Patologia asbesto-correlata e mesotelioma non professionale: istruzioni sulle erogazioni INAIL

L’INAIL riepiloga la disciplina relativa alla prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e alla prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, fornendo anche le istruzioni applicative (INAIL, circolare 4 aprile 2023, n. 14).

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga due tipi di prestazioni, ovvero una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15%o, elevata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2023, alla rendita riconosciuta ai lavoratori o loro eredi per una patologia asbesto-correlata, e una indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi.

 

Nella circolare in oggetto viene riassunta la disciplina prevista dalla normativa di riferimento per le due prestazioni in argomento e si forniscono le relative istruzioni applicative.

 

1) Prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata

 

I beneficiari di questa prestazione sono:

 

a) i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall’INAIL per una patologia asbesto-correlata;

b) i superstiti, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.

 

Per l’anno 2023, la prestazione, nella misura del 17%, è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

 

Per accedere al beneficio non è necessario presentare alcuna domanda, trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, e la stessa è anche cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento. 

 

2) Prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi

 

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL eroga una prestazione di importo fisso pari a 15.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 (in luogo del precedente importo di 10.000 euro) da corrispondere in unica soluzione, non cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

 

I beneficiari della suddetta prestazione sono:

 

a) i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale;

b) gli eredi dei malati, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.

 

Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’INAIL, a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell’accertamento della malattia, utilizzando rispettivamente i moduli 190 e 190E, pubblicati nel sito istituzionale. Il predetto termine di decadenza decorre sempre dalla data della prima diagnosi ed è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale, sia per i loro eredi.

 

In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto in Italia con l’indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena.

 

Nell’ipotesi di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.

 

Riguardo agli eredi beneficiari, la domanda deve essere prodotta da uno solo degli eredi (in presenza di più eredi, alla domanda deve essere allegata la delega degli altri eredi alla riscossione della prestazione), corredando la stessa anche della documentazione sanitaria che attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.

 

L’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstite, può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso sia egli stesso un malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale, in considerazione del diverso fondamento giuridico delle due prestazioni (la rendita è una prestazione assicurativa, mentre la prestazione una tantum ha natura assistenziale).

 

La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo PEC della Sede INAIL competente individuata in base al domicilio del richiedente, o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di PEC. 

 

CCNL Zootecnia: elemento provvisorio della retribuzione ad aprile

Previsto l’elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione da calcolarsi sui minimi retributivi

L’ipotesi di Accordo del 22 novembre 2021 sottoscritto tra l’Associazione italiana Allevatori, la Flai-Cigl, Fai-Cisl, la Uila-Uile e la Confederdia ed applicabile ai dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, e delle imprese private afferenti al settore Zootecnico ha previsto che a decorrere dal quarto mese successivo alla scadenza del CCNL, ovvero il 1° aprile 2023, qualora non sia stato ancora sottoscritto l’accordo di rinnovo, viene erogato un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Si specifica che dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato
L’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del CCNL e gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato CCNL a far data dalla sua decorrenza iniziale.

 

CCNL Alimentari – Cooperative: erogato l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione

Incremento aggiuntivo della retribuzione per i dipendenti del settore agricolo, zootecnico e alimentari 

Le Associazioni Sindacali Agrital-Agci, Legacoop Agroalimentare, FedagriPesca – Confcooperative e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in data 2 dicembre 2020, hanno concordato il rinnovo contrattuale per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto il 30 novembre 2015.
Dal 1°aprile 2023, l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, uno degli elementi che compongono il Trattamento Economico Complessivo, è determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla tabella riportata di seguito, e viene corrisposto a tutti i lavoratori del comparto agricolo, zootecnico e alimentari.
Va specificato che, l’Iar non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e varrà anche per la retribuzione futura.

