CCNL Enti culturali e ricreativi: entro aprile l’erogazione degli arretrati

Al personale dipendente in forza al 28 dicembre 2022 viene erogato, entro il mese di aprile, un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari”

Con il CCNL siglato il 28 dicembre 2022 tra Federculture e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Uil-Pa è stata definita l’erogazione, entro il mese di aprile, di un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari”, per il periodo 1° dicembre 2021-31 dicembre 2022 (al personale dipendente in forza al 28 dicembre 2022). 
Sempre nel mese di aprile, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscono altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL, viene corrisposto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L’EGR, erogato in un’unica soluzione con le competenze del mese di aprile, è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini sarà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L’importo, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro, non ha riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere ed è escluso dal computo del TFR. Dall’adempimento sono escluse le aziende che versano in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione. 

Livelli Importo EGR
Area Quadri 340,00
III Fascia 310,00
II Fascia 280,00
I Fascia 250,00

CCNL Moda (Conflavoro): aggiornati i minimi retributivi

Da aprile nuovi minimi per i lavoratori del Comparto

Il CCNL Moda-Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento, sottoscritto in data 24 gennaio 2022, tra le sigle sindacali Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con decorrenza dal 1° febbraio 2022 e scadenza il 31 gennaio 2026, ed applicato al personale dipendente di aziende industriali atte a produrre in serie abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di calzature, pelletterie, valigie e bauli, confezioni in pelle e succedanei, cinture e cinturini in genere, cartelle e sottobracci, articoli diversi, sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo, sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi, guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, camiceria, biancheria personale e da casa, divise ed abiti da lavoro, corsetteria, cravatte, sciarpe e foulard, accessori dell’abbigliamento ed oggetti cuciti in genere, bottoni, cinghie di trasmissione ed articoli affini, ha previsto l’aggiornamento dei minimi retributivi per il personale del settore Moda.
I minimi vengono erogati da aprile 2023, e per gli impiegati con qualifica di “Quadro” alla retribuzione si aggiunge l’importo mensile di 52,00 euro come indennità di funzione.

Inoltre, sono stati aggiornati anche i minimi retributivi per Viaggiatori e Piazzisti. Di seguito vengono riportate le tabelle con le relative retribuzioni.

Settore Moda
Livello  Minimo 
Quadro 2.265,00
1 2.136,50
2 2.005,50
3 1.878,50
4 1.787,00
5S 1.746,00
5 1.707,50
6S 1.658,00
6 1.622,00
7 1.289,50
Settore Viaggiatori e Piazzisti 
Livello  Minimo 
Viaggiatore 1  1.933,00
Viaggiatore 2 1.823,50

Bonus asilo nido e allegazione documentale per le domande del 2022

Slitta dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (INPS, messaggio 11 aprile 2023, n. 1346).

Si tratta, come noto, del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali e del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche di cui all’articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, e successive modificazioni.

 

Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (con esclusione dei servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta.

 

Con il messaggio in oggetto l’INPS comunica che il genitore o il soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere avrà tempo fino al prossimo 30 giugno (in luogo del precedente termine fissato al 1° aprile 2023) per allegare le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022

 

Si ricorda che la documentazione a supporto – ovvero ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga – ai fini del rimborso, deve necessariamente contenere la denominazione e la Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

 

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce mentre, se per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

 

La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite la funzione “Allega documenti” del servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, disponibile sul sito istituzionale, o da dispositivo mobile nell’app “INPS mobile”. 

CCNL Anas: corrisposta la seconda tranche di Una Tantum

Erogazione della somma di euro 200,00 con il mese di aprile

Il  CCNL siglato in data 14 dicembre 2022, tra Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal, condecorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ed applicato al personale dipendente del gruppo Anas prevede, in relazione all’attività svolta nell’anno 2022, la corresponsione di una indennità a titolo di “Una Tantum“, a copertura del periodo pregresso, per un importo di euro 450,00 riferito convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, erogata in due tranche:
– la prima, già versata nel mese di febbraio 2023, pari ad euro 250,00;
– la seconda pari ad euro 200,00, da corrispondersi nella mensilità di aprile come riportato nella tabella sottostante.

Parametri Posizioni economiche Una Tantum
240 A 309,68
200 A1 258,06
170 B 219,35
155 B1 200,00
140 B2 180,65
115 C 148,39
100 C1 129,03

 

Pensionati residenti in Bulgaria: criteri di esenzione contro le doppie imposizioni

L’INPS fornisce precisazioni applicative a seguito della recente risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate (INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1270).

L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tornato a occuparsi, dopo il messaggio n. 612/2020 dei criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria, in virtù di quanto disposto dalla convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata con la Legge n. 389/1990.

In particolare, l’INPS interviene in materia alla luce della  recente risposta a interpello n. 244/2023 dell’Agenzia delle entrate, dove si esponeva che: “Dall’esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l’Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”.

