MUD 2022

Pubblicato, nella G.U. 21 gennaio 2022, n. 16 – Suppl. Ordinario n. 4, il DPCM 17 dicembre 2021, di approvazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

Il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale sostituisce integralmente quello allegato al DPCM 23 dicembre 2020 e deve essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente.

Il modello articolato dalle seguenti Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:
– comunicazione rifiuti;
– comunicazione veicoli fuori uso;
– comunicazione imballaggi;
– comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
– comunicazione rifiuti urbani;
– comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Con la presentazione del MUD alla Camera di Commercio competente per territorio vengono assolti ai sensi della L. n. 70/1994 gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione previste da tutta la normativa in materia ambientale.

In particolare, il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio del territorio in cui è insediata l’unità locale su cui si riferisce la dichiarazione; invece, i soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il modello alla Camera di Commercio della Provincia nel cui territorio ha la sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce.

Il MUD deve essere anche presentato per ogni unità locale obbligata dalle norme vigenti.

Pesca: indennità 2021 in caso di sospensione dal lavoro

Per il 2021, è riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all’ormeggio non effettuando uscite in mare.
La misura è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:
a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:
– limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
– periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
b) indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate.
In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è concessa, per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.
L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.
La misura non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali.
L’indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
L’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

Le imprese interessate possono presentare, dal 25 gennaio 2022, dalle ore 8.00 ed entro e non oltre il 15 marzo 2022 una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il sistema telematico “CIGSonline”, non essendo ammesse altre modalità di presentazione. L’istanza, deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica della CIGSonline.

Superbonus e cooperativa sociale

La cooperativa sociale può fruire del Superbonus se usufruisce dell’esenzione parziale dalle imposte sui redditi (Agenzia delle entrate – Risposta 21 gennaio 2022, n. 47).

Qualora una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
Tuttavia, qualora il medesimo soggetto usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Considerato che, nel caso di specie, la cooperativa sociale ha dichiarato di avere assoggettato a tassazione la quota dell’utile destinato a riserva legale a partire dall’anno 2012, la fattispecie descritta può essere assimilata all’ipotesi di «esenzione parziale», con la conseguenza che la società istante potrà fruire della detrazione cd. Superbonus in relazione ai periodi d’imposta in cui oltre a sostenere le spese per gli interventi agevolabili accantoni utili per i quali trovi applicazioni quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2002, ferma restando la presenza di tutti i requisiti e delle condizioni normativamente previste.

INL: nuovo Codice di comportamento dei dipendenti

È stato adottato, con Decreto direttoriale n. 4 del 24 gennaio 2022, il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in vigore dal 1° febbraio 2022. Dalla stessa data cessano di trovare applicazione il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.M. 10 luglio 2014 e il Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro di cui al D.M. 15 gennaio 2014.

Finalità e ambito di applicazione

Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti si applica ai dipendenti dell’Amministrazione e, per quanto compatibile, ai componenti degli organi previsti dall’art. 3 del D.P.R 26 maggio 2016 n. 109, recante lo Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ai collaboratori, ai consulenti e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipologia conferiti dall’Amministrazione, anche a titolo gratuito.
Il Codice precisa le regole di comportamento che i soggetti di cui sopra devono garantire nello svolgimento della propria attività lavorativa, in ottemperanza all’art. 13 dello Statuto dell’Ispettorato.
Il PTPCT e il Piano della performance dell’INL vengono redatti assicurando, nei diversi contesti di operatività dei documenti programmatori, il perseguimento e il rispetto dei doveri di comportamento contenuti nel Codice.

Principi e obblighi di comportamento

I dipendenti conformano la propria condotta ai doveri istituzionali dell’INL, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e adempiono con diligenza ai doveri del proprio ufficio, al fine esclusivo della cura dell’interesse pubblico generale e del servizio da rendere ai cittadini.
I dipendenti operano nel rispetto della legge, evitando di incorrere in situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’Amministrazione e conformano il proprio agire ai principi di:
a) legalità, osservando le norme legislative, regolamentari, nonché tutte le indicazioni impartite dall’Amministrazione;
b) indipendenza e integrità, svolgendo la propria attività senza essere influenzati da interessi personali o da interessi particolari di terzi e non approfittando, direttamente o indirettamente, del ruolo rivestito all’interno dell’INL per ottenere, per sé o per i terzi, benefici o utilità non dovuti;
c) obiettività, non discriminazione e parità di trattamento, astenendosi da comportamenti arbitrari, nel rispetto del principio di non discriminazione e garantendo, in particolare, la parità di trattamento nei confronti dei cittadini e degli utenti;
d) proporzionalità, curando che l’attività svolta sia adeguata e commisurata al raggiungimento dei fini istituzionali;
e) economicità, efficienza ed efficacia, garantendo l’ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse ed ai mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione;
f) riservatezza, non divulgando a terzi gli atti e le informazioni di cui siano a conoscenza per ragioni di ufficio, salvo l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza;
g) segretezza, rispettando il segreto d’ufficio in merito agli atti e alle informazioni acquisite in ragione dell’attività lavorativa.

Nell’attività di servizio, il dipendente:
a) rispetta i termini del procedimento amministrativo cui è adibito e non adotta comportamenti che facciano ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza;
b) utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto di quanto previsto da leggi, regolamenti, contratti collettivi e dalle procedure adottate dall’Amministrazione;
c) utilizza il materiale, le dotazioni, gli strumenti, le attrezzature informatiche e telefoniche assegnate, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, custodendole con la massima diligenza e nel rispetto dei vincoli posti dall’Amministrazione, evitando qualsiasi uso improprio o a fini privati;
d) rispetta le disposizioni in tema di rimborso spese e trasporto terzi in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto per lo svolgimento dell’attività istituzionale;
e) utilizza il mezzo di trasporto messo a disposizione dall’Amministrazione con la massima diligenza e solo per lo svolgimento dei compiti d’ufficio;
f) si astiene, nei rapporti con i colleghi, da comportamenti non conformi ai canoni di reciproco rispetto;
g) ha cura delle pratiche, della documentazione e della strumentazione di servizio, adottando le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione e, ove ciò avvenisse, ne dà immediata comunicazione al responsabile dell’ufficio;
h) evita ogni forma di spreco e adotta comportamenti che favoriscano il risparmio energetico ed il rispetto dell’ambiente, attenendosi alle direttive interne in materia;
i) utilizza il badge magnetico o altro supporto identificativo nel rispetto delle disposizioni in tema di rilevazione della presenza e dell’orario di servizio;
l) rispetta la normativa in materia di sicurezza del lavoro e le relative direttive impartite dall’Amministrazione;
m) si astiene dal manifestare, in qualsiasi forma, orientamenti politici o ideologici;
n) contribuisce alla promozione e al mantenimento di un ambiente di lavoro ispirato a principi di correttezza, libertà, dignità e uguaglianza, e si astiene da ogni atto o comportamento fisicamente o psicologicamente persecutorio, aggressivo, ostile o denigratorio, che integri gli estremi della molestia morale o sessuale.

Nei rapporti con il pubblico, il dipendente:
a) si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge o di altro strumento identificativo messo a disposizione dall’Amministrazione con indicazione delle generalità ed il ruolo ricoperto;
b) opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità in modo da favorire la corretta interazione con l’utenza;
c) utilizza un linguaggio chiaro ed esaustivo, evitando toni e atteggiamenti confidenziali nonché toni che possano determinare ambiguità o soggezione nei confronti dell’utenza;
d) nel rispondere al telefono, fornisce il proprio nominativo e la denominazione della struttura di appartenenza e, qualora un utente debba essere richiamato, vi provvede al più presto;
e) rispetta gli appuntamenti fissati con l’utenza e, in caso di sopravvenuta impossibilità, fatto salvo un oggettivo impedimento, ne dà preventiva informazione all’utente;
f) informa l’utenza che richieda l’accesso a documenti d’ufficio in merito alle procedure in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi o la indirizza alla consultazione del sito istituzionale se il documento richiesto è già pubblicato;
g) risponde nei termini di legge alle richieste degli utenti, operando con sollecitudine, fornendo indicazione del responsabile del procedimento e del relativo contatto (unità organizzativa, telefono, e-mail, pec) e, se non competente per materia o per posizione, inoltra la richiesta al collega competente, informandone l’utente, ovvero indica l’unità organizzativa competente cui rivolgersi;
h) cura il rispetto degli standard di qualità fissati dall’Amministrazione nelle apposite carte dei servizi operando affinché venga rispettata la continuità del servizio e l’effettività della sua erogazione.

Nei rapporti privati e nelle relazioni extra-lavorative, il dipendente:
a) si astiene da comportamenti che possano ledere l’immagine e il prestigio dell’INL, ad esempio esprimendo pubblicamente opinioni diffamatorie o denigratorie dell’operato dell’ufficio di appartenenza e/o divulgando consapevolmente notizie non veritiere;
b) non utilizza il logo e la denominazione dell’INL.
c) non fa uso della propria qualifica professionale per ottenere trattamenti di favore, utilità o vantaggi di qualsiasi genere per sé o per altri;
d) rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni.

I dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione. Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono comunque esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
L’assunzione degli incarichi di cui sopra da parte dei dipendenti avvengono nel rispetto della normativa vigente e delle direttive impartite dall’Amministrazione.

I dipendenti che svolgono la propria attività nella modalità “agile” (c.d. smartworking) oppure in telelavoro osservano le norme dettate in materia dalla legge e dall’Amministrazione in relazione alla propria articolazione oraria del lavoro, alla reperibilità, alle comunicazioni relative alla prestazione lavorativa e alla rendicontazione del lavoro svolto.
I dipendenti in lavoro agile o in telelavoro assicurano la massima protezione della documentazione e dei dati in possesso per ragioni di ufficio e garantiscono gli stessi livelli di riservatezza cui è tenuto il personale che lavora presso i locali dell’INL.
Il personale in lavoro agile o in telelavoro presta la massima diligenza nella cura e custodia dei beni e delle dotazioni messe a disposizione dall’Amministrazione per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Obblighi specifici per i dirigenti

Ferma restando l’applicazione delle altre norme del presente Codice, il dirigente adotta un comportamento improntato:
a) al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi e delle norme interne;
b) alla correttezza e alla disponibilità nei rapporti con i dipendenti e con l’utenza;
c) all’assolvimento delle proprie funzioni con diligenza, professionalità, onestà, trasparenza e imparzialità, con atteggiamento volto al miglioramento continuo.
Il dirigente svolge le funzioni spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati con il Piano della performance, e partecipa attivamente al processo di formazione e monitoraggio del PTCPT, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione.
Il dirigente adotta un comportamento consono all’assolvimento dell’incarico e, in particolare:
a) dedica la necessaria quantità di tempo e di energie allo svolgimento dei compiti affidatigli nell’interesse pubblico, assumendosene le connesse responsabilità ed impegnandosi a svolgerli nel modo più corretto, produttivo ed efficace;
b) salvo fondato e comprovato motivo, non ritarda il compimento delle attività o l’adozione delle decisioni che gli competono e adempie con diligenza e puntualità ai propri compiti;
c) cura il benessere organizzativo della struttura cui è preposto – con riguardo sia alle esigenze dell’organizzazione, sia alla corretta gestione e al necessario coordinamento delle risorse umane – favorendo lo svolgersi di rapporti di rispettosa e solidale colleganza tra i collaboratori ed assumendo iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni di interesse generale, alla formazione, all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
d) osserva i principi e gli obblighi nascenti dal presente Codice e ne cura l’osservanza da parte dei dipendenti dei quali è diretto responsabile;
e) assegna l’istruttoria delle pratiche dell’ufficio secondo il criterio di equa ripartizione dei carichi di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale dipendente ed affida gli incarichi aggiuntivi – nei limiti del possibile a rotazione – in ragione della disponibilità, della affidabilità e della produttività dei singoli;
f) individua e pratica le soluzioni organizzative adeguate a garantire la massima celerità delle risposte alle richieste dell’utenza e a promuovere le iniziative volte a rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nei confronti dell’Amministrazione;
g) si adopera per prevenire o interrompere ogni forma di mobbing, di molestia e di ogni tipo di discriminazione e adotta iniziative volte a favorire il rispetto reciproco e la tutela dei principi di correttezza, dignità ed uguaglianza;
h) applica il Sistema di misurazione e valutazione della performance rispettandone modalità e tempistiche, e riceve le segnalazioni relative alla ripartizione o assegnazione dei carichi di lavoro;
Il dirigente vigila in particolare su:
a) la corretta attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;
b) la corretta e integrale attuazione, nell’ambito dell’ufficio di assegnazione, delle azioni previste dal Piano triennale di azioni positive dell’Amministrazione.
Prima di assumere le sue funzioni, il dirigente:
a) comunica all’Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica da svolgere;
b) dichiara se il coniuge o il convivente o parenti e affini entro il secondo grado esercitano attività politiche professionali o economiche che li pongano in contatto frequente con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio.
Il dirigente è altresì tenuto a:
a) dichiarare l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e, nel corso dell’incarico, a presentare la dichiarazione annuale di assenza di cause di incompatibilità;
b) nei casi previsti dalla legge, fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale;
c) comunicare all’Amministrazione con tempestività e comunque entro dieci giorni, eventuali modifiche delle informazioni rese, con particolare riguardo all’insorgenza di situazioni di fatto che possono determinare anche potenzialmente un conflitto d’interesse.

