CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): incontro al Ministero con le organizzazioni sindacali e datoriali

Aumenti contrattuali e conseguente detassazione, contrasto alla precarietà e al lavoro irregolare e un approfondimento sul part -time tra gli argomenti dell’incontro 

Il 9 maggio si sono incontrate le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali stipulanti il CCNL Pubblici Esercizi e i delegati del Ministro del Lavoro al fine di dare riscontri alle aziende e ai dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale e Turismo per un celere rinnovo del Contratto.
Le Associazioni datoriali hanno chiesto un intervento ministeriale volto ad aumentare le maggiori risorse economiche per fronteggiare la situazione di difficoltà creata dalla pandemia, dall’inflazione e dal conseguente aumento dei costi delle materie prime.
Per quanto riguarda, invece, i sindacati sono stati reclamati interventi voti ad evitare la precarietà, il lavoro irregolare e  l’uso sproporzionato del part-time verticale. A tal proposito si è proposto ai delegati del Ministero del Lavoro l’erogazione del bonus di 550,00 euro anche per l’anno 2022 e l’individuazione di soluzioni strutturali di sostegno economico.
Altro tassello importante richiamato dalle parti stipulanti è la detassazione degli aumenti contrattuali e dei premi di produzione.
Il Ministero del Lavoro ha invitato le parti a formalizzare le loro richieste, fermo restando la necessità soprattutto per le risorse economiche, di un intervento del Ministero dell’Economia.

Enti Bilaterali Cuneo: erogato il Fondo di Sostegno al reddito

Nuove iniziative per le aziende iscritte agli Enti Bilaterali e per il personale da queste impiegato

L’Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo insieme all’Ente bilaterale del Turismo, hanno erogato nel corso del 2022, circa 70mila euro ai lavoratori delle aziende aderenti agli Enti stessi. Tra i vari contributi riconosciuti si enunciano il congedo parentale, le spese mediche, mensa scolastica, attività educative, libri di testo, estate ragazzi, iscrizione ad asili nido, rimborsi pre-scuola e dopo-scuola, nonché spese di trasporto e contributi per i figli disabili.
Le aziende hanno richiesto circa 20mila euro di rimborsi da parte del Fondo di Sostegno alla Formazione per corsi frequentati da titolari e dipendenti, relativamente alla sicurezza sul lavoro.
Risulta altresì in crescita il catalogo dell’offerta formativa, sostenendo i costi per la riqualificazione dei disoccupati e l’aggiornamento delle competenze del personale aziendale, di circa 85mila euro.
Di seguito si riportano i contributi in favore delle imprese e del personale impiegato.
Contributi per aziende Iscritte agli Enti Bilaterali da almeno 12 mesi:
– contributo integrativo per la formazione generale e specifica dei lavoratori mediante l’erogazione di un “Buono Formazione” in favore dell’azienda che assuma un lavoratore e lo iscriva entro 60 giorni all’apposito corso di formazione generale e specifica sulla tematica della sicurezza sul lavoro;
– contributo alla formazione di specifiche figure con compiti specifici di organizzazione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro mediante il riconoscimento di un “Buono Formazione” a copertura delle spese sostenute da parte dell’azienda;
– contributo alla formazione del titolare di azienda o legale rappresentante mediante l’erogazione di un “Buono Formazione” all’impresa che iscrive il titolare o legale rappresentante ai corsi di formazione per il Servizio di Rspp o ai corsi di aggiornamento previsti dalla normativa.
Si precisa che, il “Buono Formazione” può essere riconosciuto più volte durante l’anno alle imprese, entro il limite complessivo di euro 1.500,00 lordi, e può altresì essere richiesto entro un anno dalla fatturazione, con riferimento al programma annuale attualmente in vigore.
Contributi per lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende iscritte agli Enti Bilaterali da almeno 12 mesi:
– contributo integrativo una tantum fino ad euro 500,00, per il congedo parentale, in favore del personale che richieda e fruisca del periodo di congedo per almeno 90 giorni continuativi entro la data del compimento dell’anno di vita del bambino;
– contributo integrativo per spese mediche specialistiche o prestazioni di diagnostica di figli con età inferiore agli 11 anni, fino ad un massimo di euro 300,00 in favore dei lavoratori delle aziende aderenti agli Enti Bilaterali;
– contributo mensa scolastica per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sopportato spese il pagamento della mensa scolastica (compresi costi per l’assistenza obbligatoria da parte di operatori) per figli che frequentano asili nido, baby parking, scuola dell’infanzia o scuola primaria (elementare), fino ad un massimo di euro 200,00;
– contributo per acquisto dei libri di testo in favore di lavoratori aventi figli che frequentano la scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria superiore fino ad un massimo di euro 200,00,00 con relative fatture;
– contributo per l’iscrizione ad asili nido e scuole dell’infanzia. A tal proposito, al lavoratore e/o alla lavoratrice che abbia sostenuto spese per l’iscrizione e per la frequenza ai baby parking, all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia dei propri figli, viene riconosciuto un rimborso delle spese sopportate fino ad un massimo di euro 200,00;
– contributo per attività educative pari ad euro 100,00, per il lavoratore e per la lavoratrice che abbia sostenuto costi per le attività educative proposte dalla scuola durante le attività, quali a titolo esemplificativo, attività sportive, laboratori didattici, gite, musei che comportino spese aggiuntive a carico delle famiglie, in favore di figli che frequentino scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;
– contributo iscrizione estate ragazzi-centri estivi di euro 200,00, in favore del lavoratore e della lavoratrice che abbia sostenuto dei costi per l’iscrizione a centri estivi o estate ragazzi dei figli che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
– contributo spese di trasporto mediante un rimborso di euro 300,00, in favore dei lavoratori che abbiano sostenuto il pagamento delle spese di trasporto per figli che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria superiore;
– contributo iscrizione pre-ingresso e post-uscita pari ad euro 200,00, in favore dei lavoratori che abbiano sopportato spese per l’iscrizione al pre-ingresso ed alla post-uscita di figli che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;
– contributo integrativo per l’assistenza pari ad euro 750,00 riconosciuto al lavoratore ed alla lavoratrice o al datore di lavoro che abbiano almeno un figlio invalido a carico.
Si comunica inoltre che, nonostante la cumulabilità dei contributi, è stato fissato tuttavia un limite massimo per richiedente di 1.500,00 euro all’anno, con riferimento al programma annuale in vigore.