L’INPS ritiene, pertanto superati i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano, esposti nel citato messaggio del 2020 e di conseguenza procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara in oggetto esclusivamente ai pensionati – non solo della Gestione pubblica, ma anche della Gestione privata – che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara.

Peraltro, a tale riguardo, l’INPS sottolinea quanto più volte precisato dall’Agenzia delle Entrate, ossia che, avendo tale prassi amministrativa per il sostituto di imposta carattere facoltativo, non sussiste alcun obbligo di adeguamento da parte dell’ente. Pertanto, l’Istituto nei casi d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta.

Le eventuali contestazioni sui criteri di applicazione e di interpretazione della convenzione in esame, da parte dei soggetti interessati, non dovranno pervenire all’INPS e, nel caso, trattandosi di ambito prettamente fiscale, le stesse saranno veicolate all’Agenzia delle Entrate, quale amministrazione istituzionalmente preposta ai relativi riscontri.

Le pensioni detassate nel 2023

Le posizioni pensionistiche della Gestione privata in godimento della detassazione nel corrente anno di imposta saranno oggetto di ricostituzione ai fini dell’applicazione della tassazione italiana con efficacia, in ragione dei termini di elaborazione delle pensioni, a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023, e del contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti operato a partire da gennaio 2023.

Quanto sopra avverrà fatte salve le posizioni sottoindicate:

– quelle per le quali sia stata già tempo per tempo presentata idonea documentazione attestante il possesso della cittadinanza bulgara, in conformità a quanto da ultimo stabilito dall’Agenzia delle entrate;

– quelle per le quali verrà prodotta la documentazione integrativa relativa al possesso della cittadinanza bulgara a corredo dell’istanza originaria, da inviare alle Strutture territoriali INPS competenti entro e non oltre il 30 aprile 2023, affinché la ricostituzione possa avere effetto sul rateo di giugno 2023.

Le certificazioni che dovessero pervenire successivamente al 30 aprile 2023 comporteranno il ripristino della detassazione a decorrere dal primo rateo utile di pensione.

Le pensioni detassate negli anni di imposta pregressi

Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità – compreso l’anno di imposta 2022 – per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica nei termini contemplati dalla normativa fiscale vigente, le posizioni che sono state interessate dalla detassazione saranno ricondotte al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle entrate.

Pignoramento delle pensioni: il nuovo limite di impignorabilità

L’INPS fornisce indicazioni applicative sulla soglia di impignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza che, a decorrere dal 22 settembre 2022, è stata modificata dalla Legge n. 142/2022, di conversione, con modificazioni, del decreto Aiuti bis (INPS, circolare 3 aprile 2023, n. 38).

L’articolo 21-bis del D.L. n. 115/2022 (cosiddetto decreto Aiuti bis), inserito, in sede di conversione, dalla Legge n. 142/2022, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni di cui al comma 7 dell’articolo 545 c.p.c.

 

Il limite previgente, applicato a partire dal 27 giugno 2015, corrispondeva alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.

 

Per effetto della suddetta modifica normativa, a decorrere dal 22 settembre 2022, il nuovo limite è stato fissato nel doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un limite minimo di 1.000 euro.

 

Si ricorda che, l’importo dell’assegno sociale per il 2022 e il 2023 ammonta, nella sua misura piena, rispettivamente, a 469,03 euro e a 503,27 euro, per 13 mensilità.

 

La nuova soglia oltre la quale le pensioni non possono essere pignorate ha efficacia sui procedimenti esecutivi “pendenti”, da intendersi come quei procedimenti esecutivi notificati per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

 

La data di notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 (data di entrata in vigore del novellato limite di impignorabilità) è da configurarsi, parimenti, atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche qualora detto provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla menzionata data, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.

 

Le strutture territoriali dell’Istituto provvederanno alla verifica degli importi accantonati, riferiti alle posizioni di propria competenza, in ottemperanza agli obblighi di custodia di cui all’articolo 546 c.p.c., e al relativo eventuale ricalcolo qualora le trattenute cautelari non risultino operate in conformità al novellato importo soglia a fare data dal rateo di pensione relativo alla mensilità di ottobre 2022.

 

A tali fini gli importi accantonati verranno distinti con riferimento all’arco temporale in cui gli stessi si collocano e in particolare:

 

a) gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle statuizioni in essa contenute;

 

b) gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre che soggiacciono all’innalzamento della soglia del limite di pignorabilità fissato dalla riforma, saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza.  

 

Nel caso in cui l’importo del credito precettato aumentato della metà sia stato integralmente recuperato, il rimborso sarà quantificato sempre in relazione al periodo intercorrente da ottobre 2022 alla scadenza del piano di recupero.

 

I rimborsi spettanti verranno effettuati d’ufficio a cura delle Strutture territorialmente competenti dell’INPS.

