Chiarimenti Inps sulla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

 

 

L’INPS fornisce chiarimenti sulla riapertura dei termini per l’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e sul regolamento attuativo con il quale sono definite le categorie che possono iscriversi alla suddetta gestione dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022.

La circolare, inoltre, riepiloga le indicazioni per coloro che possono aderire alla medesima gestione per i periodi successivi al 20 febbraio 2022 e fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di adesione.
In ordine all’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la data dell’evento lesivo dalla quale far decorrere il periodo di un anno è da individuare in quella della denuncia o in quella del primo atto processuale con cui la vittima ha avuto conoscenza certa dell’esistenza di indagini oppure di un procedimento penale di estorsione o nella diversa data indicata nel provvedimento di sospensione del Procuratore della Repubblica.  I termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, per quanto concerne l’Istituto, devono intendersi riferiti alle denunce mensili o periodiche e ai correlati versamenti che pertanto sono prorogati di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione, purché scadano entro un anno dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo.
La sospensione, quale strumento di sostegno nei confronti del contribuente, opera, come specificato, solo con riferimento agli adempimenti contributivi ricadenti nell’arco temporale di un anno dalla data dell’evento lesivo.

Dalla sospensione dei termini di scadenza ricadenti in tale periodo consegue altresì la sospensione della riscossione dei crediti maturati all’interno dello stesso, indipendentemente dalla fase in cui la stessa si trovi. In tale caso, pertanto, la regolarità sussiste comunque in caso di “sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.
Il recupero dei crediti in fase amministrativa rientranti nel medesimo arco temporale resterà sospeso a decorrere dal provvedimento, per la durata di due anni dalla data di scadenza legale dell’adempimento mensile o periodico.
Laddove i medesimi crediti, alla data di emanazione del provvedimento del Procuratore della Repubblica, risultino, in tutto o in parte, affidati all’Agente della Riscossione, la Struttura territoriale competente dovrà adottare un provvedimento di sospensione amministrativo nel rispetto dei termini fissati.
In questi casi, la verifica della regolarità non dovrà considerare gli adempimenti contributivi ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, che, in quanto interessati dal provvedimento di sospensione, non costituiscono fattispecie di irregolarità per tutta la durata della proroga. Tali adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini della verifica della regolarità una volta decorsi i due anni di proroga.
Con riguardo alle procedure esecutive in corso a carico del richiedente il legislatore ne ha previsto la sospensione per la durata di due anni dal provvedimento di sospensione adottato dal medesimo Procuratore della Repubblica. Tuttavia, ai fini della valutazione della condizione di regolarità, la sospensione delle procedure esecutive non può essere ricondotta all’ipotesi disciplinata dal citato articolo 3, comma 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015 ove i crediti interessati dalle medesime procedure si riferiscano a periodi diversi da quelli compresi nell’arco temporale indicato al comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 44/1999. In tale caso, in assenza di regolarizzazione nei termini assegnati, la verifica della regolarità contributiva verrà definita con esito negativo.
Conseguentemente, non dovranno essere adottati dalle Strutture territoriali provvedimenti amministrativi di sospensione dei crediti inseriti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito compresi nell’elenco delle procedure esecutive in corso compilato dal Prefetto.

Infatti, l’applicazione del provvedimento di sospensione adottato dal Procuratore della Repubblica rispetto alle procedure esecutive inerenti ai crediti che si riferiscono a periodi diversi da quelli compresi nell’arco temporale indicato rientra nell’esclusiva competenza dell’Agente della Riscossione. Resta fermo che, rispetto ai crediti che invece si riferiscono ai periodi compresi nell’arco temporale indicato al comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 44/1999, interessati da procedure esecutive, l’adozione di un provvedimento di sospensione amministrativo da parte della Struttura territoriale consentirà di non considerarli nella verifica della regolarità contributiva.

Sospensione dei termini per il settore sportivo: chiarimenti

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto, in favore del settore sportivo, la sospensione fino al 30 aprile 2022 dei termini dei versamenti tributari e contributivi, nonché degli adempimenti contributivi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale sospensione non si applica a tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma solo a quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento secondo la previsione del DPCM 24 ottobre 2020. (Circolare 4 febbraio 2022, n. 3/E).

