Accessibilità lavoratori disabili: le nuove norme

Il Governo ha approvato un decreto legislativo con disposizioni che mirano a garantire la tutela dei lavoratori con disabilità e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Il 1° maggio il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare anche un decreto legislativo recante norme relative alla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. Le disposizioni si pongono l’obiettivo di garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.

In particolare, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni il provvedimento introduce un’apposita figura qualificata, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. A tale figura spetta il compito di individuare le modalità e le azioni dirette a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. La stessa figura professionale propone tali attività tra gli obiettivi programmatici e strategici della performance dell’amministrazione.

Inoltre, gli obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti. Infine, si estende il campo di applicazione dell’azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità o degli obblighi previsti.

CCNL Enti Lirici: riunione del coordinamento unitario nazionale

I delegati di tutti i Teatri hanno condiviso nell’incontro le preoccupazioni per il rinnovo del contratto

Nelle scorse settimane si è riunito il coordinamento unitario nazionale delle fondazioni lirico sinfoniche nel quale sono state condivise le gravi preoccupazioni per il rinnovo del contratto nazionale del settore.
All’incontro hanno partecipato le delegate ed i delegati di tutti i Teatri, i quali hanno valutato l’attuale situazione in cui versa il settore, dopo il lungo percorso dei piani di risanamento, lo stop forzato della pandemia e lo slittamento dell’approvazione delle dotazioni organiche, ad oggi ancora numericamente carenti rispetto alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori.
I delegati hanno evidenziato l’aspettativa rispetto al ripristino nei Teatri delle compagnie di danza cancellate negli anni scorsi e la necessità di affrontare le problematiche degli intermittenti, degli scritturati e dei lavoratori autonomi che operano nel settore.
Dopo ampio dibattito, il coordinamento ha dato mandato alle segreterie nazionali e ai colleghi della delegazione che parteciperanno al tavolo per il rinnovo di portare avanti la trattativa con volontà di soluzione urgente al fine di giungere ad un contratto che identifichi le aspettative e porti al riconoscimento della dignità retributiva corrispondente alle alte professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il coordinamento, in attesa di valutazione sugli sviluppi della trattativa, si è dichiarato pronto all’eventuale mobilitazione per sostenere la vertenza.

CIPL Edilizia Industria – Napoli: corrisposto l’EVR per i lavoratori del settore

Determinate le quote dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023

Il Verbale di Accordo, siglato in data 30 marzo 2023 in Napoli, tra Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli (Ance Napoli) e Feneal-Uil di Napoli e Provincia, Filca-Cisl della Campania, Fillea-Cgil di Napoli e Provincia, prevede l’erogazione dell’EVR al personale di settore, a far data dal 1° gennaio 2023, nella misura massima del 4% dei minimi di paga base, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Le Parti firmatarie difatti, si sono incontrate al fine di effettuare la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale di tale emolumento erogabile per l’anno 2023.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2020-2021-2022 su triennio 2019-2020-2021, risultando i suddetti, positivi per un peso ponderale complessivo pari al 100%.
Per gli operai l’erogazione dell’EVR avverrà con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo.
Di seguito, si riportano le tabelle relative all’importo EVR 2023 applicato agli impiegati e agli operai.
EVR Impiegati

Impiegati Paga base in vigore al 1° Gennaio 2023 % EVR Erogabile EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
7° LIV 1.894,71 4,00% 75,79
6° LIV 1.705,23 4,00% 68,21
5° LIV 1.421,02 4,00% 56,84
4° LIV 1.326,31 4,00% 53,05
3° LIV 1.231,56 4,00% 49,26
2° LIV 1.108,41 4,00% 44,34
1° LIV 947,36 4,00% 37,89
Per gli impiegati il costo mensile dell’EVR è calcolato su un’ipotesi di 173 ore ordinarie effettive/mese

EVR Operai

Operai Paga base in vigore al 1° gennaio 2023 % EVR Erogabile EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
4° Livello 7,67 4,00% 0,31
Operai Spec. 7,12 4,00% 0,28
Operai Qualif. 6,41 4,00% 0,26
Operai Comuni 5,48 4,00% 0,22
Operai Discontinui D1 4,93 4,00% 0,20
Operai Discontinui D2 4,38 4,00% 0,18
Per gli operai full time il costo mensile dell’EVR si può calcolare moltiplicando 8 (ore) x 21,625 (giorni) = 173,00 ore ordinarie effettive/mese

Decreto lavoro: le misure del governo

Il provvedimento varato il 1° maggio interviene sul cuneo fiscale, sul contrasto alla povertà, sulle politiche attive e sulla sicurezza sul lavoro (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 1° maggio 2023).

