Bonus Energia: pronte le modalità relative alla cessione e tracciabilità dei crediti

Definite le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici (Agenzia Entrate – provvedimento 30 giugno 2022 n. 253445).

Le modalità di cessione e tracciabilità si riferiscono ai crediti d’imposta a favore:

– delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre del 2022;

– delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre e secondo trimestre del 2022;

– delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022;

– delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre del 2022;

– delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022.

Cessione dei crediti

Ciascuno dei suddetti crediti d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, inoltre:

– l’utilizzo di uno dei suddetti crediti in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito;

– la comunicazione della cessione di uno dei suddetti crediti, non annullata, oppure non rifiutata dal cessionario, non consente al beneficiario di fruirne in compensazione tramite modello F24.

La comunicazione della cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini della cessione del credito d’imposta il beneficiario (cedente) deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito stesso.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito stesso. Eventuali

successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate.

A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

I cessionari devono utilizzare i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro il 31

dicembre 2022. In particolare:

– con riferimento a ciascun credito, i cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

– il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Nel caso in cui il cessionario non intenda accettare la cessione del credito, è tenuto a comunicarne il rifiuto tramite la Piattaforma cessione crediti, onde consentire al cedente di inviare, se nei termini, una nuova comunicazione di cessione per il medesimo credito.

Ai fini dell’accettazione o del rifiuto, i crediti sono resi disponibili per i cessionari, sulla Piattaforma cessione crediti, decorsi cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione, in assenza di annullamento, sostituzione o sospensione della comunicazione stessa.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, fino al 21 dicembre 2022, dopo l’accettazione della cessione e in assenza dell’opzione per la fruizione in compensazione, i cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l’intero importo, a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti, dopo l’accettazione della cessione e in assenza dell’opzione per la fruizione in compensazione, fino al 21 dicembre 2022 possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l’intero importo, esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tali ultimi cessionari possono solo utilizzare il credito in compensazione, anche in più soluzioni, non essendo prevista alcuna ulteriore cessione.

L’utilizzo in compensazione del credito da parte dei soggetti qualificati deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Ai fini della tracciabilità delle cessioni dei crediti d’imposta, a ciascun credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.

L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornato il Protocollo anti Covid-19

1 lug 2022 Diffuso il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (Ministero del Lavoro, comunicato 30 giugno 2022).

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti precedentemente e le aggiorna, sulla base dei vari provvedimenti adottati.
In esso sono riportate le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
Le misure prevenzionali da adottare riguardano, in particolare: le informazioni, destinate a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro, del rischio di contagio da Covid-19; le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro; la gestione degli appalti; la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria; le precauzioni igieniche personali; i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; la gestione degli spazi comuni; la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti; la gestione di una persona sintomatica in azienda; la sorveglianza sanitaria; il lavoro agile; la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

Il Protocollo conferma l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione di tipo facciali filtranti FFP2 e ne raccomanda l’utilizzo nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Tanto premesso, grava sul datore di lavoro l’onere di assicurare la disponibilità di FFP2 e di individuare, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, i gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali, in ragione della particolare condizione di fragilità degli stessi.

Parti Sociali dell’Edilizia: Verbale di accordo 24/6/2022

Con accordo nazionale sottoscritto il 24/6/2022, le parti sociali dell’edilizia ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL hanno definito le percentuali di incidenza della manodopera per le categorie specialistiche OS

Le parti, in attuazione di quanto concordato il 10 settembre 2020, convengono le percentuali di incidenza della manodopera per le OS di cui all’allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° agosto 2022.
Le parti concordano, inoltre, che tale tabella sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria OG3, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sotto categoria con indice di congruità pari al 6%.

Tabella allegata all’accordo nazionale

INDICI DI CONGRUITÀ DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS – INDIVIDUAZIONE PERCENTUALE MINIMA

OS 1

OS 2 A

OS 6

OS 7

OS 8

OS 11

OS 12-A

OS 12-B

OS 13

OS 21

OS 23

OS 24

OS 25

OS 26

OS 35

10% 35% 14% 18% 18% 12,50% 10% 13% 6% 15% 10% 20% 30% 7% 15%

Nota:

OG3: sotto categoria “Lavori di bitumatura” 6%

Fondo Salute Sempre: proroga dei servizi Unisalute

Il  Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Salute Sempre ha prorogato i servizi col partner assicurativo UniSalute

Il Fondo SALUTE SEMPRE informa gli iscritti che ha prorogato i servizi col partner assicurativo UniSalute dal 1/07/2022 fino al 1/01/2023.

Pertanto, a far data dal 1/07/2022 la disponibilità del massimale annuo sarà da considerarsi al netto di quanto già usufruito nei primi 6 mesi del 2022.