Da Gennaio ad Aprile 2022 è stabilita la sospensione di una serie di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (art. 1, co. 923 e 924 della Legge n. 234 del 2021).
Detta sospensione segue ad una serie di altre precedenti che sono state già disposte in favore del settore sportivo, particolarmente colpito dagli effetti economici negativi del Covid-19. In particolare:
– dal 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 (art. 61, co. 5, “Decreto Cura Italia” e art. 127, “Decreto Rilancio”);
– dal 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 36, “Legge di Bilancio 2021”).
In base ai requisiti soggettivi previsti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve ritenersi compresa nell’agevolazione solamente una parte dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti prevista dal “Decreto Cura Italia”. Infatti, a differenza di quest’ultima, la sospensione della Legge di Bilancio 2022 riguarda non tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma soltanto quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.

La sospensione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, sotto il profilo oggettivo, riguarda:
– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Devono ritenersi esclusi dalla sospensione i versamenti in scadenza relativi all’IRAP, che non costituisce un’imposta sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nella sospensione i versamenti le cui scadenze intervengono ordinariamente nel periodo indicato dalla norma, nel senso che devono essere inclusi nell’ambito applicativo dell’agevolazione solamente i versamenti in autoliquidazione, ivi compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie.

Devono ritenersi esclusi, quindi:
– i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione;
– i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione.

Sono, invece, da considerarsi inclusi nella sospensione gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni. Si tratta, in particolare:
– delle rate relative agli importi oggetto di sospensione nel periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 per i quali è previsto il versamento, per il 50 per cento, in massimo 24 rate mensili di pari importo (ossia da gennaio 2021 a dicembre 2022);
– delle rate relative agli importi oggetto di sospensione nel periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 per i quali è previsto il versamento mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Di conseguenza, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che, beneficiando delle sospensioni previste dal decreto Cura Italia (periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021), abbiano optato per l’effettuazione dei versamenti in forma rateale, qualora le scadenze delle singole rate ricadano nel periodo di sospensione previsto Legge di bilancio 2022 (1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022), possono ulteriormente sospendere tali versamenti e pagare gli importi dovuti, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per il 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 di importo pari al valore residuo.

Metalmeccanica Indutria: salvaguardare l’industria automotive

Le Parti Sociali dell’Industria Metalmeccanica e Meccatronica hanno sentito la responsabilità di affrontare congiuntamente, di fronte alle Istituzioni e agli attori economici e sociali, un’emergenza con l’obiettivo di salvaguardare e promuovere l’occupazione e la presenza del settore dell’industria Automotive.

Le Parti Sociali dell’Industria Metalmeccanica e Meccatronica hanno richiesto un incontro urgente con il Presidente del Consiglio insieme ai Ministri del Lavoro, dello Sviluppo Economico e della Transizione Ecologica, per valutare assieme le condizioni e le possibili iniziative da attivare in merito ad alcune questioni cruciali emerse dall’Osservatorio Automotive, costituito appositamente per monitorare e prevedere i potenziali scenari futuri.
L’intervento degli Stati sul settore dell’industria Automotive – definita sin dal 1946 “l’industria delle industrie” – negli anni è stato amplissimo e in ultimo l’Unione Europea ha previsto entro il 2035 lo stop alla vendita di nuove auto che producono emissioni di carbonio, confermata anche dal Governo italiano con la posizione del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica dello scorso dicembre.
Questa misura, se non accompagnata da interventi, potrebbe portare in Italia ad una perdita di circa 73.000 posti di lavoro, di cui 63.000 nel periodo 2025-2030 (stime Anfia-Clepa-PWC).
Già oggi i dati sull’andamento dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali forniti dall’INPS indicano la tendenza: nel 2019 sono state utilizzate 26 milioni di ore di cassa integrazione, nel 2021 quasi 60.
Accanto alla necessità di un salto di qualità nella visibilità e condivisione di scenari e prospettive, cresce la preoccupazione per l’assenza di certezza nelle misure di accompagnamento a fronte di un processo di allocazione delle ingenti risorse del PNRR che è stato avviato.
Pertanto, Federmeccanica e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, chiedono di discutere insieme iniziative urgenti rispetto a:
1. Gli interventi di regolamentazione del settore Automotive nel quadro delle transizioni e della relazione con gli attori istituzionali;

2. Gli impatti specifici per il territorio italiano;
3. Le risorse e la governance per le politiche industriali che, sulla base di competenze specifiche, possano contribuire a:
   – attivare le sinergie di una filiera ramificata, promuovendo dimensioni e cultura di impresa compatibili con le sfide del settore;
   – gestire le crisi industriali già aperte;
   – attivare investimenti di sostegno alla domanda verso le tecnologie compatibili con il Green Deal e, parallelamente, all’introduzione di vincoli alle emissioni;
   – attivare investimenti di sostegno all’offerta per: la difesa dell’attuale capacità installata e dell’occupazione; l’attrazione di nuovi investimenti produttivi nel contesto competitivo; il sostegno alla ricerca e sviluppo di prodotti che valorizzino le eccellenze italiane di tecnologia e stile.
4. Gli ammortizzatori sociali per accompagnare le transizioni in atto, di breve e di lungo periodo;
5. I fabbisogni e le disponibilità di competenze tra education e formazione di accompagnamento alla trasformazione.

Cassa Edile di Lucca: nuova contribuzione

La Cassa Edile della Provincia di Lucca pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dall’1/1/2022

Come previsto nel nuovo CIPL firmato il 1° febbraio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle aziende edili industriali della provincia di Lucca, con decorrenza 1/1/2022 si applica una nuova contribuzione per l’iscrizione alla Cassa Edile territoriale.

Tabella delle contribuzioni in Cassa Edile Lucchese a partire dall’1/1/2022

 

A CARICO DITTA

A CARICO OPERAI

TOTALE

Cassa edile 1,875% 0,375% 2,25%
Formazione e Sicurezza 1,00% 1,00%
A.P.E. 3,91% 3,91%
Fondo Sanitario Nazionale 0,60% 0,60%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo Incentivo all’Occupazione 0,10% 0,10%
Quote Adesione Territoriali 0,42% 0,42% 0,84%
Quote Adesione Nazionali 0,222% 0,222% 0,444%
TOTALE 8,327% 1,017% 9,344%
R.L.S.T. (per aziende senza RLS) 0,10%   0,10%

Consulenti del lavoro: presentazione domande per gli esami di abilitazione 2022

07 febb 2022 La domanda deve essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 20 luglio 2022.

La domanda di ammissione all’esame di Stato deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro disponibile sul proprio sito internet la procedura per presentare la domanda telematica secondo l’apposito modello.
L’accesso alla procedura avviene eclusivamente tramite le credenziali SPID o carta di identità elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla stessa domanda.
La medesima domanda deve essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 20 luglio 2022. Il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro deve essere eseguito tramite la modalità disponibile nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID.
In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa, entro il termine di scadenza del bando.
I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.
Le prove scritte hanno inizio alle ore 8:30 antimeridiane nei seguenti giorni:
– 8 settembre 2022: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;
– 9 settembre 2022: prova teorico-pratica in diritto tributario.
Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione “Avvisi e bandi” e dell’Ispettorato nazionale del lavoro all’indirizzo: www.ispettorato.gov.it fino alla data di inizio degli stessi.

Proroga esenzione da imposta di bollo

I chiarimenti del Fisco sulle proroghe dell’esenzione da imposto di bollo previste dalla legge di Bilancio 2022

Certificazioni anagrafiche in modalità telematica

La legge di Bilancio 2022, al fine di semplificare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini, interviene sul Codice dell’amministrazione digitale (CAD), estendendo a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista solo per l’anno 2021.
A tal riguardo, si evidenzia che però la legge in esame non ha apportato alcuna modifica all’ambito applicativo dell’agevolazione avente ad oggetto l’esenzione dall’imposta di bollo per il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica.
Si tratta, in sostanza, dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno e la cui certificazione dei dati in modalità telematica è assicurata mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.
In via generale, i cittadini residenti in Italia possono richiedere i seguenti certificati: anagrafici di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato civile e di stato di famiglia insieme, di residenza in convivenza, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, di unione civile e di contratto di convivenza. L’elenco dei certificati varia in base ai dati anagrafici registrati dal comune (ad esempio, se si è celibi o nubili, nell’elenco non si troverà il certificato anagrafico di matrimonio).
I cittadini residenti all’estero (iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero – AIRE) possono, invece, richiedere i certificati di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di residenza AIRE, di stato di famiglia AIRE, di unione civile e di contratto di convivenza.