Ebam Marche: domande per il contributo alluvione entro il 30 giugno 2023

A disposizione un contributo di 500,00 euro Una Tantum a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano subito danni all’abitazione a seguito dell’alluvione del 2022

L’Ebam (Ente Bilaterale Artigianato) della Regione Marche ha messo a disposizione un contributo di 500,00 euro una tantum a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti da aziende artigiane iscritte all’Ebam, che abbiano subito danni all’abitazione di residenza di uso abituale e continuativo, ubicata in uno dei comuni interessati dall’alluvione del 15 settembre 2022. 
L’Ente, subito dopo l’alluvione aveva già avviato una raccolta fondi indirizzata alla bilateralità artigiana del territorio nazionale, raggiungendo l’obiettivo di finanziare 8 progetti per un valore complessivo di 203.786,00 euro. 
Il contributo per alluvione ora previsto viene concesso ai soli soggetti titolari di diritto sull’immobile, ossia:
– proprietario o comproprietario;
– locatario;
– comodatario o usufruttuario dell’immobile. 
Il modulo per la richiesta, da inviare entro il 30 giugno 2023, e le ulteriori informazioni per la compilazione sono disponibili sul sito www.ebam.marche.it. 

Pensione anticipata: aggiornate le procedure di liquidazione

L’INPS ha comunicato le novità in materia di definizione delle domande per i lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’Istituto, nonché alla Gestione separata (Comunicato, 11 maggio 2023). 

L’INPS ha reso noto di aver aggiornato le procedure per la definizione delle domande di pensione anticipata flessibile dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’Istituto, nonché alla Gestione separata, cosiddetta Quota 103.

In proposito, l’INPS ricorda anche che i requisiti anagrafici (62 anni di età) e quelli contributivi (41 anni di contributi) devono essere
perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Il diritto alla pensione anticipata flessibile, conseguito nel corso del 2023, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra:

– dopo un periodo di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi; la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023

– dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. In questo caso la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023

Restano confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola, rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate, ma comunque entro l’anno solare.

CIRL Edilizia – Piccola Industria (Confapi): definito l’EVR per il 2023

 Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 la misura di EVR nel territorio della Regione Lazio corrisponde al 4% dei minimi tabellari

Il 9 maggio 2023 si sono incontrate  Aniem Confapi Lazio e Feneal-Uil Lazio, Filca-Cisl Lazio, Fillea-Cgil Lazio per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello regionale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l’anno 2023.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019 e sono risultati positivi tre indicatori su quattro.
Relativamente al quarto indicatore, ovvero il numero dei DURC rilasciati dall’Edilcassa, non è più possibile avere dati statistici, essendo a carico dell’Inps e dell’Inail, i quali non sono autorizzati a rilasciare tale dichiarazioni. Si è comunque ritenuto positivo il quarto indicatore, grazie alla crescita del settore nell’ultimo periodo e si è stabilita la misura di EVR, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, nel territorio della Regione Lazio, al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 2 ottobre 2018.
Si specifica, altresì, che in caso a livello aziendale i parametri risultino negativi ovvero ne risulti uno di essi, le imprese potranno non erogare l’EVR ma dovranno inviare un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri entro il 15 giugno 2023  a Aniem Confapi Lazio e a Edilcassa Lazio. Entro il 30 giugno 2023 sarà onere di Aniem Confapi comunicare alle organizzazioni sindacali in merito alle autodichiarazioni ricevute e se richiesto si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali per la verifica documentale entro i successivi 15 giorni.
Di seguito gli importi.

Impiegati
Livello Importi mensili
7° livello – Quadri e 1^ categoria super  68,83 euro
6° livello – 1^ categoria  61,95 euro
5° livello – 2^ categoria  51,62 euro
4° livello – Impiegati di 4° livello  48,18 euro
3° livello – 3^ categoria  44,74 euro
2° livello – 4^ categoria  40,26 euro
1° livello – 4^ categoria primo impiego 34,41 euro
Operai di Produzione
Livello Importi orari
4° livello – operaio di 4° livello  0,28 euro
3° livello – operaio specializzato  0,26 euro
2° livello – operaio qualificato  0,23 euro
1° livello – operaio comune  0,20 euro 
Operai discontinui
Livello Importi orari
Guardiani (art. 6)  0,18 euro
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,10 euro

Rivalsa INPS invalidità causata da terzi: rilascio nuovo servizio

Rilasciato il nuovo servizio telematico per la dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili che consentirà all’INPS di ottenere più agevolmente il rimborso delle prestazioni pagate in conseguenza dell’inabilità causata al beneficiario dell’invalidità civile (INPS, messaggio 12 maggio 2023, n. 1745).

L’INPS comunica il rilascio del servizio telematico “Acquisizione modello AS1 – Dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili”, ricordando che il cittadino ha l’obbligo di presentare il modello in oggetto nella circostanza in cui lo stato invalidante sia causato da responsabilità di terzi (fatto illecito).

 

Il modello, dematerializzato e semplificato, contiene le informazioni rese dal cittadino danneggiato, relativamente al terzo responsabile del danno e alla sua polizza assicurativa, nonché gli altri elementi utili all’INPS per esercitare il diritto di surroga e rivalsa.

 

Il soggetto beneficiario delle prestazioni di invalidità civile può compilare il modello attraverso le seguenti modalità alternative:

 

1) dal sito istituzionale, accedendo con la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE – all’apposito servizio “Domanda di invalidità civile e accertamento sanitario”, selezionando la voce di menù “Acquisizione AS1”;

 

2) per il tramite degli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;

 

3)  attraverso le Associazioni di categoria autorizzate (ANMIC, UIC, ENS, ANFFAS).

 

La trasmissione telematica del modello AS1 consente all’INPS di agire con maggiore e rinnovata efficacia per ottenere dal terzo responsabile, e dal suo assicuratore, il rimborso delle prestazioni pagate in conseguenza dell’inabilità causata al soggetto beneficiario delle prestazioni di invalidità civile.

CCNL Sacristi: siglato il contratto

Tra le novità l’inquadramento su tre livelli, il riconoscimento di un’indennità per la vacanza contrattuale e nuovi minimi 

E’ stato sottoscritto il nuovo CCNL che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio e sarà applicabile ai dipendenti di enti ecclesiastici per il quadriennio 2022-2025.
Tra gli interventi, è stata introdotta un’ Appendice destinata ai Santuari di maggiore dimensione e con esigenze volte all’accoglienza di notevoli flussi di visitatori e fedeli.
E’ stata inoltre modificata la classificazione del personale, con l’introduzione di un terzo livello e la previsione del passaggio da un livello all’altro per anzianità e conseguimento di crediti formativi.
Dal punto di vista economico, è prevista un’indennità una tantum a titolo di vacanza contrattuale per il 2022 e la metà del 2023 di 1.050,00 euro, da versare in due rate: la prima di 700,00 euro entro il 31 ottobre 2023 e la seconda di 350,00 euro entro il 30 aprile 2024.
Stabiliti, inoltre, nuovi minimi salariali, di seguito gli importi.

Livello 1°luglio 2023 1°gennaio 2024  1°gennaio 2025 
1°livello 1.300,00 euro 1.320,00 euro  1.350,00 euro
2°livello 1.260,00 euro  1.280,00 euro 1.310,00 euro
3°livello 1.100,00 euro   1.120,00 euro  1.150,00 euro 

Introdotti, inoltre, i buoni pasto pari a 5,00 euro per ogni giorno lavorativo di almeno 4 ore e il diritto alla quattordicesima per tutti i lavoratori.
Per quanto riguarda la malattia, al fine di garantire il diritto alla conservazione del posto di lavoro, viene data la possibilità  di aumentare il periodo di aspettativa non retribuita e sono esclusi dal calcolo del periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero.
Attribuito un ruolo di maggior rilievo all’ente bilaterale ENBIF, per i corsi di formazione necessari all’ottenimento dei crediti formativi. 

CCNL Enti di Ricerca: è ancora dibattito sul rinnovo contrattuale del comparto

Analisi sulla distribuzione delle risorse per il personale addetto

Nei giorni scorsi, si è tenuto presso l’Aran, un nuovo confronto per il rinnovo del CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, durante il quale sono stati analizzati i criteri di distribuzione delle altre risorse per il personale della scuola disponibili grazie all’Accordo politico del mese di novembre 2022 ed al conseguente Atto di indirizzo di marzo 2023. Trattasi di euro 100 milioni una tantum, stanziati dalla L. n. 6/2023, di euro 230 milioni, nonché, della quota restante, circa il 4%, degli aumenti stipendiali non ancora assegnati.
Difatti, per la Flc-Cgil, una della Parti firmatarie, le suddette risorse dovranno essere distribuite tra tutto il personale, docente e Ata, di ruolo e precari, nonché finalizzate ad un continuativo incremento della retribuzione (Rpd per i docenti e Cia per gli Ata), riconoscendo altresì per i precari alcuni diritti quali ad esempio tre giorni di permessi retribuiti, nonché, per incrementare le differenti indennità compresa quella del Dsga.
La Parte Sindacale prosegue ancora dichiarando di non esser favorevole con chi vuole seguire la via del contenzioso per il consolidamento dei diritti dei precari, evitando così di porre a carico del CCNL, i costi per i 3 giorni di permessi retribuiti concessi al personale precario.
In aggiunta, continua osservando che, deve essere il contratto lo strumento prioritario attraverso il quale estendere i diritti al personale suddetto, affermando il principio della giustizia europea relativo all’equiparazione dei diritti dei lavoratori di ruolo con quelli non di ruolo. Non fare ciò, significherebbe venir meno alla propria funzione di sindacato, ossia di tutelare e di conciliare gli interessi del personale di settore, iniziando con i più fragili.
Al termine della trattativa, l’Aran si è riservato di formulare per l’incontro che si terrà il prossimo 17 maggio, un’ulteriore proposta relativa alla distribuzione delle risorse, tenendo conto dell’esigenza di dover rispondere a tutti i lavoratori del settore scuola coinvolti dal rinnovo contrattuale.

Pensionamento, in GU il Decreto per l’incentivo al posticipo

Il provvedimento attua quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per Quota 103 (Decreto 21 marzo 2023).

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2023, in materia di incentivi al posticipo del pensionamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso. Il provvedimento da attuazione a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022) per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103.

Questi soggetti possono infatti rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ricevendo in cambio l’intero importo contributivo in busta paga. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Tale facoltà è revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.

La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta o al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Per quel che riguarda la procedura di domanda di accesso all’incentivo del posticipo del pensionamento, il lavoratore deve darne comunicazione all’INPS. L’Istituto, poi, provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria. Infine, in caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro.

CCNL Legno Arredamento – Industria: le OO.SS. chiedono la riapertura del tavolo di rinnovo

Feneal, Filca e Fillea, in attesa di novità sulle posizioni assunte da FederLegno, minacciano la ripresa della mobilitazione di settore 

Dopo l’interruzione delle trattative e del conseguente sciopero del 21 Aprile 2023, Feneal, Filca e Fillea sono in attesa di ricevere da parte di FederLegno e delle aziende associate novità in merito alla riapertura del tavolo di confronto per il rinnovo del contratto collettivo, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Nel contempo prosegue la mobilitazione delle OO.SS. di settore a difesa del contratto collettivo, del giusto salario, del riconoscimento di diritti e formazione, confermando il blocco di tutte le prestazioni straordinarie e dell’istituto della flessibilità.  
In una nota dei giorni scorsi delle Segreterie nazionale si evince il richiamo alla responsabilità contrattuale verso le lavoratrici e i lavoratori in un momento così delicato ed il conseguente riconoscimento del giusto incremento salariale. L’intento dei Sindacati è quello di trovare soluzioni positive per le lavoratrici e i lavoratori, che hanno dato un grande contributo allo sviluppo del settore con le loro professionalità.
In assenza di novità entro il 31 maggio si sono dichiarati disponibili a dare mandato alle strutture territoriali e alle Rsu per l’organizzazione di una serie di iniziative di mobilitazione a sostegno della vertenza da definire a livello locale per i mesi di giugno e luglio.