 

CCNL Terziario (Sist.Commercio-Confsal): corrisposti da aprile gli acconti sui futuri aumenti contrattuali

Erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al 4° livello, riparametrata per gli altri livelli di inquadramento

Con l’accordo siglato il 29 dicembre 2022 tra la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa) e la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato Fesica-Confsal è stata definita la corresponsione, a partire dal 1° aprile 2023, di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al 4° livello, riparametrata per gli altri livelli di inquadramento. Detto importo, da intendersi come incremento della paga base, viene erogato a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali sono confermate le previsioni contrattuali (art. 193).

Livello Importo
Quadri 52,08
46,92
40,58
34,69
30,00
27,10
24,33
20,83

Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali per gli Operatori di Vendita

Livello Importo
Venditore 1 28,32
Venditore 2 23,78

CCNL Vigilanza privata: il punto sul superamento della vecchia disciplina contrattuale

Nuovi diritti per tutto il personale di settore

Durante il confronto tenutosi nei giorni scorsi relativo al CCNL Vigilanza Privata, le Associazioni Datoriali hanno previsto la disponibilità ad un aumento retributivo pari ad euro 120,00, senza definirne però lo scaglionamento nel corso di un periodo di vigenza ancora indefinito. A tal proposito, le imprese non avrebbero fornito un mandato conclusivo oltre questo adeguamento, specificando che, occorrerebbe tener conto dell’impossibilità di ottenere nell’immediato, adeguamenti dei capitolati di appalto che consentano il recupero del costo degli anzidetti aumenti.
La stipula del Contratto Collettivo per l’intero comparto è possibile solo se risulta radicalmente superata l’impostazione prevista nel CCNL 2013; diversamente si riconoscerà l’impraticabilità del percorso assunto, e, se a fronte delle varie proteste le Associazioni Datoriali non sono in grado di assumersi la responsabilità di una soluzione, questo significa che dovrà esserne individuata un’altra.
Quale che sia l’evoluzione, rimane comunque il diritto delle Guardie Particolari Giurate di ricevere una risposta contrattuale consona a quanto da loro sopportato:
– sia come per gli addetti ai servizi di sicurezza, per il vuoto assunto in questi anni;
– sia in quanto figure professionali penalizzate dal CCNL 2013, in riferimento ai livelli inquadramento, ed alle indennità;
– sia per il contenuto professionale e il maggior rischio connesso.
Si evidenziano sempre più casi in cui l’offerta di lavoro o le aziende riconoscano incrementi retributivi unilaterali.
Da ultimo, le Associazioni Datoriali hanno altresì affermato la volontà di continuare le trattative dopo una pausa di verifica al proprio interno.

CCNL Editoria – Industria: elemento di garanzia retributiva ad aprile

Riconosciuto un importo annuo di 250,00 euro lordi ai dipendenti a tempo indeterminato che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuali o collettivo

Il CCNL del 16 ottobre 2014 sottoscritto tra l’Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata e il Sindacato Lavoratori Comunicazioni, la Federazione in Formazione Spettacolo e Telecomunicazioni, l’Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione ed applicabile ai dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali ha previsto che a decorrere dall’anno 2012 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’elemento di garanzia retributiva è previsto solo per le aziende che non abbiano una contrattazione di secondo livello e per i dipendenti che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuali o collettivo.
Si specifica che l’importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR.
In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, devono essere erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.

 

Sospensione dell’attività dell’impresa e archiviazione del giudice

L’Ispettorato interviene per chiarire il rapporto tra decadenza del provvedimento di fermo e decreto di archiviazione (INL, nota 6 aprile 2023, n. 642).

L’INL ha è intervenuto per chiarire la materia relativa al comma 16 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, su alcune casistiche che possono ricorrere a seguito dell’emissione da parte del giudice penale del decreto di archiviazione per l’estinzione – ad esito della procedura di prescrizione  – delle contravvenzioni accertate in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione (comma 1 dello stesso articolo 14). 

In proposito va fatta innanzitutto una distinzione: infatti, laddove il provvedimento di sospensione sia stato adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal giudice penale. Pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività
lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca. 

Invece, nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato. In tali ipotesi, peraltro, laddove l’archiviazione sia a conoscenza dell’Ufficio, sarà necessario darne comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affinché venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

Va inoltre chiarito che, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio ai sensi del comma 11, ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’articolo 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 16 opera, inoltre, anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita: anche per tali fattispecie in effetti risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria  (articolo 15 del D.Lgs. n. 124/2004) che consisterà esclusivamente nell’ammettere il contravventore al pagamento dell’ammenda nella misura pari a un quarto del massimo o della misura fissa. Nel caso in cui, a seguito di questo pagamento e della consequenziale informativa alla Procura, dovesse essere adottato il decreto di archiviazione, allo stesso modo si determinerà la decadenza del provvedimento di sospensione. 

Infine, nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte e successivamente, intervenga l’adozione del decreto di archiviazione da parte del giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria, l’adozione del decreto di archiviazione non fa venire meno l’obbligo del datore di lavoro di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%. Obbligo che rimane fermo in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività.