CCNL Anas: siglato il nuovo contratto

Aggiornamento dell’articolato contrattuale con le novità legislative, aumento salariale di 160,00 euro sui minimi tabellari e Una Tantum di 450,00 euro tra gli aspetti principali del nuovo contratto

Il 14 dicembre 2022, dopo una lunga fase di trattative, si è concluso il negoziato tra Anas e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, UGL Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snala Cisal per il rinnovo del contratto nazionale relativo al triennio 2022-2024. 
Aspetti economici
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un aumento sui minimi tabellari, con decorrenza 1° febbraio 2023, pari a 160,00 euro al mese, e l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 450,00 euro, a titolo di vacanza contrattuale. Verrà inoltre riconosciuto un contributo welfare pari a 300,00 euro, che potrà essere utilizzato per tutte le misure presenti nella piattaforma aziendale, come ad esempio il rimborso delle utenze domestiche, il trasporto pubblico locale, i buoni carburante, i buoni spesa o la previdenza complementare del Fondo Eurofer.
Oltre al welfare, con la formalizzazione dell’Ente Bilaterale, sarà possibile utilizzare le risorse economiche accantonate sin dal 2016 programmando e promuovendo iniziative a sostegno dei dipendenti.
Aspetti normativi

Dal punto di vista normativo è stato aggiornato l’intero articolato contrattuale con le novità legislative introdotte dal mercato del lavoro, con particolare riferimento all’istituto dell’apprendistato. 
È stata altresì istituita una commissione tecnica che concluderà i lavori entro luglio 2023, con l’obiettivo di adeguare i profili professionali ed individuare i criteri attuativi delle fasce economiche di scorrimento.
I Sindacati, soddisfatti dell’accordo raggiunto, hanno affermato di voler dedicare maggior attenzione al tema della sicurezza, al fine di intraprendere un percorso finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo con l’azienda, l’Inail e il sindacato per sperimentare iniziative di supporto alla sicurezza e alla prevenzione.

 

Tasso di dilazione e di differimento e sanzioni civili, la variazione da dicembre 2022

L’INPS rende nota la variazione dell’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili a decorrere dal 21 dicembre 2022 (INPS, circolare 16 dicembre 2022, n. 133). 

L’Istituto recepisce la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 con cui la Banca Centrale Europea ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 21 dicembre 2022, è pari al 2,50%.

 

Tale variazione produce effetti su un duplice fronte: 1) sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; 2) sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della Legge n. 388/2000. 

 

Interesse di dilazione e di differimento

 

A decorrere dal 21 dicembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo. 

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

 

Sanzioni civili

 

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000), la sanzione civile è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).

 

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge: anche in tale ipotesi – contemplata dall’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, della citata legge – trova applicazione il tasso in misura del 8% annuo.

 

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lett. a), della già citata Legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

 

Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lett. b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

 

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea di cui sopra detto, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno), a decorrere dal 21 dicembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 2,50%.

 

Pertanto,  nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi si applica il tasso del 2,50% mentre, nell’ipotesi di evasione si applica il tasso del 4,50% (pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

 

Si ricorda che la riduzione delle sanzioni resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

 

Codice degli appalti, dal Consiglio dei Ministri via libera alla riforma

Via libera alla riforma del codice dei contratti pubblici. Dal 1° aprile 2023 si applicherà a tutti i nuovi procedimenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato 16 dicembre 2022).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo di riforma del codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 78/2022 che delega al Governo la materia. Tra le novità: la digitalizzazione dell’intero sistema dei contratti pubblici, in un’ottica di semplificazione, velocizzazione e sburocratizzazione, con grande attenzione per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli.

Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (D.Lgs 50/2016) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Di seguito alcune delle innovazioni introdotte illustrate dal comunicato di Palazzo Chigi.

La digitalizzazione: si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti e si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Un altro dei punti della riforma è l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo. Il Codice verrà modificato prevedendo la riduzione dei termini per la progettazione; un comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici appositamente dedicato all’esame dei progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Appalto integrato nel nuovo Codice dei Contratti pubblici, via i precedenti divieti: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria. Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. 

ll Governo intende adottare le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (D.L. 76/2020) con eccezioni. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale, sia processuale.
Si applicherebbe il sopra-soglia per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. In caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

Reintrodotta la figura del General contractor, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. 

Partenariato pubblico-privato: si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5%, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80% del maggior costo.

Sul versante dell’esecuzione, l’appaltatore avrà facoltà di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza. ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

Governance, contenzioso e giurisdizione: ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione. In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.

Assegno unico e universale 2023: modalità di presentazione della domanda ed erogazione

L’INPS interviene per descrivere i casi di erogazione d’ufficio, di variazioni delle domande già presentate e di presentazione di nuove domande in caso di soggetti nuovi beneficiari (INPS, circolare 15 dicembre 2022, n. 132).

La misura dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), le relative modalità di erogazione e di presentazione delle variazioni di domande e le fattispecie nelle quali è necessario presentarne di nuove da parte di soggetti che non hanno beneficiato, sono i temi al centro dell’attenzione della nuova circolare dell’INPS.