Il Consiglio dei ministri ha varato il 1° maggio, tra gli altri, un decreto legge che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Il testo, ribattezzato “Decreto Lavoro“, interviene innanzitutto sul cosiddetto “cuneo fiscale“, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui. Inoltre, introduce disposizioni per il contrasto della povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani, promuove le politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si interviene, infine, per rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.

Le misure di riduzione del cuneo fiscale

Per il sostegno del reddito dei lavoratori, il Decreto Lavoro innalza, dal 2 al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, con esclusione della tredicesima mensilità. L’esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. Viene inoltre confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Prevista anche una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Le misure di inclusione sociale e lavorativa

Dal 1° gennaio 2024, viene introdotta una misura nazionale di contrasto alla povertà che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per chi è in grado di lavorare: coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 chilometri dal domicilio. Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari della misura in questione potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di 12 mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Contratti a termine

Modificata la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi. Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi: nei casi previsti dai contratti collettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024; per sostituire altri lavoratori.

Sicurezza sul lavoro

Istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Viene previsto, tra l’altro: l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Si introducono, infine, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Ebav Veneto: contributo per le Aziende per l’alternanza scuola-lavoro

Corrisposto il contributo per l’integrazione del Dvr alle Aziende artigiane Regione Veneto

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regione Veneto, prevede per le Aziende del comparto un contributo ai fini dell’integrazione del Dvr relativamente all’accoglienza degli studenti per l’alternanza formativa scuola-lavoro.
Il servizio deve essere realizzato dall’Impresa mediante professionisti e/o Associazioni Artigiane iscritte, sia direttamente o per tramite adesione di secondo livello, alle Federazioni Regionali firmatarie dell’Accordo siglato in data 23 gennaio 2018, indicando i propri collaboratori, nonché i dipendenti incaricati.
La documentazione necessaria di seguito elencata, deve riportare data antecedente la richiesta della prestazione:
– copia della convenzione del patto, piano o progetto formativo sottoscritto con la Scuola o l’Università;
– copia fattura quietanzata da cui risulti il servizio prestato dai professionisti e dalle Associazioni Artigiane aderenti. La suddetta fattura deve riportare il periodo di intervento, nonché contenere la dicitura: “Intervento riferito all’integrazione Dvr-Alternanza Scuola Lavoro di cui all’Accordo Interconfederale 23 Gennaio 2018”
– collaboratori e/o dipendenti incaricati con Curriculum Vitae aggiornato e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la partecipazione a qualificati corsi relativi alla materia e aggiornamenti, o avere un’esperienza lavorativa specifica di almeno 3 anni;
– dichiarazione dell’Rlst o dell’Rls di avvenuta consultazione per l’integrazione del Dvr;
– la lettera di mandato allo sportello territoriale della sicurezza precedente all’intervento richiesto in azienda per l’integrazione del Dvr.
Il contributo relativo all’anno di competenza (ossia quello in cui viene emessa fattura), viene calcolato sui costi al netto di Iva, e corrisponde al 50% dei costi sostenuti, con un massimo erogabile pari ad euro 240,00, una tantum per azienda.
I contributi vengono poi corrisposti entro tre mesi dalla data scadenza servizio mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav, non ammettendo pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo.
La mancanza di dichiarazione del relativo Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, determinerà la non erogazione nei tempi previsti.
L’Ente Bilaterale potrà versare il contributo richiesto solo fino al permanere della capienza dei fondi o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della domanda del contributo stesso.
Circa il trattamento fiscale, questo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di versamento dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale con l’aliquota attuale in misura del 4%.
Il “Certificato delle ritenute sui contributi degli Enti pubblici e privati” cumulativo verrà poi inviato al percipiente entro i termini di legge (attualmente entro il 28 febbraio dell’anno successivo al pagamento).
Da ultimo si comunica anche che, nel Dvr, l’Azienda deve indicare le mansioni, l’attività, nonché le operazioni che verranno svolte dallo studente tenendo conto dei seguenti aspetti: sviluppo psico-fisico non ancora completo, la mancata esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi esistenti o possibili, anche in relazione all’età; le attrezzature e la sistemazione del luogo e del posto di lavoro; la natura, il grado e la durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; la movimentazione manuale dei carichi; la sistemazione, la scelta, l’utilizzo e la manipolazione delle attrezzature di lavoro (ossia agenti, macchine, apparecchi e strumenti); la pianificazione dei processi di sviluppo del lavoro, nonché del suo relativo svolgimento e della interazione sull’organizzazione dello stesso; la situazione della formazione e dell’informazione degli studenti secondo l’indicazione della Nota della Regione Veneto sull’alternanza scuola-lavoro del 27 febbraio 2018.
Nel Dvr dovrà essere inclusa altresì, la determinazione del numero massimo di studenti che possono essere avviati in Asl sulla base delle indicazioni dell’art. 5 co. 4 del Decreto Ministero Pubblica Istruzione 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.