Obblighi specifici per i collaboratori esterni e i titolari di incarichi

I collaboratori esterni e i titolari di incarichi a qualunque titolo conferiti dall’INL, svolgono i propri compiti con imparzialità, correttezza, trasparenza e integrità.
Prima di assumere l’incarico, sottoscrivono le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse nei casi e con le modalità previsti dalla Legge e dalla regolamentazione interna dell’INL e, laddove si trovino ad operare presso le sedi dell’Amministrazione, osservano le disposizioni da questa adottate in relazione ai tempi e alle modalità di accesso e permanenza, anche con riferimento alla fruizione dei beni e dei servizi presenti presso la sede.

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

La violazione delle norme previste dal Codice integra un comportamento contrario ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.
Costituisce altresì illecito disciplinare la violazione da parte dei dipendenti dell’Amministrazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT.
Il procedimento disciplinare compete al superiore gerarchico o all’UPD in relazione alla sanzione in concreto applicabile.
Le sanzioni disciplinari, inclusa quella espulsiva, sono definite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare avviene in base alla valutazione della gravità del comportamento – ove incide l’eventuale recidiva – e dell’entità del pregiudizio arrecato al decoro o al prestigio dell’Amministrazione.
Nei confronti dei soggetti con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato è applicata la sanzione della risoluzione del contratto o della cessazione dell’incarico, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite nello stesso, avuto riguardo alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia.
La violazione dei doveri di comportamento determina l’attivazione dei relativi procedimenti dinanzi le Autorità competenti laddove assuma profili di natura penale o contabile.

Disposizioni relative al personale ispettivo

Fermo restando quanto già indicato per tutti i dipendenti, il personale ispettivo, nell’esercizio delle proprie funzioni:
a) garantisce il rispetto del principio di imparzialità e parità di trattamento;
b) impronta i rapporti con i destinatari dell’ispezione secondo i principi di collaborazione e rispetto reciproco;
c) finalizza il suo operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela sociale e del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta all’evasione contributiva;
d) cura il proprio aggiornamento professionale anche attraverso la partecipazione alle iniziative formative organizzate dall’Amministrazione;
e) collabora con gli altri Enti coinvolti nell’attività ispettiva e, in particolare, con il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri.

TABACCHI: proroga validità dei titoli abilitativi

Chiarimenti in merito al deposito cauzionale per l’adempimento degli obblighi gestori a seguito di proroga del titolo concessorio (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Nota 21 gennaio 2022, n. 27324/RU)

Tutte le concessioni/autorizzazioni comunque denominate nonché tutti i certificati relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, dunque, allo stato fino al 29 giugno 2022.
Atteso il perdurare dello stato d’emergenza sanitaria, è stato tra l’altro previsto che i soggetti titolari di concessioni che intendano avvalersi in tutto o in parte della proroga ex lege, sono tenuti a prestare le istanze di rinnovo del titolo concessorio al competente Ufficio dei Monopoli, entro e non oltre il 30 maggio 2022, ovvero entro e non oltre trenta giorni antecedenti alla scadenza della proroga ulteriormente disposta da eventuali ulteriori provvedimenti normativi.
Relativamente ai soggetti che si siano avvalsi della facoltà di proroga, si rende necessario fornire chiarimenti con specifico riferimento alla polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi gestionali.
Posto che la stessa deve conservare validità per tutto il periodo di gestione, trattandosi di una forma di tutela delle eventuali pretese creditorie di ADM a fronte di inosservanze dei predetti obblighi, si ritiene che tale forma di garanzia debba necessariamente coprire il periodo di fruizione totale o parziale della proroga ex lege.Pertanto, i titolari di concessione di rivendita di generi di monopolio che non abbiano rinunciato alla proroga sono tenuti a dare comunicazione, a mezzo pec, all’Ufficio territorialmente competente circa l’avvenuta estensione della garanzia fideiussoria almeno 30 giorni prima della scadenza originaria del contratto, fornendone contestualmente copia. Gli Uffici territorialmente competenti sono tenuti a monitorare la puntuale osservanza di quanto in questa sede disposto ed, in mancanza della comunicazione di cui sopra, dovranno farne richiesta espressa, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere ai prescritti adempimenti.
Nel caso di garanzia prestata a mezzo di costituzione di deposito cauzionale presso la Tesoreria dello Stato, gli Uffici sono tenuti a verificare la relativa sussistenza e validità anche per il periodo di proroga del titolo.

Proroga dell’accordo Coni sulla sicurezza e lavoro agile

Prorogate le misure più idonee a contemperare lo svolgimento delle attività produttive con il rispetto dei più elevati standard di sicurezza per la salute del personale non dirigente e  del personale dirigente Coni.

Tenendo conto dell’acuirsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le parti hanno individuato le misure più idonee a contemperare lo svolgimento delle attività produttive con il rispetto dei più elevati standard di sicurezza per la salute dei lavoratori.
L’accordo sottoscritto lo scorso ottobre ha individuato le misure più idonee a contemperare la piena ripresa delle attività produttive con le prescrizioni legate alla situazione epidemiologica, garantendo la sicurezza per la salute dei lavoratori, attraverso la normalizzazione del ricorso al lavoro in presenza coniugata con un uso più equilibrato del lavoro agile e degli altri istituti previsti dall’accordo.
Le disposizioni dell’accordo in esame sono applicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto di lavoro e con i relativi istituti contrattuali, anche al personale dirigente.
Pertanto, viene raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o con modalità a distanza, confermando i contenuti del citato Accordo sindacale già prorogato fino al 31/3/2022.
Fino a tale data, stante l’esigenza di preservare la salute dei lavoratori e contenere la diffusione del contagio, i datori di lavoro si atterranno alle indicazioni fornite con la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rivolta a sensibilizzare i datori di lavoro pubblici e privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono, incluso il ricorso al lavoro agile.

Incremento dei minimi retributivi nell’indutria del legno

Siglato il 21/1/2022, tra FEDERLEGNOARREDO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito per il CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali, l’incremento dei minimi retributivi in vigore dall’1/1/2022.

Le Parti firmatarie, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali 1/4/2019 – 31/12/2022, hanno definito l’incremento dei minimi retributivi a valere dall’1/1/2022 sulla base della seguente tabella.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
I seguenti minimi comprendono paga base, contingenza ed edr non conglobati

Categoria

Minimi 31/12/2021

3 scatti

Montante

Incrementi 1/1/2022

Minimi 1/1/2022

AD3 2.596,84     60,99 2.657,83
AD2 2.549,17     59,54 2.608,71
AD1 2.448,86     56,63 2.505,49
AC5 2.349,49     53,73 2.403,22
AC4 2.200,51     49,37 2.249,88
AC3/AC2/AS4 2.051,39     45,02 2.096,41
AS3 1.977,38     42,84 2.020,22
AC1/AS2 1.901,07     40,66 1.941,73
AE4/AS1 1.841,71     38,92 1.880,63
AE3 1.767,32     36,74 1.804,06
AE2 1.692,41     34,56 1.726,97
AE1 1.504,68 23,85 1.528,53 29,04 1.533,72

 

Seguono i minimi in vigore dall’1/1/2022, distinti in paga base, contingenza ed edr.

Categoria

Paga base 1/1/2022

Contingenza

EDR

Minimi 1/1/2022

AD3 2115,59 531,91 10,33 2.657,83
AD2 2066,47 531,91 10,33 2.608,71
AD1 1965,41 529,75 10,33 2.505,49
AC5 1864,95 527,94 10,33 2.403,22
AC4 1714,33 525,22 10,33 2.249,88
AC3 1563,67 522,41 10,33 2.096,41
AC2 1563,67 522,41 10,33 2.096,41
AS4 1563,67 522,41 10,33 2.096,41
AS3 1488,88 521,02 10,33 2.020,22
AC1 1412,95 518,45 10,33 1.941,73
AS2 1412,95 518,45 10,33 1.941,73
AE4 1352,54 517,77 10,33 1.880,63
AS1 1352,54 517,77 10,33 1.880,63
AE3 1277,21 516,53 10,33 1.804,06
AE2 1201,85 514,79 10,33 1.726,97
AE1 1011,23 512,16 10,33 1.533,72

FASI: Circolare per le Aziende – Anno 2022

FASI, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, con circolare di dicembre 2021, informa che i contributi da versare per l’anno 2022 non sono variati rispetto a quelli del 2021

Il Fondo Fasi, con la “Circolare per le aziende – Anno 2022”, segnala che per quanto riguarda i contributi da versare per l’anno 2022, non ci sono modifiche rispetto a quelli versati nel 2021.

Pertanto, l’entità dei contributi da versare al Fasi a carico delle Aziende, per l’anno 2022, può così riepilogarsi:

a. A carico delle Aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio (art. F del Regolamento), solo se iscritto al Fondo;
– € 365,00 trimestrali (€ 1.460,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.

b. A carico delle Aziende che non utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo (già iscritte alla data dell’1/1/2019):
– € 425,00 trimestrali (€ 1.700,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
Si sottolinea che a partire dall’1/1/2023, tale contributo sarà pari a € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali).

c. A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il Dirigente risulti iscritto al Fasi. Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle Aziende il contributo per i Dirigenti di cui all’articolo G del Regolamento. Il Dirigente, al fine di poter mantenere l’iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al Fasi la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l’Azienda (anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest’ultima nei confronti del Fasi stesso).

Licenziamento valido solo se è impossibile l’obbligo di repêchage

 

 

E’illegittimo il licenziamento se al momento del recesso risulta possibile il repêchage del lavoratore essendo possibile solo se, oltre alla soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, sia provata anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni differenti

Il Tribunale di Roma ha rilevato che il licenziamento dell’istante, motivato dall’esigenza di soppressione della mansione di arredatrice cui la stessa era stata adibita, risultava essere legittimo, osservando che la società fallita si era determinata alla risoluzione del rapporto di lavoro per la circostanza della soppressione del posto di visual.
La ricorrente, tuttavia, ha rammentato che la sentenza impugnata aveva conferito rilievo alla missiva con cui la società poi fallita aveva rinnovato la proposta di assegnarla alle mansioni di addetta alla vendita, rimarcando come la società datrice di lavoro avesse l’onere di provare di non aver potuto riposizionare la lavoratrice. Inoltre l’azienda aveva confessoriamente ammesso che il licenziamento poteva essere evitato attraverso un repéchage della lavoratrice.
Viene ribadirlo che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede non solo la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso e la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività, ma anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
Secondo la Corte, poi, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repéchage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale. Infatti, il giustificato motivo oggettivo che rende legittimo l’intimato licenziamento si configura proprio in assenza di collocazioni alternative del prestatore d’opera all’epoca del licenziamento stesso; questo può considerarsi legittimo ove la determinazione del datore di lavoro di recedere dal rapporto sia motivata dall’impossibilità di destinare il lavoratore a mansioni diverse: situazione che, per condizionare il valido esercizio del diritto potestativo del datore di lavoro, deve evidentemente sussistere nel momento in cui è espressa la volontà di recedere, e non in un momento successivo.
Emerge, dunque, il vizio del decreto impugnato, il quale ha mancato di operare un tale accertamento, valorizzando una proposta di reimpiego della dipendente, formulata dalla società fallita dopo il licenziamento: proposta il cui tenore risulta oltretutto coerente con l’esistenza, perlomeno nel momento in cui fu manifestata, di un reimpiego dell’odierna ricorrente in altre mansioni (con un dato, cioè, che, riflette una situazione la quale, laddove sussistente al momento del licenziamento, di poco anteriore, non avrebbe potuto giustificare quest’ultimo).

Trattamento fiscale compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione

I compensi corrisposti al personale dipendente, oltre l’anno di maturazione, a titolo di “premio di risultato”, “indennità di responsabilità” e “incremento di efficienza aziendale”, per i quali il Testo Unico consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale e l’ordinamento delle carriere preveda la possibilità che l’erogazione avvenga nell’anno successivo a quello di maturazione, sono soggetti a tassazione ordinaria. In tal caso l’eventuale ritardo si considera “fisiologico” (Agenzia delle Entrate – Risposta 25 gennaio 2022, n. 49).

Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, il TUIR stabilisce che le somme e i valori percepiti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità dei lavoratori dipendenti secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, lo stesso TUIR prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
In altri termini, ai fini della tassazione separata, assumono rilevanza circostanze di “carattere giuridico” o “oggettive situazioni di fatto”.
Le prime consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
Le seconde, invece, impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
L’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo (ritardo) debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
La natura fisiologica del ritardo nella corresponsione deve essere sempre valutata quando il ritardo è determinato da “oggettive situazioni di fatto”; viceversa detta valutazione è ininfluente quando il ritardo è dovuto a circostanze di “carattere giuridico”.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro ha erogato in ” ritardo” successivamente all’anno di riferimento il ” premio di risultato”, l'” indennità di responsabilità” e l'” incremento di efficienza aziendale”.
Il riconoscimento di tali emolumenti è disciplinato dalle norme concernenti il regolamento del personale, in base alle quali:
– l’importo complessivo destinato al premio di risultato dell’anno precedente, nonché la ripartizione dell’importo complessivo dell’indennità di responsabilità tra le diverse unità organizzative, sono determinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con propria delibera, sentite le organizzazioni sindacali. Il “ritardo”, dunque, è attribuibile ad “oggettive situazioni di fatto”, riscontrabili nei tempi tecnici necessari tra le delibera e la consultazione sindacale e l’effettiva erogazione del premio e dell’indennità. In tal caso, le somme sono ” fisiologicamente” corrisposte nell’anno successivo rispetto a quello di maturazione, di conseguenza sono soggette a tassazione ordinaria;
– le somme riconosciute in relazione all’incremento di efficienza aziendale, sono una forma di compenso dell’anno in corso, in quanto spettante al personale secondo “la posizione organico retributiva ricoperta da ciascun dipendente” al primo gennaio dell’anno di riferimento del compenso, la cui corresponsione potrebbe essere liquidata nello stesso anno a cui si riferisce oppure successivamente alla fine dell’anno di riferimento. Con riferimento al termine per l’erogazione di tale somma, il regolamento del personale stabilisce che “la liquidazione del compenso verrà effettuata, in unica soluzione, entro il terzo mese successivo a quello in cui la Banca d’Italia concorda con le OO.SS. la misura definitiva dell’incremento di efficienza aziendale da assegnare al proprio personale”. In tal caso, la definizione degli importi individuali avviene sulla base delle disposizioni del regolamento del personale che già prevede che la corresponsione delle somme possa avvenire nell’anno successivo a quello di maturazione; pertanto, non è ravvisabile alcun “ritardo”, e di conseguenza le somme devono ritenersi sono soggette a tassazione ordinaria.