Convenzioni per i tirocini di formazione

La legge di Bilancio 2022 estende a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento originariamente introdotta solo per l’anno 2021.
La disposizione in esame non ha apportato alcuna modifica con riferimento all’oggetto della preesistente agevolazione e ai beneficiari della stessa (soggetti che svolgono tirocini di formazione e orientamento).
L’esenzione, quindi, trova applicazione anche per il 2022 con riferimento alle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento. Si tratta di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico e sono volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.

INAIL: aggiornamento del Modello OT23 2022

Nel Modello OT23 2022 è stata aggiornata la documentazione probante relativa ad alcuni interventi. (INAIL – Nota 04 febbraio 2022, n. 1104)

Sono state eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro riguardanti tutti gli interventi della sezione E e più precisamente:
E 1 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro
E 2 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro
E 3 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro
E 4 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro
E 5 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro
E 6 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro
E 7 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro
E 8 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro
E 9 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione della Prassi di Riferimento in tutti i luoghi di lavoro
E 10 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione della Prassi di Riferimento in tutti i luoghi di lavoro
E 11 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione della Prassi di Riferimento in tutti i luoghi di lavoro
E 12 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti la realizzazione del modello di rendicontazione in tutti i luoghi di lavoro
E 13 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema in tutti i luoghi di lavoro
E 18 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adesione al programma in tutti i luoghi di lavoro.

Bonus TV: sospensione finita

I canoni sospesi per il terremoto che ha colpito nel 2016 il centro Italia possono essere versati in 24 rate mensili, a partire dal 1° gennaio 2021, senza sanzioni e interessi. Dai canoni dovuti dal 1° gennaio 2021 riprende l’operatività del regime ordinario, quindi, a prescindere dalla fatturazione dei consumi elettrici, i gestori di energia dovranno emettere almeno una bolletta ogni quattro mesi e, comunque, in tempo per il mese di ottobre, con addebito del canone (Agenzia entrate – risposta 03 febbraio 2022, n. 70).

Con riferimento al canone RAI la sospensione è stata inizialmente prevista dall’art. 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 e, successivamente, dall’art. 48 e dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016.

Il D.L. n. 55/2018, recante ” Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016″, ha introdotto, tra l’altro, apposite disposizioni riguardanti il pagamento del canone di abbonamento ad uso privato nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici ed ha esteso la sospensione del pagamento del canone RAI al 31 dicembre 2020.

Il versamento delle somme oggetto di sospensione è previsto dal 1° gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo.

Pertanto, l’agevolazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016 prevede la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020, mentre il canone relativo all’anno 2021 risulta dovuto e non sospeso.

A riguardo, l’Agenzia delle entrate ha confermato che il canone tv ad uso privato dovuto e non addebitato nelle fatture per la fornitura dell’energia elettrica per effetto della sospensione dei versamenti deve essere corrisposto autonomamente dai cittadini mediante modello F24, con rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021″.

Per quanto attiene, invece, al canone RAI non sospeso dovuto per l’anno 2021, indipendentemente dalla ripresa della fatturazione relativamente ai consumi elettrici, si debba procedere alla riscossione del canone Rai 2021 ordinariamente dovuto dal 1 gennaio 2021 (“canoni non sospesi”) emettendo fatture “con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi e comunque “in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre” come previsto dall’art. 3, co. 4,  D.M n. 94/2016.