Lavoro: il Governo approva un nuovo disegno di legge

Il Consiglio dei ministri comunica l’avvenuta approvazione, con procedura d’urgenza, di un disegno di legge in materia di lavoro contenente, tra l’altro, il rafforzamento dei poteri di vigilanza dell’INPS in ambito contributivo (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Tra le principali proposte del nuovo disegno di legge si segnalano: gli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità, le modifiche in materia di somministrazione di lavoro e di sospensione della cassa integrazione, la durata del periodo di prova, il rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR, il potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi.

Viene riconosciuto un contributo in favore degli enti e delle organizzazioni per ogni assunzione a tempo indeterminato di persona disabile effettuata tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

 

Si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo). L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

In materia di prestazione di cassa integrazione, la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate, già prevista per i rapporti di lavoro di durata superiore a 6 mesi, si estende anche a quelli di durata pari o inferiore ai 6 mesi.

 

Riguardo alla durata del periodo di prova, si puntualizza la tempistica della stessa nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario e si precisa che, in ogni caso, tale periodo non può essere inferiore a 2 giorni.

 

Il nuovo disegno di legge prevede anche un rafforzamento dei poteri di controllo e verifica da parte dell’INPS in caso di elusioni e violazioni contributive, consentendo all’ente accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Gli uffici dell’ente possono invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Prevista una riduzione delle sanzioni civili nella misura del 50% qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro 40 giorni dal ricevimento dell’accertamento. Entro il medesimo termine è possibile inoltrare domanda di dilazione.

 

L’INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest’ultimo provveda alla correzione. Il contribuente ha un termine di 90 giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato. L’interessato che provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro 30 giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta e, in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata.

 

Sono previste specifiche disposizioni per l’omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente. Proprio riguardo al pagamento dilazionato dei debiti contributivi, viene aumentato a 60 mesi il numero di rate previste per il pagamento dei premi (a fronte degli attuali 24 mesi).

 

Sul versante della ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti, si allinea il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.

 

Viene ricostituito il Fondo nazionale per le Politiche Migratorie, con un incremento dell’importo per l’anno 2023 pari a 2.427.740 euro.

 

Il testo prevede, infine: norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

Manageritalia: prevista la formazione per tutti i quadri associati

 Parte l’11 maggio il programma Leading from the middle, nato da un accordo tra  Manageritalia Lombardia e Wyde – The connective school

Manageritalia, Federazione nazionale dei dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato, ha previsto a partire dall’11 maggio il programma “Leading from the middle”, stabilito da un accordo di Manageritalia Lombardia con Wyde – The connective school. 
Tale corso verrà offerto a tutti i quadri associati a Manageritalia (solo per la prima sessione anche a quadri non iscritti) e sarà articolato in 3 appuntamenti.
Gli obiettivi sono:
offrire stimoli per rimodulare il modo di lavorare e creare team tra le persone;
favorire la trasformazione positiva;
costruire uno spazio di confronto in cui generare un nuovo linguaggio.
Tale corso è volto a migliorare la figura del cosiddetto middle manager, di grande importanza tra il board e i collaboratori, soprattutto in questo periodo in cui dopo innumerevoli crisi, il management non solo deve gestire la trasformazione organizzativa del lavoro, ma anche quella relativa al senso e alla capacità di realizzazione delle persone.