Si ricorda che sono iscritti al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato disciplinati dal CCNL dell’Editoria Grafica che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa. Sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità del lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori

Inoltre, dal 1/07/2022 al 31/07/2022 SALUTE SEMPRE riapre ai soli familiari già iscritti nel Primo Semestre 2022.

CIPL Edilizia Industria Firenze: indennità

Seguono le indennità previste dall’accordo firmato il 22 giugno 2022 a favore dei dipendenti delle imprese edili ed affini nella provincia di Firenze.

Mensa

E’ diritto di tutti i lavoratori (operai e impiegati) avere il servizio di pasto caldo, indipendentemente dalle peculiarità del luogo di lavoro, nelle seguenti modalità:
1. mensa in cantiere o catering, con locale mensa adeguato come previsto dalla normativa vigente per un importo a carico dell’azienda max di € 8,00;
2. In trattoria per un importo a carico dell’azienda per un max di € 10,00;
3. in caso di giustificata impossibilità a fornire quanto previsto nei punti precedenti è riconosciuta l’indennità sostitutiva di mensa pari a € 0,70 per ora lavorata. La suddetta indennità non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di pesto caldo predisposto dall’azienda salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio, anche per problemi alimentari, in dipendenza dell’organizzazione del cantiere e delle esigenze dell’azienda.
Tale importo per gli impiegati è pari a € 120 per ogni mese lavorato.

Reperibilità

In caso di reperibilità adottata con scrupoloso rispetto della rotazione tra figure professionali fungibili, ad ogni singolo dipendente coinvolto sarà riconosciuta:
– in caso di reperibilità strutturale e organizzata settimanalmente (es. da lunedì a lunedì), si concorda di riconoscere al lavoratore un importo minimo settimanale di € 8 0,00; resta inteso che le ore lavorate in reperibilità saranno maggiorate della percentuale di straordinario, sia esso diurno, notturno, festivo.
– in caso di reperibilità occasionale e non organizzata settimanalmente sarà riconosciuta una indennità giornaliera di Euro 12,00 oltre alla maggiorazione dello straordinario previsto dal vigente CCNL Edile Industria.
Inoltre, sempre per quelle lavorazioni relative agli interventi urgenti di manutenzioni del sottoservizi di pubblica utilità e/o pavimentazioni stradali, in caso di richiesta di spostamento non programmato dal luogo di lavoro al luogo dell’intervento, verrà riconosciuta al lavoratore a titolo di indennità di disponibilità, una indennità giornaliera pari a Euro 12,00.

Lavori scavo TBM e lavorazioni complementari

Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, si concorda per tutti i dipendenti coinvolti nelle lavorazioni esterne collegate, complementari e di servizio alle lavorazioni effettuate dalla macchina TBM (nastri, conci e piazzale ecc.), sarà riconosciuta una indennità pari al 15% calcolata sulla retribuzione tabellare, di ogni ora lavorata.

Trasporto

Ai fini dell’indennità trasporto, le parti concordano di riconoscere € 0,35 per ogni ora lavorata agli operai e € 60,00 per ogni mese lavorato per gli impiegati.
Tale indennità, considerata come indennità di disagio sarà riconosciuta indipendentemente dalla distanza casa-lavoro.

L’indennità di trasporto non è dovuta qualora si utilizzi per lo spostamento un mezzo aziendale per il tragitto casa-lavoro.

Guida automezzi aziendali

Per i conduttori di automezzi aziendali per il trasporto delle maestranze dell’impresa nei cantieri, viene riconosciuta una indennità di guida pari a:
– per spostamenti da 20 a 40 km di € 1.50 al giorno;
– per spostamenti da 41 a 80 km di € 2.50 al giorno;
– per spostamento oltre gli 80 km di € 3.50 al giorno;
per ogni giorno di guida, computati su andata e ritorno dal magazzino al cantiere.

Trasferta e/o diaria

Al dipendente che temporaneamente presta la propria opera fuori dal territorio comunale ove ha sede l’azienda o il luogo di assunzione, purché lo spostamento non comporti un ravvicinamento alla residenza del lavoratore, allo stesso spetta una diaria, calcolata sulla retribuzione tabellare, nelle seguenti misure di maggiorazione:
– 15% per spostamenti da 21 a 40 Km
– 19% per spostamenti da 41 a 80 Km
– 22% per spostamenti oltre i 81 Km
1) Corresponsione della misura del 15% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 21 Km. ma non superiore ai 40 Km. dal confine comunale computati su andata e ritorno.
2) Corresponsione della misura del 19% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 41 Km. ma non superiore ai 80 Km. dal confine comunale computati su andata e ritorno.
3) Corresponsione della misura del 22% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore a 80 Km dal confine comunale computati su andata e ritorno.