In effetti, l’AUU costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente, ma spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda (articolo 46, D.P.R. n. 445/2000). In proposito, l’Istituto segnala con la circolare in commento a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Peraltro, l’INPS segnala che gli interventi di innovazione descritti nella citata circolare fanno parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, l’INPS, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, informa che erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”. Bisogna infatti tener conto che la domanda di Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo, già citato, compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti (articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 230/2021). Inoltre, l’Istituto è esplicitamente incaricato dalla normativa di porre in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno (articolo 12, comma 3, D.Lgs. n. 230/2021). 

Tuttavia, alcune circostanze possono determinare la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, comportano anche la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Ad esempio, in caso di nascita di figli o di variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio oppure di variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni), ecc. In questi casi, il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

Infine, in caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, mediante i consueti canali del portale web dell’Istituto per chi è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0 o di CNS; Contact Center Integrato o istituti di patronato.

A tal proposito, l’INPS segnala che che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Comunque, nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS oppure nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e e di quanto previsto in tema di importi maggiorati (articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021).

 

CCNL Abbigliamento – Industria: in vigore da gennaio l’assicurazione LTC

Previsto un contributo, a carico azienda, pari a 2,00 euro per 12 mensilità da corrispondere a Sanimoda 

Con il Protocollo “Sistema Welfare Moda” le Parti stipulanti il CCNL Abbigliamento – Industria hanno inteso dare nuove linee di sviluppo al sistema welfare vigente, costruito dalle relazioni industriali e dai contratti nazionali di lavoro dei vari comparti dell’industria della moda e basato sulla previdenza complementare, sull’assicurazione vita-invalidità e sull’assistenza sanitaria integrativa. 
Ad integrazione dell’art. 80 del CCNL (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa), con decorrenza 1° gennaio 2023, sarà attivata, tramite Sanimoda, un’assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC), a beneficio di tutti i lavoratori del settore. A tale assicurazione saranno iscritti i lavoratori in forza alla suddetta data e non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi.
Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende, pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui all’art. 80. 
Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del 28 luglio 2021, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell’azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura assicurativa comportante un contributo pari o superiore a quello di cui sopra.  

 

 

CCNL Riscossione Tributi: siglato il verbale di accordo di integrazione del Protocollo sicurezza Covid 19

Protratte le misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del virus Covid 19 sino al 31 gennaio 2023

Con il verbale di accordo relativo all’integrazione del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza“ siglato il 30 novembre 2022, le Associazioni Sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, insieme all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, hanno inteso prorogare sino al 31 gennaio 2023 l’efficacia del Protocollo 21 giugno 2022, come integrato dal Protocollo 28 luglio 2022, dando così diritto ai lavoratori fragili del settore, di accedere allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Con l’occasione, le Parti Sociali hanno inteso ribadire altresì che, resta ferma la scadenza al 31 dicembre 2022 circa la possibilità per tale categoria di lavoratori di esser adibiti allo svolgimento della propria attività in modalità agile, termine che, in caso di proroga legislativa, potrà esser automaticamente modificato. Ed ancora, hanno evidenziato pure che, in caso di evoluzioni normative o di evoluzioni delle intese nazionali tra le Parti Sociali, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e le OO.SS. di riferimento, potranno apportare eventuali modifiche al verbale di accordo.

Dichiarazioni 2023: pronte le bozze dei modelli CU e IVA aggiornati

Disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia le bozze dei modelli di Certificazione unica e IVA 2023 che recepiscono le novità normative del 2022, nonchè le relative istruzioni per la corretta compilazione (Agenzia delle entrate, comunicato 15 dicembre 2022).

Diverse sono le novità introdotte in entrambi i nuovi modelli.

 

Riguardo alla Certificazione unica, si evidenziano, tra l’altro: la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati; i nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell’assegno unico e universale corrisposto da parte dell’INPS a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni; le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

 

Il modello IVA 2023, invece, è stato aggiornato con l’introduzione di un nuovo quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall’articolo 37 del D.L. n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro CS deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo e che sono tenuti a effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.

 

Ancora, attraverso l’apposita modifica apportata al quadro VO, le imprese enoturistiche avranno la possibilità di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

 

Si ricorda che i termini di presentazione delle dichiarazioni, in via esclusivamente telematica, sono fissati, per le certificazioni uniche, nel 16 marzo 2023 (31 ottobre per quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata), e nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023 per la dichiarazione IVA. 

 

CCNL Giocattoli – Industria: elemento di garanzia retributiva entro gennaio 2023

Previsto un importo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari a 250,00 euro lordi annui in favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale

Per tutti i dipendenti in forza al 1°gennaio da aziende produttrici di giocattoli, prive di contrattazione aziendale, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 sarà riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva” pari a 250,00 euro lordi annui.
Tale importo sarà dovuto purchè i lavoratori non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi, tenendo altresì conto della situazione retributiva individuale, rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’EGR, di quanto individualmente erogato.
L‘importo dell’EGR, che dovrà intendersi onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nel 2022 o nel 2023, che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

Progetto “Trasparenza CIG”: al via la sperimentazione

Il servizio di live chat “INFO CIG” di INPS, sarà esteso dal 15 dicembre ai datori di lavoro e agli intermediari, per ora nella sola Provincia di Milano (INPS, messaggio 14 dicembre 2022, n. 4497).

