Agenzia delle entrate: catasto sempre più digitale per gli utenti del canale SISTER

Due nuovi servizi per gli utenti SISTER, la piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate dedicata ai professionisti abilitati e agli enti pubblici e privati. È ora infatti possibile richiedere le visure degli stadi storici delle mappe ovvero gli esemplari unici delle mappe (Agenzia delle entrate, comunicato 16 luglio 2024).

Gli utenti di SISTER possono ora ottenere l’estratto di una mappa a uno specifico stadio storico, dal 2014 ad oggi. Nell’archivio catastale è infatti registrata ogni singola variazione nelle geometrie delle mappe in quest’arco temporale.

 

L’utenza professionale, può eseguire la ricostruzione storico-grafica delle geometrie delle particelle catastali di interesse indicando il numero della particella esistente alla data della richiesta.

Le nuove funzionalità prevedono anche la possibilità di richiedere la visura dei fogli originali di impianto, cioè gli esemplari unici delle mappe, disegnati a mano e costruiti con le informazioni rilevate sul terreno dai tecnici del Catasto al momento dell’impianto del sistema cartografico.

 

Tra le altre novità, l’Agenzia rende disponibili per l’acquisto oltre 200mila immagini dei fogli originali di impianto delle mappe per cui è stata completata la georeferenziazione, cioè l’attribuzione di coordinate.

Gli utenti, infine, possono acquistare anche i file vettoriali delle mappe utilizzabili direttamente nei software GIS e in un formato open, più adatto all’interscambio e all’archiviazione dei dati geometrici. 

 

Previa stipula di una convenzione con l’Agenzia, dunque, il canale telematico consentirà di consultare le banche dati per eseguire visure, ricerche catastali e ispezioni ipotecarie.

Tramite SISTER, inoltre, sarà possibile presentare documenti per l’aggiornamento delle banche dati catastale e ipotecaria. 

CCNL Poste: incontro sul rinnovo

Oggetto dell’incontro sono state le proposte economiche da parte dei vertici aziendali 

Il 3 luglio si sono incontrate le OO.SS. Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisl, Confsal Com.ni, Ugl-Com.ni ed i vertici aziendali di Poste Italiane S.p.A. per discutere di una ipotesi pre-conclusiva del CCNL dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A.
La Società ha presentato un aumento totale di 230,00 euro di cui 190,00 euro sui minimi tabellari, così suddivisi:
– 50,00 euro a settembre 2025,2026, 2027 e 40,00 a dicembre 2027;
1.000 euro a titolo di Una Tantum a settembre 2024;
– quota Fondo Poste a carico dell’azienda aumento dal 2,30% al 2,50%;
– incremento di 5,00 euro della polizza sanitaria.
Le OO.SS. si sono riservate di decidere in merito nei prossimi giorni.

Il Decreto Agricoltura è legge: le novità sul lavoro 

Rinnovate le disposizioni per fronteggiare le ondate di calore con il finanziamento degli ammortizzatori sociali e istituita la banca dati inter-operativa tra INPS e AGEA contro il caporalato (Legge 12 luglio 2024, n. 101).

Il Decreto Agricoltura (D.L. n. 63/2024 ) è stato convertito in Legge n. 101/2024, con entrata in vigore il 14 luglio 2024. Le novità della conversione sono soprattutto rappresentate dal nuovo articolo 2-bis sull’attivazione degli ammortizzatori sociali in caso di emergenze climatiche, dall’articolo 2-quater in materia di istituzione di un sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura e dall’articolo 2-quinquies che crea presso l’INPS la Banca dati degli appalti in  agricoltura.

Emergenze climatiche e ammortizzatori sociali

Il comma 1 dell’articolo 2-bis, stabilisce che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024, il trattamento, previsto nei casi di intemperie stagionali (articolo 8 della Legge n. 457/1972), è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento in questione non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’articolo 8 della Legge n. 457/1972. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2024. In deroga all’articolo 14 della Legge n. 457/1972, il trattamento in questione è concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 2-bis prevede che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, richiesti anche dalle imprese dei settori edile, lapideo e di escavazione. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica, peraltro, il contributo addizionale. In questo caso, i benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024. 

Lotta al caporalato e banche dati

Per quanto riguarda versante della gestione dei dati, al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura che costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’INPS, l’INAIL, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’ISTAT. Infine, l’articolo 2-quienquies prevede, per rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo, che sia istituita, presso l’INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica, sia aggregata, accede il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL.

Alla Banca dati in questione, si iscrivono le imprese, in forma singola o associata di cui all’articolo 6, primo comma, lettere d) ed e) della Legge n. 92/1979, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola.

 

Regime speciale lavoratori impatriati e indennità di partecipazione a tirocinio promosso dall’Università

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di regime speciale per lavoratori impatriati fornendo chiarimenti sul caso di un soggetto residente all’estero iscritto a un master presso un’Università italiana che prevede nell’ambito dell’attività formativa un tirocinio per il quale è riconosciuta un’indennità di partecipazione (Agenzia delle entrate, risposta 15 luglio 2024, n. 152).

Per fruire del Regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs. n. 147/2015) è necessario che il lavoratore:

  • trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;

  • non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

  • svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

 

Il suddetto articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione è stato abrogato dall’articolo 5 del D.Lgs. 27 n. 209/2023 che sostituisce il regime previgente le cui disposizioni, tuttavia, continuano a trovare applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno trasferito la residenza anagrafica in un comune del territorio italiano entro il 31 dicembre 2023.

 

Con la circolare n. 33/E/2020, l’Agenzia ha già precisato che sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, che derivano dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 53 del TUIR, svolte sia in forma individuale che associata, prodotti nel territorio dello Stato, nonché i redditi di impresa prodotti dall’imprenditore individuale.

Per ciascuna categoria di reddito, sono agevolabili ai fini del regime speciale per lavoratori impatriati solo quelli derivanti da attività di lavoro svolte dal soggetto prevalentemente nel territorio italiano.

 

Sono da ritenersi, pertanto, escluse dall’agevolazione, in via generale, le somme che non sono corrisposte a fronte della prestazione di una ”attività lavorativa” svolta nel territorio dello Stato da parte del percipiente quali, ad esempio, le borse di studio corrisposte ai fini di studio o di addestramento professionale che non derivano da un rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Tali somme, ancorché comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono comunque escluse dal regime speciale in quanto derivanti dallo svolgimento di attività formative e non dallo svolgimento di un’attività lavorativa.

 

Nel caso di specie, dunque, posto che l’istante non è rientrato in Italia per iniziare un’attività lavorativa ma per frequentare un master nel cui ambito sono previsti tirocini quali complemento della formazione accademica che non costituiscono rapporti di lavoro, non è possibile applicare il regime speciale per lavoratori impatriati.

CCNL Funzioni locali: terzo incontro all’Aran per il rinnovo del contratto

Sulla base delle previsioni dell’Aran l’incremento economico medio a regime sarà di euro 136,00 euro lordi

Si è svolto nei giorni scorsi il terzo incontro all’Aran per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali triennio 2022/2024. Il confronto ha avuto inizio con l’illustrazione da parte dell’Aran delle risorse economiche disponibili per gli adeguamenti contrattuali, confermando l’incremento dall’anno 2024 pari al 5,78%, calcolato sulla retribuzione media al 31/12/2021. Dall’incremento del 5,78% occorre eliminare oltre il 50%, in quanto già corrisposto a titolo di indennità di vacanza contrattuale rinforzata dal 01/01/2024. Per gli anni 2022 e 2023, invece, l’indennità di vacanza contrattuale copre interamente gli aumenti. 
Sulla base delle previsioni dell’Aran, l’incremento medio a regime sarà di 136,00 euro lordi, da dividere in sede di contrattazione tra lo stipendio tabellare ed il salario accessorio.
Dal punto di vista normativo è stata ribadita la disponibilità a lavorare alla stesura di un contratto normativo che migliori e dia ulteriori risposte alle problematiche emerse nell’attuale contratto vigente. Per tale motivo, è stata anche ribadita la necessità che i testi contrattuali sui quali confrontarsi siano inviati alle Organizzazioni Sindacali con adeguato anticipo per le opportune valutazioni in merito. 
Tra gli argomenti ancora in attesa di definizione si segnalano i tempi di vestizione per tutto il personale con divisa, servizio mensa e buono pasto, ferie, assenze per malattia e infortunio. 

CCNL Metalmeccanica: posizioni ancora distanti nel terzo incontro per il rinnovo

Prosegue il confronto per il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici

Con un comunicato stampa diramato l’11 luglio scorso, la Fiom-Cgil ha reso noto l’esito del terzo, dei quattro incontri, calendarizzati per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica che, purtroppo, non ha dato i risultati sperati. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati tematiche quali: diritti di informazione e partecipazione; parità di genere e altri diritti sindacali. Le OO.SS. hanno evidenziato come sia importante recepire la direttiva Ue 2023/970, affinché i metalmeccanici siano i primi a colmare il gap salariale tra lavoratrici e lavoratori. Sul fronte dell’informazione e della partecipazione risulta importante predisporre un Protocollo di partecipazione, definendo percorsi di consultazione e comitati di partecipazione, ampliando gli ambiti e aumentando il coinvolgimento delle Rsu. In questo senso, le Sigle puntano all’introduzione dell’obbligo di informazione annuale da parte delle imprese come vincolo contrattuale. 
Inoltre, in sede di contrattazione sono state avanzate anche richieste in merito a: tutele aggiuntive per i lavoratori stranieri; migliorare la normativa sulla malattia e risolvere il problema della proliferazione dei contratti nazionali. 

Ebinter Lecce: previsti 110 mila euro per aziende e dipendenti del terziario

Pubblicati tre bandi riservati ai lavoratori del settore terziario

L’Ente Bilaterale del Terziario di Lecce ha deciso di pubblicare tre bandi per gli esercenti e lavoratori del settore. Il primo, dal valore di 50 mila euro, “Libri e materiale scolastico”, consente alle famiglie di ottenere un buono di 150,00 euro per l’acquisto di materiale scolastico e libri di testo per i figli che frequentano le scuole medie inferiori, superiori e Università, nell’anno scolastico ed accademico 2024/2025. Il secondo, di 10 mila euro, “Attività sportive e benessere”, consente di ottenere un contributo dal valore di 150,00 euro per il pagamento dell’ iscrizione o retta mensile presso piscine, palestre etc. 
Inoltre, la novità del 2024 è lo stanziamento di ulteriori 20 mila euro che consentiranno di ottenere un contributo dl 150,00 euro per le spese inerenti la frequenza di centri estivi, campi scuola, asili privati ed altro. 
Infine, l’Ente stanzia ulteriori 30 mila euro per le aziende aderenti sia per la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro che per altri interventi di formazione professionalizzante. 
Le domande devono essere presentate entro il 6 settembre 2024 e le relative informazioni sono pubblicate sul sito www.confcommerciolecce.it. 

Decreto Coesione, le disposizioni per i lavoratori Alitalia e Cityliner

Incrementato di 18,4 milioni annui lo stanziamento previsto per l’anno 2024 per il finanziamento delle prestazioni integrative (INPS, messaggio 11 luglio 2024, n. 2588).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) ha aumentato di 18,4 milioni di euro lo stanziamento previsto per l’anno 2024 in favore del Fondo di solidarietà per il finanziamento delle prestazioni integrative di cui all’articolo 12, comma 3 del D.L. n. 104/2023, previste a beneficio dei dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. individuati dal comma 1 del medesimo articolo. 

In particolare, l’articolo 28-ter del Decreto Coesione, modificando il citato comma 3, ha previsto uno stanziamento per il 2024, volto a finanziare l’erogazione delle suddette prestazioni, in misura pari a 24,2 milioni di euro, in luogo dei 5,8 milioni di euro previsti originariamente dal D.L. n. 104/2023.

Le prestazioni

Nel messaggio in commento, l’INPS rammenta che l’articolo 12, comma 1 del D.L. n. 104/2023 ha introdotto una misura specifica in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., prevedendo che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1 del D.L. n. 146/2021 potesse proseguire, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario.

Il successivo comma 3 del citato articolo 12 aveva anche stabilito, per i medesimi lavoratori interessati dalla previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 5 del D.M. n. 95269/2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale potesse erogare, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria tale da garantire che il trattamento complessivo spettante ai lavoratori fosse pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dalla proroga del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi nell’anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Il medesimo comma 3 aveva previsto, per il finanziamento di tale prestazione integrativa, un incremento del citato Fondo di solidarietà pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2024, appunto l’importo delle risorse da ultimo aumentate dal Decreto Coesione.

 

 

 

CCNL Zootecnia: nuovi minimi da luglio

 

Prevista la terza tranche di aumenti per il Settore 

L’Ipotesi di Accordo del 14 novembre 2023 sottoscritta tra l’Associazione Italiana Allevatori e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil, la Confederdia ha previsto per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici in forza al 14 novembre a partire dal 1° luglio la terza rata di aumenti.
Di seguito i nuovi importi.

Area/Liv. Minimo 1° Luglio 2024 
1/2 2.244,13 euro
1/3 2.146,43 euro 
1/4 2.048,29 euro 
1/5 1.975,35 euro 
2/1 1.902,47 euro 
2/2 1.851,80 euro 
2/3 1.778,11 euro 
2/4A 1.680,60 euro 
2/4B 1.648,61 euro 
2/5 1.629,91 euro 
2/6 1.556,30 euro 
3/1 1.407,18 euro 
3/2 1.286,91 euro 

Nuove Tabelle codici-atto per trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri immobiliari

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibili le nuove Tabelle contenenti i codici-atto per l’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 luglio 2024, n. 292682).

Nel contesto della meccanizzazione dei servizi di pubblicità immobiliare, con circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio, n. 128/T/1995 sono state fornite le istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto interministeriale 10 marzo 1995 e sono state previste tre tabelle degli atti soggetti a pubblicità immobiliare, nella forma della trascrizione, dell’iscrizione e dell’annotazione, a ciascuno dei quali è stato attribuito il relativo codice identificativo da indicare nella corrispondente formalità.

 

A seguito dell’evoluzione normativa sopravvenuta rispetto all’ultimo aggiornamento delle suddette tabelle, l’Agenzia delle entrate ha dovuto individuare ulteriori codici atto in relazione a nuove fattispecie soggette a pubblicità, tra le quali:

  • quelle introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;

  • quelle introdotte dalla cosiddetta “riforma Cartabia” del processo civile,.

Tali tabelle codificano fattispecie sopravvenute in forza dell’emanazione di nuovi atti normativi e, al fine di una più chiara evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari, provvedono anche ad una più dettagliata definizione di alcune formalità già codificate, come nel caso delle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, viene specificato se si tratta di provvedimenti giurisdizionali di accoglimento o di rigetto.

 

Pertanto, l’Agenzia ha pubblicato nuove Tabelle denominate rispettivamente:

– “Tabella degli atti soggetti a trascrizione”;

– “Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni”;

– “Tabella dei tipi di annotazione”.

 

Le codifiche di nuova introduzione rispetto a quelle già in uso potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione a decorrere dal 30 settembre 2024.