CCNL Edilizia Industria – Rieti: stabilito l’EVR 2023

Definiti gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione

Le sigle sindacali Ance-Rieti, Unindustria di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, Feneal-Uil Viterbo-Rieti, Filca-Cisl Lazio Nord, Fillea-Cgil di Rieti-Roma e V.A. hanno definito l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023, come indicato dal CCNL Edilizia Industria del 1° luglio 2014, dal CCPL del 1° aprile 2016 e dall’Accordo del 3 febbraio 2022.
Per stabilire l’importo dell’EVR si è provveduto ad un confronto tra gli indicatori sui “trienni a scorrimento” 2019, 2020 e 2021 su 2020,2021 e 2022 e, in seguito, si è indicato l’importo dell’emolumento, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, previa verifica della positività dei seguenti parametri:
– numero dei lavoratori iscritti in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari denunciato in C.E., con in 25% di incidenza ponderale;
– le ore denunciare in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari versato in C.E., con il 25% di incidenza ponderale.
Val la pena precisare che l’importo dell’EVR è variabile e tiene conto dell’andamento congiunturale del settore di riferimento nel territorio, è da intendersi al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge e quindi non ha incidenza sugli altri Istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun tipo, tantomeno sul Tfr.
L’Elemento Variabile della Retribuzione viene erogato ogni mese ai dipendenti del Comparto Edilizia-Industria. Per quanto riguarda gli operai, l’erogazione è mensile e il calcolo viene effettuato sulla base delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173. Per gli impiegati, invece, l’erogazione è sempre mensile ma riguarda i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.
L’importo dell’EVR è indicato nella tabella riportata di seguito.

Operai – EVR dal 1° gennaio 2023 
  Operaio Comune  Operaio Qualificato  Operaio Specializzato  Operaio IV livello 
1° luglio 2015  4,86 5,68  6,31  6,80 
EVR  33,61 39,33 43,70 47.06 

 

Impiegati – EVR dal 1° gennaio 2023 
  1° livello  2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
1° luglio 2015  840,36 983,22 1.092,46 1.176,51 1.260,52 1.1512,63 1.680,71
EVR 33,61 39,33 43,70 47,06 50,42 60,51 67,23

 

Le nuove linee guida INPS sulla SLA

Pubblicato sul sito istituzionale il documento ha l’obiettivo di garantire l’omogeneità di giudizio medico-legale sul territorio nazionale e accelerare l’iter valutativo (INPS, comunicato 27 aprile 2023).

L’INPS ha reso noto di aver pubblicato sul sito le nuove linee guida per la valutazione della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), con l’obiettivo di garantire l’omogeneità di giudizio medico-legale sull’intero territorio nazionale e accelerare l’iter valutativo, al fine di assicurare la tempestività dei supporti assistenziali che la patologia comporta.

Con le linee guida l’Istituto ha inteso emanare raccomandazioni tecnico scientifiche utili alla valutazione medico legale in ambito assistenziale, necessaria per il riconoscimento di un supporto a fronte di una patologia invalidante che già nella sua fase iniziale comporta sintomi insidiosi quali stanchezza, ridotta tolleranza allo sforzo fisico, fascicolazioni, crampi, debolezza e atrofia muscolare.

Le nuove linee guida prevedono una tassonomia dei diversi criteri diagnostici corrispondenti alle fasi degenerative della patologia. I criteri valutativi contenuti nelle linee guida hanno l’obiettivo di accelerare l’iter del riconoscimento del diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie e, a fronte di un deficit psicomotorio, ottenere l’aiuto permanente di un accompagnatore comporterà il riconoscimento della indennità di accompagnamento, così come il ricorso a ventilazione meccanica invasiva identifica la necessità di assistenza continua del paziente, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. 

CCNL Federcasa: prevista la terza tranche degli arretrati

Con lo stipendio di maggio verranno erogati 1/3 degli arretrati

Il Verbale di Accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa e Cgil, Fp-Cisl, Uil-Fpl, Fesica-Confsal ha previsto per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa il pagamento degli arretrati derivanti dall’incremento retributivo decorrente dal 1 °dicembre 2021.
Infatti in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell’importo di 65,00 euro lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.
Le parti hanno, pertanto, stabilito che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo vengono corrisposti secondo le seguenti modalità:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi sono indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021” e producono effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021. Sono, inoltri, corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro effettivamente svolto.