L’INPS ha comunicato l’estensione del suo servizio di live chat denominato “INFO CIG”, che consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale di qualsiasi tipologia (CIGO, CIGS, AIS).di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia (advisor), per ricevere informazioni sullo stato di lavorazione della propria pratica e, in particolare, sulla tempistica di liquidazione della prestazione. La chat, attivata in via sperimentale il 10 maggio 2021 e fruibile dal 31 gennaio 2022 ai lavoratori residenti in tutto il territorio nazionale, a partire dal 15 dicembre 2022, sarà estesa anche ai datori di lavoro e agli intermediari, al momento  soltanto per quelli con sede legale a Milano e provincia, per le seguenti categorie di utenti: titolare di azienda, rappresentante legale, consulente aziendale.

Finora, il servizio di chat live ha incontrato il gradimento degli utenti, in quanto ha evaso circa 38.000 richieste ed è stato contattato da 7.800 lavoratori. La media dei contatti è di 1.600 interazioni mensili con punte di circa 2.200 accessi. Il 95% dei casi è stato definito on line. Per questo l’INPS ha pensato di estenderne la fruibilità anche ai datori di lavoro e agli intermediari che hanno presentato o intendono presentare una domanda di integrazione salariale.

Queste figure professionali potranno accedere alla chat live dal link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area riservata del “Cassetto previdenziale del contribuente”. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18. Per i lavoratori permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali (SPID almeno di II livello, CIE e CNS) in“MyINPS”, l’area personale che permette di organizzare i contenuti di proprio interesse, rendendo più efficaci la navigazione, la comunicazione e la gestione online dei servizi. Dopo l’accesso a“MyINPS”, occorre selezionare la sezione “Comunica con l’INPS” nel menu sulla sinistra, cliccare su “INFO CIG” e poi sul pulsante “Parla con un operatore”.

“INFO CIG” è stato concepito nell’ambito delle attività del Progetto di innovazione digitale denominato “Trasparenza CIG” per venire incontro all’aumentata richiesta da parte dei lavoratori di ricevere informazioni circa lo stato di lavorazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, presentata dal datore di lavoro, e di conoscere la tempistica di liquidazione della prestazione.

L’INPS ha infine assicurato che con successivo messaggio sarà data informazione dell’estensione del servizio ai datori di lavoro con sede legale sull’intero territorio nazionale, per le medesime categorie di utenti.

CCNL Cinematografia Artigianato: siglato il contratto per i dipendenti generici

Prevista indennità di mensa, indennità per abiti e la classificazione su tre livelli retributivi

In data 28 novembre 2022 è stato sottoscritto tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil il contratto collettivo applicabile a tutti i lavoratori impegnati nella produzione:
– cinematografica e televisiva;
– pubblicità;
– riprese televisive;
– videoclips;
– web, documentari,  TLP.
Il contratto decorre dal 28 novembre 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Di seguito gli aspetti più rilevanti.

 

Livelli Retributivi 

I lavoratori generici sono classificati su tre livelli retributivi:

Livello 1: Aosm (uno ogni 20 presenze di generici od ogni 30 sulla base di semplice prestazione giornaliera);
Livello 2: generico extra (figurazioni speciali recitanti reazioni escluse, stand-in degli attori protagonisti, conducente mezzi di scena se autorizzato);
Livello 3: generico (scala parametrale 100).

 

Retribuzione

I minimi retributivi sono composti da:

– paga base (8h)
– la percentuale del 27% a titolo di istituti differiti;
– la percentuale del 7,41% a titolo di TFR.
Prevista la maggiorazione del 55% per lavoro straordinario ed una quota di rinforzo del 25% per i lavoratori classificati nella categoria Aosm.

 

Indennità per abiti/Prova Costume

L’indennità concernente l’abito normale viene stabilita in 10,00 euro per ogni abito, al lordo delle ritenute di legge; mentre per gli abiti speciali quali “smoking, frack, tight ed abito elegante per signore” viene stabilita in 30,00 euro per ogni abito, al lordo delle ritenute di legge.

 

Mensa

Prevista un’indennità mensa pari a 10,00 euro lordi laddove la distribuzione dei pasti non possa aver luogo. 

 

Diarie
Per le lavorazioni da eseguirsi fuori degli stabilimenti che comportino la consumazione dei pasti e il pernottamento, ovvero in caso di assunzione fatta per altre località e previsto un rimborso spese ovvero una diaria stabilita di comune accordo e comunque non inferiore ai costi fissati dagli Enti Provinciali del Turismo. 

 

Lavori fuori stabilimento
Per il trasporto fuori dalla sede del set viene riconosciuta una retribuzione fino ad un massimo di un’ora di lavoro ulteriore rispetto all’orario di lavoro sul set.