
Per quanto riguarda, invece, l’attivazione a pagamento della polizza 2023 per i familiari non fiscalmente a carico verranno comunicate a breve le modalità di adesione. 
Si ricorda che anche per l’anno 2023 è stato deliberato il rinnovo della polizza sanitaria con la compagnia assicuratrice UniSalute

 

Il Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi anche non titolari di partita IVA

Il decreto interministeriale che estende l’indennità una tantum è stato registrato dalla Corte dei Conti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 10 gennaio 2023).

L’indennità una tantum di importo pari a 200 euro prevista dal cosiddetto Decreto Aiuti, incrementata di altri 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti-ter (D.L. n. 144/2022, convertito nella Legge n. 175/2022), spetta ora anche a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA. Lo stabilisce il decreto interministeriale firmato il 7 dicembre scorso dal Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, Marina Calderone e dal Ministro delle finanze, Giancarlo Giorgetti, registrato dalla Corte dei Conti.

Viene modificata in questo modo l’originaria previsione attuativa del D.M. 19 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre, con cui si indicavano come beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA.

La misura aveva come obiettivo il contrasto al caro vita dovuto all’aumento dei costi dell’energia e all’aggravarsi della situazione internazionale. Disposta dal decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 prevedeva l’istituzione di un Fondo, ulteriormente finanziato con decreto legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022. Successivamente il beneficio è stato ulteriormente incrementato di altri 150 euro sempre per le medesime categorie, per i redditi più bassi.

L’ampliamento previsto dal nuovo decreto interessa una platea potenziale di ulteriori 30.000 lavoratori autonomi e circa 50.000 professionisti, tra cui circa 30.000 specializzandi in medicina e chirurgia.

CCNL Federcasa: previsti gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo

Previsto 1/3 degli arretrati con lo stipendio del mese di gennaio 2023

Il verbale di accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa, Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl e Fesica Confsal ed applicabile ai dipendenti delle aziende, società e enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA ha previsto con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2021, anche a integrale copertura del periodo trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021,l’incremento della retribuzione tabellare, a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende, come da tabella allegata.

Livello Importo
Q1 3.240,37
Q2 2.792,39
AS 2.580,20
A1 2.365,54
A2 2.193,81
A3 2.017,79
BS 1.994,30
B1 1.938,97
B2 1.841,08
B3 1.743,73
C1 1.702,28
C2 1.639,53
C3 1.587,79
DS 1.580,83
D1 1.489,91
D2 1.440,03

Le parti hanno convenuto che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi saranno indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021” e produrranno effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021, saranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.

Detassazione mance nei settori della ristorazione e delle attività ricettive: imposta sostitutiva al 5%

La Legge di bilancio 2023 prevede dal 1° gennaio 2023 una detassazione delle mance con l’applicazione di un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali del 5% (art. 1, co. 58-62, L. 197/2022).

Il co. 58 della disposizione in oggetto qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme dei clienti a favore dei lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, a titolo di liberalità, le cosiddette mance (art. 5, L. n. 287/1991), pagate anche con mezzi di pagamento elettronici (co. 62, L. 197/2022).  

 

Al riguardo, si precisa che il regime di tassazione sostitutiva si applica nei seguenti casi: entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro; ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro (co.62); salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.  

Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra elencate, salvo che il lavoratore non voglia optare per il regime di tassazione ordinario, rinunciando per iscritto al regime di tassazione separata.

 

Sul caso, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si era espressa la Corte di Cassazione (sentenza n. 26512/2021), che aveva classificato come reddito da lavoro dipendente le somme percepite dal dipendente a titolo di liberalità, in quanto ritenuto nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito (art. 51, co. 1 del TUIR), assoggettandolo conseguentemente a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF.  

 

E’ bene precisare che tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per calcolarne le deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria (co. 59).

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta (co. 60).

Per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette (co. 61).

CCNL Trasporto a fune: sottoscritto verbale integrativo

Anef e Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Savt, hanno corretto il refuso presente nell’art. 48 “Welfare integrativo” del CCNL 

In data 22 dicembre 2022 Anef e Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Savt, hanno sottoscritto un verbale integrativo per gli addetti degli impianti di trasporto a fune, dopo aver preso atto di un refuso nel testo del CCNL 15 settembre 2022, all’art. 48 “Welfare Integrativo”, concordando quanto segue: 
“- All’art. 48 – Welfare Integrativo – viene confermato il contenuto della lettera c Misure di Welfare a supporto dei lavoratori e delle loro famiglie, come formulato in occasione del precedente rinnovo di giugno 2019.
– All’art. 48 – Welfare Integrativo – lettera c, viene aggiunto un secondo comma inerente alle ulteriori previsioni concordate nel corso della trattativa per il rinnovo 2022 e contenute nell’Appendice – Ipotesi di accordo nazionale di rinnovo, sottoscritta a Milano il 19 luglio 2022. 
Alla luce di quanto sopra, il secondo comma della lettera C dell’art. 48 testualmente recita: 

2. Con il rinnovo 2022 del CCNL viene introdotto un aumento pari a 100,00 euro annui del valore degli strumenti di welfare erogati a favore di ogni lavoratore, secondo le decorrenze specificate nell’Appendice al presente CCNL. Tale aumento andrà ad aggiungersi ai valori già previsti al comma precedente. Le erogazioni dovranno essere riproporzionate per i lavoratori stagionali o a tempo determinato in base ai mesi di effettiva durata del contratto di lavoro degli stessi in ogni anno solare di riferimento. Le modalità di erogazione delle prestazioni di welfare saranno definite a livello aziendale in base a quanto previsto al comma 1’.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti stabiliscono l’immediata integrazione del testo unico del CCNL diffuso dopo la sottoscrizione del 15 settembre 2022 e si impegnano a dare immediata informazione ai rispettivi iscritti e ad eventuali parti terze interessate”.