Decontribuzione Sud: l’UE autorizza la proroga

L’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle regioni del Sud Italia (cd. “decontribuzione Sud”) è prorogato fino al 31 dicembre 2022 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 24 giugno 2022)

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha reso noto che la Commissione UE ha autorizzato la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 della decontribuzione per i rapporti di lavoro dipendente nelle regioni del Sud Italia.
Si ricorda che la misura agevolativa consiste nell’esonero dal versamento pari al 30 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza previsione di un limite individuale massimo mensile, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La decontribuzione è riconosciuta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in sedi situate in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Il Ministro ha precisato che si tratta di una deroga temporanea alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, giustificata dalle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina, ma il Governo ha intenzione di rendere la decontribuzione una misura strutturale, che sostenga lo sviluppo del Sud in un arco pluriennale.
La richiesta di proroga avanzata dal Governo italiano è stata giudicata dai tecnici di Bruxelles “necessaria, appropriata e proporzionale” rispetto alle difficoltà create dall’invasione russa in Ucraina al sistema produttivo del Mezzogiorno. Qui, infatti, gli effetti negativi rischiano di essere aggravati dal maggior impatto del costo dell’energia sul sistema produttivo, rispetto al Centro-Nord, accentuando la fragilità dell’economia meridionale con effetti duraturi sui divari territoriali. Il tutto mentre ancora si stanno ponendo le basi per creare nuove condizioni di sviluppo, grazie agli investimenti e alle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

CFC discoteche e sale da ballo: fissato l’importo da accreditare a ogni beneficiario

Stabilita la misura del contributo a fondo perduto riconosciuto ai titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 27 giugno 2022, n. 244635)

L’importo spettante è pari a 22.002 euro a ciascun operatore in possesso dei requisiti che ha validamente presentato la domanda nel periodo 6-20 giugno 2022. La misura era destinata alle imprese che, al 27 gennaio 2022, svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia.
Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del Dl n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19.
L’importo pari a 22.002 euro è stato quantificato tenendo conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate fino al 20 giugno 2022. A ciascun operatore verrà riconosciuto il minore tra l’importo di 22.002 euro e l’ammontare residuo degli aiuti fruibili da ciascuna impresa sulla base dei dati indicati in istanza riguardo ai limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.
La somma sarà accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza.

Rinnovata la parte economica del CCNL Trasporto Merci Conflavoro

Aspetti economici del rinnovo del CCNL Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati (CONFLAVORO PMI).

Tabelle retributive

Livello Minimo dall’1/5/2022 Minimo dall’1/10/2022 Minimo dall’1/10/2023 Minimo dall’1/3/2024
Quadro 2.278,80 2.310,70 2.336,30 2.374,70
1 2.140,05 2.170,05 2.194,15 2.230,30
2 1.966,10 1.993,55 2.015,70 2.048,85
3 Super 1.776,00 1.801,00 1.821,05 1.851,20
3 1.728,30 1.752,65 1.772,15 1.801,35
4 1.674,40 1.697,75 1.716,50 1.744,55
B Rider oltre 15 mesi 1.588,55 1.610,90 1.628,80 1.655,65
5 1.567,00 1.588,95 1.606,50 1.632,90
A Rider oltre 6 mesi 1.548,50 1.570,25 1.587,70 1.613,90
B Rider da 7 a 15 mesi 1.548,50 1.570,25 1.587,70 1.613,90
A Rider da 1 a 6 mesi 1.468,40 1.489,05 1.505,60 1.530,40
B Rider da 1 a 6 mesi 1.468,40 1.489,05 1.505,60 1.530,40
6 1.464,45 1.485,05 1.501,55 1.526,35
7 1.347,20 1.366,10 1.381,25 1.403,95

 

Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%
– secondo anno: 5%
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento così come indicato sopra, sempre previa comunicazione da inviare all’E.BI.A.S.P.

Livello Minimo dall’1/5/2022 Minimo dall’1/10/2022 Minimo dall’1/10/2023 Minimo dall’1/3/2024
Q Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 2.164,86 2.195,16 2.219,48 2.255,96
Q Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 2.107,89 2.137,40 2.161,08 2.196,60
1 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 2.033,05 2.061,55 2.084,44 2.118,78
1 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.979,55 2.007,30 2.029,59 2.063,03
2 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.867,80 1.893,87 1.914,92 1.946,41
2 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.867,80 1.893,87 1.914,92 1.946,41
2 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.818,64 1.844,03 1.864,52 1.895,19
2 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.818,64 1.844,03 1.864,52 1.895,19
3 S Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.687,20 1.710,95 1.730,00 1.758,64
3S Livello Az. Nuova Costit.2° Anno 1.687,20 1.710,95 1.730,00 1.758,64
3S Livello Az. Nuova Costit.1° Anno 1.642,80 1.665,92 1.684,47 1.712,36
3 S Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.642,80 1.665,92 1.684,47 1.712,36
3 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.641,88 1.665,02 1.683,54 1.711,28
3 Livello Az. Nuova Costit.2° Anno 1.641,88 1.665,02 1.683,54 1.711,28
3 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.598,68 1.621,20 1.639,24 1.666,25
3 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.598,68 1.621,20 1.639,24 1.666,25
4 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.590,68 1.612,86 1.630,68 1.657,32
4 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.590,68 1.612,86 1.630,68 1.657,32
4 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.548,82 1.570,42 1.587,76 1.613,71
4 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.548,82 1.570,42 1.587,76 1.613,71
5 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.488,65 1.509,50 1.526,18 1.551,26
5 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.488,65 1.509,50 1.526,18 1.551,26
5 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.449,48 1.469,78 1.486,01 1.510,43
5 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.449,48 1.469,78 1.486,01 1.510,43
6 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.391,23 1.410,80 1.426,47 1.450,03
6 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.391,23 1.410,80 1.426,47 1.450,03
6 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.354,62 1.373,67 1.388,93 1.411,87
6 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.354,62 1.373,67 1.388,93 1.411,87
7 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.279,84 1.297,80 1.312,19 1.333,75
7 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.246,16 1.263,64 1.277,66 1.298,65

 

Trasporti speciali

Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, viene corrisposta un’indennità sostitutiva, per la mancata applicazione degli accordi integrativi provinciali, pari al 9,8% del minimo conglobato contrattuale.

Licenziamento per giusta causa: il rapporto con le previsioni del CCNL

Licenziamento per giusta causa: il rapporto con le previsioni del CCNL

Ai fini della valutazione di proporzionalità del licenziamento per giusta causa non è sufficiente un’indagine limitata a verificare la corrispondenza tra il fatto addebitato e la sanzione prevista dalle disposizioni della contrattazione collettiva, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere pregiudizievole per gli scopi aziendali la prosecuzione del rapporto (Corte di Cassazione, Sentenza 07 giugno 2022, n. 18334).

Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un lavoratore, addetto alla verifica dei titoli di viaggio, a cui era stato irrogato dalla società datrice licenziamento per giusta causa.
L’inadempimento del dipendente era consistito nella redazione di un verbale di contravvenzione ad una passeggera, mediante la copia di altro redatto il giorno prima, con alterazione dolosa dei dati anagrafici e dei documenti rilevati, appropriazione della somma di € 40,00 ricevuta dalla medesima passeggera per oblazionare la contravvenzione, con omessa annotazione sul verbale della sanzione applicata.
La Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza primo grado, aveva rigettato l’impugnazione di licenziamento, giudicando proporzionata la sanzione espulsiva al fatto contestato, per gravità della condotta del lavoratore, nonché per i suoi precedenti disciplinari.

Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’evidente sproporzione della sanzione del licenziamento applicata, in assenza di un danno comportato dalla vicenda, avendo egli provveduto al pronto versamento della somma ricevuta dalla passeggera, non appena resosi conto dell’errore.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza del lavoratore, ribadendo che in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali.
I Giudici di legittimità hanno, sul punto, evidenziato che determinante in tal senso è la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Sulla scorta di ciò il giudice di merito è tenuto a valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro.

Da tanto discende, come posto in evidenza dalla Corte, che, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente, un’indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che prevedono l’irrogazione del licenziamento.
In conclusione, ritenuta congruamente argomentata dalla Corte territoriale la valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare alla gravità dei fatti contestati, nel caso in argomento, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento intimato.

CCNL Metalmeccanica: Elemento perequativo a giugno

 

Spetta, con la busta paga del mese di giugno spetta, l’elemento perequativo ai dipendenti delle industrie Meccaniche e piccole e medie imprese

Tale elemento è previsto nei CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica-Assistal), Piccole e medie aziende (Unionmeccanica-Confapi) e Cooperative.
L’elemento perequativo nel settore metalmeccanici spetta a tutte le lavoratrici e i lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno ed è pari a 485 euro erogati nella busta paga di giugno.

Anche i somministrati in missione nelle aziende metalmeccaniche ne hanno diritto, in ragione del principio della parità di Trattamento.
Spetta ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione collettiva di secondo livello, o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, che non hanno superminimi individuali o collettivi o premi e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL.
Ossia deve trattarsi di lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione.

I CCNL stabiliscono che la cifra di 485 euro va comunque parametrata in funzione della durata rapporto di lavoro nell’anno precedente.