Accordo sui minimi retributivi per le Colf

  Sottoscritto l’accordo per la determinazione dei minimi retributivi per il lavoro domestico a far data dall’1/1/2022

Per i lavoratori domestici viene acquisita la tabella relativa ai minimi retributivi valevoli a far data dall’1/1/2022, condivisa dalle Parti

Tabella A

Livelli

Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)

Valori mensili

Indennità

A 664,09  
AS 784,85  
B 845,22  
BS 905,59  
C 965,98  
CS 1.026,34  
D 1.207,45 178,55
DS 1.267,62 178,55

Tabella B

Livelli

Lavoratori di cui art. 14 co. 2

Valori mensili

B 603,73
BS 633,93
C 700,31

Tabella C

Livelli

Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)

Valori orari

A 4,83
AS 5,69
B 6,03
BS 6,40
C 6,76
CS 7,13
D 8,22
DS 8,57

Tabella D

Livelli

Assistenza notturna Art. 10

Valori mensili

Autosufficienti

Non autosufficienti

BS 1041,42  
CS   1.180,28
DS   1.458,03

Tabella E

Presenza notturna Art. 11

(valori mensili)

Liv. Unico 697,30

Tabella F

Indennità

(valori giornalieri)

Pranzo e/o colazione 2,03
Cena 2,03
Alloggio 1,75
Totale indennità Vitto e alloggio 5,81

Tabella G

Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9

Livello

Valori orari

CS 7,66
DS 9,24

Tabella H

 

Livello

Indennità art. 34 co. 3

Valori mensili

Valori mensili Lavoratori tab. B

Valori orari

BS 119,09 83,44 0,72

 

Tabella I

Livello

Indennità art. 34 co. 4

Valori mensili

Valori orari

CS 102,88 0,60
DS 102,88 0,60

Tabella L

Livello

Indennità art. 34 co. 7

Valori mensili

B 8,23
BS 10,29
CS 10,29

Variazione Indice ISTAT: 3,6%

INPS – Lavoratori autonomi esercenti attività musicali: Contributo di maternità

L’INPS con messaggio n. 550 del 3 febbraio 2022, fornisce le istruzioni operative per il versamento del contributo di maternità per i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”

Premessa
La categoria professionale dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” è stata introdotta dall’art. 3, c. 98,della legge 24/12/2003, n. 350, che ha aggiunto il numero 23-bis al 1° c. dell’art. 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 16/7/1947, n. 708.
Detti soggetti, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, sono tenuti a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi.
In oltre a far data dal 26 maggio 2021, la tutela della maternità/paternità è stata estesa anche ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.

Contributo
Per effetto dell’ampliamento della tutela della maternità/paternità, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono tenuti a versare lo specifico contributo dello 0,46%. Detto obbligo, sulla base delle vigenti norme in materia previdenziale per il settore dello spettacolo, concerne i soli periodi di effettiva attività lavorativa. Tale versamento è requisito necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità.
Il contributo di finanziamento dell’indennità economica di maternità è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00 euro.

Istruzioni operative
In ordine alle modalità di versamento della contribuzione di maternità pari allo 0,46% nei limiti del massimale di retribuzione giornaliera, con decorrenza gennaio 2022, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali dovranno attenersi alle indicazioni già fornite per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato dello spettacolo con la circolare n. 154/2014.
In particolare, si rammenta che l’elemento, contenente le informazioni relative ad altre causali di recupero dell’indennità di maternità e da valorizzare secondo le modalità in uso per le aziende DM, si compone all’interno di <DatiRetributivi> <Maternita> <MatACredito> <MatACredAltre> dei seguenti sottoelementi:<CausaleRecMat> e <ImportoRecMat>.

In relazione all’elemento <CausaleRecMat>, allo scopo di gestire il recupero dei contributi assistenziali di maternità, calcolati sulla base del massimale retributivo giornaliero – pari ad euro 100,00 – è necessario utilizzare il seguente codice:
– “R809”: “Recupero dei contributi assistenziali di maternità calcolati su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo determinato del settore Spettacolo” che, con riferimento ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali (TipoLavoratore “SC”, “SY”, recante la Qualifica3 “D”), indica l’eccedenza dell’importo dei contributi assistenziali di maternità da conguagliare, in quanto calcolato su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero di legge.

La contribuzione di maternità dovuta per le mensilità da giugno a dicembre 2021 dovrà essere esposta valorizzando all’interno di <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M218” avente il significato di “Arretrati contributo di maternità”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo pari allo 0,46% dell’imponibile.

Si fa presente che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio