Assegno unico e universale: ricalcolo competenze mensili e conguagli

L’INPS comunica di aver avviato le procedure di ricalcolo degli importi dovuti per la prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico e che hanno determinato conguagli a credito e a debito (INPS, messaggio 26 maggio 2023, n. 1947). 

L’importo della rata mensile della prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) può subire variazioni sia in considerazione del momento in cui è presentata la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sia per effetto di possibili mutamenti dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel corso dell’anno (ad esempio, per effetto di nuove nascite).

 

Pertanto, con il messaggio in oggetto, l’INPS comunica che è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

 

A seguito di tale rielaborazione, sono state determinate alcune compensazioni, che hanno dato luogo a importi da erogare in favore del richiedente l’assegno (c.d. “conguagli a credito”) o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere recuperate (c.d. “conguagli a debito”).

 

I casi più frequenti che possono comportare variazioni da tener presente in sede di ricalcolo sono i seguenti:

 

– liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;

 

-maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita; 

 

– importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;

 

– conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;

 

– eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;

 

– rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili;

 

– ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo;
 

– ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 230/2021;
 

– importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

 

Qualora risulti una situazione di credito, le somme dovute sono state poste in liquidazione, in aggiunta alle quote ordinariamente percepite, a partire dalla rata del mese di aprile 2023.

 

A decorrere sempre dalla mensilità di aprile 2023, si è proceduto anche al recupero delle somme indebitamente erogate, privilegiando la compensazione degli importi, laddove possibile, con le rate future.

 

In proposito l’INPS precisa che la trattenuta teorica massima viene effettuata nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata e non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro. Infine, in linea teorica, il numero delle trattenute può arrivare sino a 72 rate e sulla base di quanto stabilito in materia di Assegno per il nucleo familiare (ANF), in via analogica, applicabile all’AUU, può riguardare esclusivamente importi a debito relativi all’AUU e non anche debiti ascrivibili ad altre prestazioni.

CIPL Agricoltura Impiegati – Pavia: siglato l’accordo per il rinnovo

Previsti aumenti degli stipendi del 3,9% e una premialità Welfare pari a 0,6%

Il 16 maggio 2023 è stato sottoscritto tra le associazioni datoriali agricole, Confagricoltura, Coldiretti e Cia di Pavia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia di Pavia l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale dei quadri e impiegati agricoli della Provincia di Pavia.
L’intesa raggiunta nella sua globalità troverà attuazione nella stesura definitiva del CIPL, prevista per giugno 2023 e nel quale verrà data attuazione degli accordi raggiunti in materia di bilateralità, welfare, parte normativa e parte economica.
Per quanto riguarda la parte economica, dal 1°maggio 2023, l’accordo ha previsto l’aumento per le retribuzioni del 3,9%.
Si è stabilita inoltre, una premialità Welfare dello 0,6%, mentre per quanto riguarda le modalità di determinazione saranno stabilite da una Commissione, che analizzerà i dati della produzione, prevista a giugno 2023

Cure termali: superato il limite dell’ultimo termine revisionale

L’INAIL ha modificato il Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici (INAIL, circolare 24 maggio 2023, n. 20).

L’INAIL ha eliminato la scadenza dell’ultimo termine revisionale, quale limite per il riconoscimento delle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici. La modifica al relativo Protocollo è stata stabilita in base alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 15 maggio 2023, n. 118.

La decisione dell’Istituto avviene in base all’orientamento evolutivo della Corte di Cassazione, per cui la presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi trova applicazione soltanto per quanto riguarda la misura della rendita di inabilità. Di conseguenza, le variazioni delle condizioni psicofisiche dell’infortunato e/o tecnopatico verificatesi dopo la scadenza dei termini revisionali, pur non potendo essere prese in considerazione ai fini dell’attribuzione di un grado maggiore o minore di menomazione a cui rapportare l’indennizzo in capitale o la rendita, sono, invece, rilevanti ai fini dell’erogazione delle altre prestazioni.

Infatti, in coerenza con l’obiettivo di realizzare un modello sempre più evoluto di “presa in carico” del lavoratore infortunato e/o tecnopatico, l’INAIL eroga prestazioni di assistenza protesica, interventi per l’autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo dei disabili da lavoro anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile da lavoro.

Con la stessa logica, ad esempio, l’Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi. 

Pertanto, in applicazione delle modifiche al “Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici” approvato con la deliberazione su richiamata, le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici sono erogabili anche oltre i termini revisionali.

Infine, l’Istituto segnala che le disposizioni contenute nel  citato Protocollo si applicano a tutti i casi futuri, a quelli in istruttoria e a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.

Eber: contributi a favore delle imprese colpite dall’alluvione

A disposizione un fondo a tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane e dalle imprese colpiti dagli eventi alluvionali di maggio

L’Eber, Ente Bilaterale dell’artigianato dell’Emilia Romagna, ha deciso di mettere a disposizione un fondo a tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane e dalle imprese colpiti dagli eventi alluvionali di maggio.
Il fondo interverrà con tre prestazioni, ossia:
– per le imprese, è prevista la corresponsione di un contributo per le spese riguardanti la ricostruzione e il ripristino dell’attività aziendale. Saranno accettate tutte le spese da un importo minimo di 1.300,00 euro, corrispondendo un contributo pari al 20% delle spese documentate fino ad un massimale di 15.000,00 euro;
– per i lavoratori, è previsto un contributo fino al 50% dei costi sostenuti per far fronte al ripristino e risanamento delle proprie abitazioni fino a un massimo di 800,00 euro;
– per i lavoratori che siano stati impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro è invece previsto un importo pari a quanto stabilito dall’ammortizzatore sociale nazionale. Le giornate indennizzate saranno 8 per un massimo di 2 settimane.
Per le prime 2 prestazioni è prevista la seguente modalità di pagamento:
– pagamento del 50% dopo l’approvazione della domanda;
– pagamento della quota restante dopo la chiusura delle domande, in base alle disponibilità finanziarie residue.
L’Ente si sta attivando per rendere disponibili il prima possibile le procedure per poter accedere a tali prestazioni. 

CCNL Consorzi di bonifica: rinnovata la disciplina contrattuale

Previsti aumenti retributivi, creazione dell’Ente Bilaterale, avanzamenti nella classificazione e implementazione degli scatti di anzianità

Sottoscritto tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Filbi-Uil e Snebi il rinnovo del CCNL Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, contratto che disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti.
A darne comunicazione sono i sindacati soddisfatti per il risultato raggiunto, frutto di un’importante trattativa tra lavoratori e la delegazione trattante.
Tra le novità salienti si enunciano gli avanzamenti nel sistema della classificazione, l’implementazione degli scatti di anzianità per gli assunti dopo l’anno 2000, nonché la creazione dell’Ente Bilaterale finanziato mediante un contributo pari allo 0,75% da parte dei consorzi, avente ruolo primario nella tutela dei lavoratori, rispetto agli incentivi, al ricambio generazionale nel comparto, ed all’integrazione della malattia per gli avventizi.
Circa la parte economica, è previsto un aumento retributivo sul biennio 2023-2024 pari al 4,95%, del 3% con il mese di giugno 2023 e dell’1,95% a luglio 2023.
Fai, Flai e Filbi affermano altresì che, il rinnovo contrattuale rappresenta un progresso importante per il personale del settore, soprattutto nella consapevolezza che occorre valorizzare il ruolo del comparto come fondamentale per la nostra agricoltura, la transizione ecologica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela del territorio.

Sanimpresa: entro il 31 maggio il pagamento delle quote contrattuali

Rinnovate le quote contrattuali di iscrizione alla Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa

Il 31 maggio 2023 scade il termine per realizzare il pagamento della quota per la fruizione delle prestazioni sanitarie offerte da Sanimpresa, Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa, del periodo compreso tra il 1° luglio 2023 ed il 30 giugno 2024.
Tra gli interessati troviamo:
– i dipendenti di aziende del settore Terziario ed Agenzie di viaggio.
Le Aziende iscritte a Sanimpresa prima del 1° gennaio 2009, dovranno continuare a rinnovare le quote con le medesime modalità degli anni passati. Tale rinnovo dovrà esser realizzato previo versamento da parte di queste, dell’importo annuale pari ad euro 252,00 per ogni dipendente in forza. I contributi dovranno essere poi corrisposti alla Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa tramite Iban, mentre, la procedura di rinnovo dovrà essere realizzata tramite il sito www.sanimpresa.it, in cui si potrà altresì aggiornare l’elenco del personale avente diritto alle prestazioni offerte.
– i dipendenti di Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi iscritti a Sanimpresa attraverso il Fondo Est.
Tutte le aziende iscritte alla suddetta Cassa mediante il Fondo Est, dovranno continuare a versare il contributo con le modalità previste da quest’ultimo. Entrambi i fondi dovranno poi attivare le procedure al fine di consentire agli aderenti di beneficiare delle prestazioni sanitarie aggiuntive da Sanimpresa.
Per coloro che operano in unità produttive di Roma o provincia, è dovuto un contributo aggiuntivo alla quota per il Fondo Est pari ad euro 132,00 annui a lavoratore (circa euro 11,00 mensili), mentre per la parte integrativa, Sanimpresa. Gli iscritti hanno a disposizione un pacchetto più ampio di prestazioni: le prestazioni base erogate dal Fondo Est, e le aggiuntive da Sanimpresa, mentre la riscossione dei contributi totali viene posta in essere dal Fondo Est.
– i dipendenti di Aziende del settore turismo-alberghi aderenti a Sanimpresa tramite Fondo Fast.
Le aziende del settore alberghiero di Roma e della provincia di Roma che non hanno una contrattazione aziendale propria devono garantire in materia di assistenza sanitaria una tutela aggiuntiva rispetto a quanto definito dal Contratto Collettivo di riferimento. La contribuzione per i lavoratori di comparto che operano su Roma e provincia è pari ad euro 144,00, ammontare riferito al Fondo Fast, euro 132,00 a Sanimpresa. I contributi dovranno essere pagati dall’azienda anche per la quota di 2,00 euro a carico del lavoratore, trattenuta mensilmente in busta paga.
Anche in questo caso, gli aderenti hanno la possibilità di avere un pacchetto di prestazioni più ampio: quelle base vengono definite ed erogate dal Fondo Fast, le aggiuntive da Sanimpresa. La riscossione dei contributi di entrambi i fondi, viene curata da Fast. Tali versamenti contributivi, se riferiti ai dipendenti per i quali si procederà al rinnovo d’iscrizione, dovranno essere pagati entro il 31 maggio 2023.
– i dipendenti di aziende del settore Vigilanza privata.
Sanimpresa ed il Fondo Fasiv, Fondo nazionale di Assistenza Sanitaria per gli Istituti di Vigilanza, hanno definito le condizioni operative dell’accordo di armonizzazione. Per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 il rinnovo delle
coperture sempre per le Imprese operanti su Roma e provincia, avverrà con le medesime modalità degli anni precedenti, previo versamento aziendale della quota annuale pari 207,00 euro per ogni dipendente in forza al 30 maggio 2022. I contributi dovranno essere versati tramite bonifico sull’Iban di Sanimpresa, mentre la procedura di rinnovo dovrà esser effettuata tramite il sito web www.sanimpresa.it, attraverso cui si potrà aggiornare l’elenco del personale avente diritto alle
coperture dell’assistenza sanitaria integrativa.
– i dipendenti con rapporto di lavoro sospeso (aspettativa non retribuita, Cig, Naspi, mobilità).
Il rinnovo dell’iscrizione volontaria per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, deve esser posto in essere previo versamento della quota annuale di 252,00 euro mediante bonifico a Sanimpresa utilizzando l’Iban della Cassa. Dopodiché si dovrà inviarne copia all’indirizzo di riferimento specificando gli estremi dell’iscritto.
i titolari d’impresa operanti nel settore Terziario e Turismo.
Le Aziende aderenti a Sanimpresa con lavoratori attivi e coperti, devono versare la quota annuale pari a 620,00 euro, per ogni dipendente sull’Iban della Cassa di Assistenza Sanitaria indicando nella causale il nome e cognome del lavoratore cui è riferito il versamento.
– pensionati.
La quota annuale per aderire a Sanimpresa è di euro 350,00 annui, mediante versamento sull’Iban della Cassa sanitaria indicando come causale il nome e cognome del pensionato.
– familiari.
Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 è obbligatorio iscrivere tutto il nucleo familiare (coniuge, convivente more uxorio, figli, fratelli e sorelle) facente parte dello stato di famiglia. Il costo annuale sostenuto per ognuno di loro iscritto è pari a 252,00 euro. La tariffa riservata ai familiari degli aderenti con più di 65 anni è pari ad euro 350,00 annui. Ne sono esclusi da tale obbligo i familiari già iscritti a Sanimpresa da altre aziende o attraverso altri settori, nonché i familiari già titolari di polizza assicurativa sanitaria. Il contratto, in copia, dovrà esser poi prodotto al momento dell’iscrizione del nucleo familiare. In caso di cessazione della copertura assicurativa, il membro della famiglia dovrà essere obbligatoriamente iscritto unitamente al resto del nucleo al primo rinnovo d’iscrizione alla Cassa, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Per i dipendenti che hanno un nucleo familiare composto da due o più componenti è possibile, previo apposito accordo con la Cassa, rateizzare la quota per i famigliari in 3 rate. La richiesta di rateizzazione, con relativa sottoscrizione dell’accordo, dovrà avvenire presso la sede della Cassa e mediante bonifico sull’Iban di Sanimpresa inserendo nella causale gli estremi del familiare da iscrivere.

Aumento esonero contributivo per i lavoratori: le istruzioni applicative

Arrivano le indicazioni operative INPS per l’incremento del taglio sulla quota dei contributi IVS dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 24 maggio 2023, n. 1932).

Sono state rese note le istruzioni operative dell’INPS in materia di aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Si tratta delle disposizioni dettate dall’articolo 39, comma 1, D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, che ha incrementato di 4 punti percentuali,  senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, il taglio contributivo stabilito dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 281, Legge n. 197/2022).

Pertanto,  per i periodi di paga sopra citati, l’esonero contributivo è riconosciuto: 

–    nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;

–    nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

La gestione della tredicesima

Dato che l’incremento citato non avrà effetti sulla tredicesima, l’applicazione concreta in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, sarà: 

 –    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;

–    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

–    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);

–    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Infine, il messaggio INPS in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e per quelli del settore agricolo.

CCNL Turismo-Minori (Confcommercio): nuovo incontro per il rinnovo

Nuova classificazione del personale e aumento degli stipendi sono tra gli argomenti principale del confronto 

Il 18 maggio si è svolto l’incontro tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi-Fipe, Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari-Angem, le Cooperative e i sindacati in merito al rinnovo del CCNL Turismo-Minori Confcommercio, ormai scaduto da quasi un anno e mezzo,  che deve essere applicato ai dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale e Turismo.
Le associazioni datoriale, in merito alla classificazione del personale, hanno proposto l’introduzione di nuove figure professionali e l’eliminazione di quelle che ormai non vengono più utilizzate.
Secondo le organizzazioni sindacali, inoltre, si deve ipotizzare anche un miglioramento di alcune figure e il loro inquadramento. 
Altro argomento principale è l’aumento delle retribuzioni, dovute al rialzo dell’inflazione.
Le parti hanno, altresì, individuato i temi oggetto di un documento congiunto: detassazione degli aumenti salariali e dei premi di risultato; revisione dei prezzi nella ristorazione collettiva; destagionalizzazione e Naspi e part time verticale ciclico.
Fissato un nuovo incontro per discutere sul tema della classificazione il prossimo 16 giugno.

Emergenza alluvione, interventi su lavoro, fisco e utenze

Il governo ha stanziato oltre due miliardi di euro con misure su Cassa integrazione emergenziale, sospensione di pagamenti e indennità una tantum per gli autonomi (Consiglio dei ministri, comunicato 23 maggio 2023, n. 35).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per rispondere all’emergenza prodotta dall’alluvione dei giorni scorsi in Emilia-Romagna. Il provvedimento stanzia oltre 2 miliardi di euro per il sostegno alla popolazione e alle imprese colpite dalla grave calamità naturale con misure riguardanti sia il lavoro, sia il fisco, oltre che misure emergenziali per servizi pubblici come la scuola e la giustizia.

Spicca, peraltro, l’entrata in vigore da subito dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle “procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, che prevede la possibilità di “disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.

Le misure per imprese e lavoratori

Sul versante degli interventi a favore dei lavoratori, c’è innanzitutto da registrare la possibilità per i dipendenti delle aziende interessate dall’alluvione di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni e fino a un massimo complessivo per questa fattispecie di 580 milioni di euro. 

Inoltre, nel provvedimento vi è lo stanziamento di 298 milioni di euro per l’introduzione di un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali.

Per il comparto sanitario, è prevista la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023/2025 relativi alla formazione continua in medicina, per tutti i professionisti che abbiano svolto in maniera documentata l’attività professionale nei territori colpiti dall’emergenza.

A favore dei dipendenti pubblici, si provvede all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso il lavoro agile.

Si mette in campo anche l’intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con copertura di 110 milioni di euro e aumento della garanzia anche fino al 100%, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio, oltre che la concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a 300 milioni di euro, per i danni subiti dalle imprese esportatrici

Stabilita anche la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui alla Legge n. 394/1981, dedicata a finanziamenti a tassi agevolati per le aziende, con quote a fondo perduto del 10%. 

Le misure per il settore agricolo

In particolare, alle imprese del settore agricolo danneggiate vengono destinati 100 milioni di euro del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”, con l’ampliamento della possibilità di accedere agli interventi compensativi alle produzioni e alle strutture aziendali assicurabili, ma che al momento dell’evento non risultavano coperte da polizze assicurative. Gli aiuti sono concessi a complemento dei risarcimenti del “Fondo Agricat”. Si prevede la possibilità per la Regione compente di richiedere un’anticipazione per erogare le prime risorse, necessarie per garantire la continuità produttiva. Sono inoltre previste disposizioni per il riparto tra regioni e province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022.

Stanziata anche una quota di 75 milioni di euro del fondo per l’innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell’agricoltura, della zootecnia, etc. con sede operativa nei territori colpiti. 

Peraltro, al al commissario straordinario siccità viene attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull’intero territorio nazionale. 

Le misure di carattere fiscale

Le imprese si vedono riconosciuta la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi. Inoltre, viene adottata la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’ARERA. 

Viene prevista la sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere.

Viene differito al 31 dicembre 2023 il termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Bonus 110%.

Interventi sui servizi pubblici e sugli enti locali

Infine, il Decreto Alluvioni prevede diversi interventi su servizi di interesse generale e sugli enti locali colpiti dall’emergenza ambientale, tra i quali, ad esempio: il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati; per quel che riguarda la giustizia, il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’ evento alluvionale; un contributo di 8 milioni di euro per il potenziamento e ripristino delle strutture sanitarie delle zone interessate dagli eventi alluvionali; l’istituzione del “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti, e l’istituzione di un fondo pari, per il 2023, a 3,5 milioni di euro, per il finanziamento di interventi manutentivi delle sedi universitarie e a favore del personale docente, tecnico e amministrativo, etc.

 

 

CCNL Metalmeccanica – Industria: con il mese di giugno previste importanti novità

Nuovi minimi retributivi, Elemento perequativo e Welfare per il personale di settore

Il CCNL siglato in data 5 febbraio 2021, tra Federmeccanica, Assistal, con l’assistenza della Confindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, IM-CISL, ed applicato alle aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, avente decorrenza dal 5 febbraio 2021 al 30 giugno 2024, prevede delle interessanti novità per il personale di comparto, come riportato di seguito.
Minimi Retributivi

Livello Minimo
A1 2.493,21
B3 2.434,88
B2 2.181,00
B1 2.032,93
C3 1.896,64
C2 1.770,96
C1 1.734,29
D2 1.697,62
D1 1.530,86

Elemento Perequativo
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, in Aziende prive di contrattazione di secondo livello concernente il Premio di risultato e gli altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, e che, nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento stipendiale composto solo da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi soggetti a contribuzione), è erogato, a titolo perequativo, con la retribuzione della mensilità di giugno, un importo annuo pari ad euro 260,00, onnicomprensivo e non incidente sul Trattamento di Fine Rapporto, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Contratto Collettivo, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’annualità precedente.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mensilità intera.
Dal 1° gennaio 2014 l’Elemento Perequativo è aumentato per un ammontare di 485,00 euro.
Qualora un rapporto di lavoro si sia risolto antecedentemente alla corresponsione dell’emolumento di cui trattasi, fermo restando i criteri con cui si matura lo stesso, tale somma verrà data all’atto della liquidazione delle competenze spettanti. L’Elemento Perequativo sarà poi di competenza dell’anno di erogazione, in quanto, il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è individuato dalle parti come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.
Welfare 
Entro il 1° giugno di ciascun anno, le Aziende dovranno fornire ai lavoratori, strumenti di welfare del valore di 200,00 euro ed utilizzabili entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Tali valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del Tfr, avendone altresì diritto coloro che, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, abbiano:
– un contratto a tempo indeterminato;
– un contratto a tempo determinato e maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno.
Ne sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non vengono poi riproporzionati per gli assunti con contratto a tempo parziale e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’Azienda.
Quanto sopra previsto, viene sommato alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in Azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi, ed in tal caso, le Parti firmatarie dei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti.
Ai fini dell’applicazione di ciò, le Aziende si confronteranno con la Rsu per individuare, tenendo conto delle esigenze del personale di settore, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una vasta gamma di beni e servizi aventi le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando altresì quelli che hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
I lavoratori hanno inoltre la possibilità di destinare i suddetti valori di anno in anno al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute, secondo regole e modalità dettate dai medesimi e fermo restando che, il costo massimo a carico dell’Azienda per ciascun anno, non potrà superare l’importo di 200,00 euro.
Le OO.SS. stipulanti il CCNL, forniranno le dovute informazioni rispettivamente ad imprese e lavoratori sui contenuti della presente disciplina ed altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento. In sede nazionale invece, valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, osservando l’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle Pmi. Queste tengono anche a precisare, che le date del 1° giugno devono intendersi come termine entro cui l’Azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare, e che i valori indicati sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la stessa.