Livello Parametri Iar
1S 230 58,77
1 200 51,10
2 165 42,16
3 A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

 

Cadiprof: nuove prestazioni sanitarie 2023

Erogate le prestazioni sanitare per i lavoratori degli Studi Professionali

Il Fondo Cadiprof, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il personale a cui si applica il CCNL Studi Professionali, prevede per l’anno in corso, in favore di tutti gli aderenti, il rinnovo del Pacchetto Famiglia, nonché l’inserimento di nuove prestazioni sia nel suddetto Pacchetto, sia nel Piano Sanitario. Di seguito si elencano le novità.
Piano Sanitario: negli accertamenti diagnostici del piano sanitario vengono inserite due nuovi prestazioni: una erogata in modalità di convenzione con UniSalute ed una in modalità di rimborso. Queste sono la Densitometria Ossea (Moc) e l’Isteroscopia Diagnostica.
Vengono sospese invece quelle legate all’emergenza Covid-19, ossia le indennità dovute in seguito al ricovero per positività al virus. Gli aderenti hanno comunque la possibilità di beneficiare di tariffe agevolate per realizzare test sierologici e tamponi presso strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, rivolgendosi alla centrale operativa per ricevere le opportune indicazioni.
Si ricorda che, tutte le disposizioni e tutti i dettagli delle garanzie sono disponibili nella sezione piano sanitario del sito.
Pacchetto Famiglia: rinnovati per tutto il 2023 i progetti sperimentali relativi al rimborso spese per l’assistenza dei figli non autosufficienti senza connotazione di gravità, al rimborso spese per la consulenza psicologica ed al rimborso per gli aderenti del trattamento dell’emicrania cronica mediante anticorpi monoclonali, attraverso un incremento dei massimali.
Si conferma in modo definitivo e con rinnovo annuale, il rimborso vaccinazioni per ogni iscritto, coniuge e figli, nonché la garanzia rimborso lenti da vista per gli aderenti con ripetibilità della richiesta ogni due anni e un extra massimale di rimborso in caso di acquisto delle lenti presso i negozi della rete appartenente a Cadiprof.
Infine, si introduce un nuovo progetto sperimentale: il rimborso per gli iscritti di plantari ortopedici.
Per saperne di più, si invita a visitare le specifiche sezioni del sito nel pacchetto famiglia.
In merito alle garanzie gravidanza del piano sanitario UniSalute, indirizzate alle lavoratrici aderenti a Cadiprof in gravidanza, ed alle garanzie paternità del pacchetto famiglia Cadiprof rivolte invece a coloro che risultano iscritti per la loro coniuge o convivente in gravidanza, le spese sanitarie legate al monitoraggio della gravidanza rimborsabili risultano essere le visite specialistiche ginecologiche, le ecografie ostetrico-ginecologiche, compresa l’ecografia morfologica, le analisi clinico chimiche, il test e le indagini genetiche, quali bi-test, amniocentesi, villocentesi, esami prenatali su Dna fetale.
Convenzioni: per tutto il 2023, sono rinnovate le convenzioni che il Fondo ha realizzato per i propri iscritti con UniSalute, UnipolMove, ecc.
Da ultimo preme ricordare che quelle attive possono esser reperite sul sito nella sezione Convenzioni.

Le istruzioni applicative dell’INPS per l’incremento delle pensioni

L’Istituto ha reso note le indicazioni per l’aumento dei trattamenti di importo pari o inferiori al minimo, per il periodo da gennaio 2023 a dicembre 2024 (INPS, circolare 3 aprile 2023, n. 35).

L’INPS ha diffuso le istruzioni applicative in materia di incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, riconosciuto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, Legge n. 197/2022) per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità spettante. L’aumento, in particolare, è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento che afferisce ai trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’INPS per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’INPS.

Sono invece escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva cosiddetta quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

La misura dell’incremento

L’incremento in esame è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per il 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari. L’incremento viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS che si rammenti per il 2023 è pari a 563,74 euro. Un esempio di calcolo è il seguente:

CALCOLO DELL’INCREMENTO MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO MINIMO PER L’ANNO 2023
INFRA 75ENNI = 1,50% ULTRA 75ENNI = 6,40%
563,74 + 8,46 = 572,20 563,74 + 36,08 = 599,82

Tali importi rappresentano il limite di accesso al beneficio per il 2023. L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per il 2024. Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.

Qualora l’importo mensile complessivo in pagamento sia inferiore al trattamento minimo, l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento medesimo, entro il limite massimo indicato nella precedente tabella. Ad esempio:

IMPORTO DEL TRATTAMENTO MENSILE ANNO 2023: 300 euro

CALCOLO DELL’INCREMENTO MENSILE DEL TRATTAMENTO PER L’ANNO 2023

INFRA 75ENNI = 1,50% ULTRA 75ENNI = 6,40%
300,00 + 4,50 = 304,50 300,00 + 19,20 = 319,20

Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

Pagamento e trattamento fiscale

Nella circolare in commento, seguono, inoltre, le indicazioni sulle modalità di pagamento (gli importi saranno corrisposti con la stessa cadenza della pensione), il trattamento fiscale (le somme sono fiscalmente imponibili, mentre gli incrementi non rilevano ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito). Infine, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio, in base alla disposizione in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Assegno sociale e soggiorno in Italia, le precisazioni dell’INPS

L’INPS si sofferma sul requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente la prestazione di assegno sociale con alcuni chiarimenti (INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1268).

Il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, ha introdotto, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno 10 anni.

 

Ciò premesso, con il messaggio in oggetto, l’INPS fornisce alcune precisazioni riguardo al suddetto requisito, anche a parziale rettifica di quanto in precedenza affermato sull’argomento e alla luce del mutato criterio per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

L’assegno sociale in argomento spetta al ricorrere dei seguenti requisiti anagrafici:

 

a) età anagrafica (attualmente 67 anni);

 

b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;

 

c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;

 

d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.

Il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, di cui alla menzionata lettera c), costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello di cui alla lettera b), rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.

 

Richiamando i chiarimenti già contenuti nella circolare n. 131/2022, l’Istituto ricorda che la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio, con eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi.

 

Il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui alla citata lettera b), può essere richiesto dallo straniero che sia in possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità (articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998).

 

Pertanto, rettificando quanto detto nel paragrafo 2.2 della citata circolare n. 131/2022, l’INPS precisa che, qualora sussista continuità delle date di rilascio di 2 permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi automaticamente soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

 

A tale conclusione l’Istituto perviene anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale, consolidato da diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui vi è una differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, invece, dato fattuale regolato dal codice civile.

CCNL Riscossione Tributi: siglato il Protocollo per il superamento delle misure di contrasto al Covid 19

Confermate fino al 30 aprile 2023 le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid -19

Il 28 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uila e Unisin il Verbale di Accordo del Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza. 
Innanzitutto, viene confermata sino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle misure di contrasto contenute nel “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza” del 21 giugno 2022.
Per quanto riguarda i lavoratori affetti da patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 e i lavoratori disabili destinati diretti della situazione di gravità ai sensi dell’art.3 co. 3 della Legge 104/92 potranno continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sino al 30 giugno 2023.
E’ raccomandato, inoltre, l’utilizzo delle mascherine FFP2 anche successivamente al 30 aprile 2023.
Si continua a far riferimento al Protocollo del 21 giugno 2022 anche per quanto riguarda gli “Orari e flessibilità” e “Pausa Pranzo”.

CCNL Coni: prorogato l’accordo sul lavoro agile

Prorogate al 30 giugno 2023 le disposizioni in tema di lavoro agile

Il 27 marzo 2023 i rappresentanti della Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie (Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Pa, Fp-Ugl, Fialp-Cisal) del CCNL del personale non dirigente 26 gennaio 2022 hanno definito un’ulteriore proroga dell’accordo sindacale sottoscritto l’11 maggio 2022 sul lavoro agile, già prorogato al 31 marzo 2023 dall’accordo sottoscritto il 16 dicembre 2022.
Nel richiamare l’accordo del maggio scorso si ricorda che l’individuazione delle attività per le quali è possibile eseguire la prestazione in modalità agile è effettuata dal datore di lavoro, attraverso apposite ricognizioni dirette a verificare la natura e le caratteristiche dei processi di lavoro, il loro grado di digitalizzazione, le competenze del personale necessarie, le esigenze di tutela della sicurezza delle informazioni e dei dati e la valutabilità dei risultati conseguiti.
La prestazione in modalità agile può essere resa, di norma, fino ad un massimo di 8 giornate al mese, che se non utilizzate non possono essere recuperate nei mesi successivi. La pianificazione delle giornate è concordata tra le parti tenendo conto delle esigenze lavorative e organizzative, garantendo l’alternanza con il lavoro in presenza, anche fra più addetti alle medesime attività o progetti che fossero impegnati in forma agile.
La collocazione della prestazione, che deve rispettare i limiti della durata massima dell’orario giornaliero e settimanale e non è riconducibile all’articolazione giornaliera dell’orario di lavoro osservato per le attività svolte presso la sede aziendale, è individuata dal dipendente, nel rispetto delle direttive impartite e delle attività assegnate e ferma restando la garanzia di un’efficace interazione con la struttura di appartenenza e di un efficace svolgimento della prestazione. A tal fine l’accordo individuale deve definire la fascia di contattabilità durante l’arco della giornata di lavoro agile, non superiore all’orario osservato per il lavoro in presenza, e la fascia di inoperatività, nella quale il lavoratore non può erogare la prestazione.
Al fine di assicurare la tutela della salute e quale periodo di inoperatività, l’individuazione dell’ambito temporale di collocazione della prestazione da parte del dipendente non può riguardare la fascia oraria antecedente alle ore 7.00 e successiva alle ore 21.00, fatte salve circostanze eccezionali per le quali non sia possibile ritardare la prestazione senza arrecare pregiudizio all’organizzazione o a terzi. Al fine di garantire quanto previsto dall’art. 7, D.Lgs. 66/2003, il dipendente integra detto periodo osservando il rispetto delle 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. La fascia di contattabilità viene definita nell’accordo individuale e non può ricomprendere l’orario tra le 12.45 e le 14.30, o orario di analoga durata diversamente fissato tra le parti. Negli orari diversi da quelli compresi nella fascia di contattabilità, il dipendente può astenersi dal contattare i colleghi, dal rispondere a e-mail, telefonate e messaggi, ad accedere o connettersi al sistema informativo aziendale senza conseguenze di natura disciplinare o retributiva. 

CCNL Metalmeccanica (Artigianato): trattative sulla piattaforma di rinnovo contrattuale

Richieste salariali e non salariali sul tavolo delle trattative

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro tra i delegati del comparto relativo al CCNL Metalmeccanica Artigianato con le Associazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm definendo la piattaforma per il rinnovo del CCNL 2023-2026 dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Restauro dei beni culturali. Le richieste verranno presentate alle Parti Datoriali dopo il voto dei lavoratori il prossimo 28 aprile.
In tale circostanza si è constatato che, dopo il rallentamento dovuto alla pandemia, il settore in oggetto è tornato nuovamente ai livelli di Pil antecedenti alla crisi, prevedendo per il 2023 un trend di ulteriore crescita. A fronte di queste prospettive e della situazione inflattiva attuale e tenendo conto del consistente differenziale sui minimi retributivi rispetto agli altri contratti di settore, viene richiesto per l’anno corrente un incremento salariale nella misura del 12%.
In aggiunta a ciò, vengono al contempo domandati il riconoscimento una tantum di euro 250,00 a titolo di Flexible benefit ed ulteriori euro 250,00 annui nel caso non vi sia nessuna contrattazione regionale, nonché, l’introduzione di una clausola annuale di salvaguardia dei salari.
Circa le richieste non salariali invece, si demandano miglioramenti di quanto già previsto su: diritto di assemblea in azienda, sicurezza e ambiente, formazione professionale ponendo l’attenzione alla formazione continua certificata e alla richiesta di elevare a 24 il diritto individuale formativo, malattie brevi e di lunga durata, previdenza complementare, utilizzo del part-time, maternità e congedi, ferie e Par solidali, facilitazioni per i lavoratori immigrati. Ed inoltre, il completamento del processo di unificazione normativa tra i vari comparti del settore Artigianato Metalmeccanico iniziato già mediante l’ultimo rinnovo contrattuale.
Ed ancora, preme evidenziare che, ciò che i Sindacati vogliono esaminare, risultano esser le tematiche critiche e decisive di seguito elencate: il futuro delle competenze, il futuro della bilateralità e delle tutele e per la sostenibilità del lavoro, nonché la difesa del potere d’acquisto dei lavoratori in un’epoca di alta inflazione.
Da ultimo si comunica che, la piattaforma pone al centro della discussione, anche il tema relativo alle migliorie sul salario, al fine di riallineare i minimi del settore metalmeccanico ed impedire la competizione tra i lavoratori che spesso operano nelle stesse filiere produttive.

 

Cassetto previdenziale del contribuente integrato per i datori di lavoro di dipendenti pubblici

L’INPS rende nota l’integrazione del Cassetto previdenziale del contribuente con un’apposita sezione relativa ai servizi per le posizioni contributive dei datori di lavoro di dipendenti pubblici e con nuove modalità di abilitazione per l’accesso (INPS, circolare 31 marzo 2023, n. 34).

Il Cassetto previdenziale del contribuente, come ben noto, è la piattaforma tramite la quale, i datori di lavoro e i loro intermediari, possono verificare le principali informazioni sulla posizione contributiva aziendale tramite un unico canale di accesso: tale strumento, fino a oggi, era disponibile per i soli datori di lavoro del settore privato.

 

Con la circolare in oggetto, l’INPS, al fine di uniformare il sistema di richiesta delle abilitazioni alle procedure della Gestione dei dipendenti pubblici da parte degli operatori degli Enti pubblici a quello della Gestione privata, individua una nuova modalità di abilitazione per i servizi facenti capo a “Denunce contributive e versamenti”.

 

Il Cassetto previdenziale del contribuente e i servizi disponibili nel suo interno sono stati, inoltre, integrati con il “Sistema di Instant Feedback”, realizzato nell’ambito dei progetti di innovazione PNRR dell’INPS, al fine di recepire il giudizio degli utenti sui servizi digitali dell’Istituto.

 

Già con la circolare n. 71/2016 le procedure di accesso ai servizi della Gestione dipendenti pubblici (GDP) sono state omogeneizzate a quelle già in uso per le altre procedure INPS, prevedendo l’accesso a tali servizi solo a seguito di rilascio del PIN dispositivo all’operatore dell’Ente (Datore di lavoro e/o dipendenti dell’Amministrazione/Ente) con lo specifico profilo di “Amministrazioni e Enti pubblici – Servizi GDP”; successivamente, la possibilità di chiedere le abilitazioni ai servizi indicati sul modello “RA012” è stata estesa anche a soggetti aventi qualità di intermediari abilitati, e, precisamente, a consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti contabili e avvocati.

 

Viene ora individuata una nuova modalità di abilitazione per i servizi indicati sul modello “RA012” facenti capo a “Denunce contributive e versamenti” e, più specificatamente, per: visualizzazione versamenti Ente; visualizzazione note di debito Ente; visualizzazione piani di ammortamento Ente; compilazione manuale DMA – UNIEMENS ListaPosPa; visualizzazione DMA – UNIEMENS ListaPosPa.

 

La compilazione del modello “RA012” e le relative indicazioni per l’abilitazione ai servizi telematici restano operative in riferimento ai servizi Note di debito Ente (Benefici in sede di pensione e in sede di TFS), Contribuzione figurativa e Prestiti, riscossione crediti, gestione TFR/TFS.

 

I datori di lavoro (rappresentanti legali delle Amministrazioni ed Enti) e i dipendenti delegati che, alla data di pubblicazione della circolare in commento, risultino già abilitati ai servizi Gestione dipendenti pubblici citati, non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.

 

I datori di lavoro (persone fisiche o rappresentanti legali delle società) non ancora titolari di un profilo, dovranno presentare alla Struttura INPS territorialmente competente l’apposito modello “SC65” reperibile nel sito istituzionale.

Il modello è stato modificato e prevede la possibilità di essere abilitati a: Gestione contributiva dipendenti privati; Gestione contributiva dipendenti pubblici; Malattia (consultazione attestati; richiesta visita medica di controllo).

Il datore di lavoro di dipendente pubblico potrà abilitare a svolgere gli adempimenti anche un dipendente di altra Amministrazione, in comando o per effetto di specifiche convenzioni tra le Amministrazioni stesse.

 

Analogamente, anche gli intermediari, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti che, alla data di pubblicazione circolare, risultino già abilitati ai servizi della Gestione dipendenti pubblici citati, non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.

 

Per consentire ai datori di lavoro di dipendenti pubblici, ai dipendenti delegati di verificare la corretta profilazione e agli intermediari di acquisire le deleghe, nel periodo transitorio, intercorrente dalla data di pubblicazione della presente circolare fino al 15 luglio 2023, l’accesso ai servizi della Gestione dipendenti pubblici facenti capo a “Denunce contributive e versamenti” sarà consentito sia attraverso il servizio “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende”, sia mediante il nuovo Cassetto previdenziale del contribuente, accedendo al sito istituzionale e seguendo il percorso “Home” > ”Pensione e Previdenza” > “Versamento Contributi”. Dal 16 luglio 2023 sarà possibile accedere ai suddetti servizi solo attraverso il nuovo Cassetto previdenziale del contribuente.

 

La modifica delle modalità di abilitazione sopra descritte è propedeutica a consentire l’accesso ai soggetti abilitati a tutte le funzioni del nuovo Cassetto previdenziale del contribuente.

 

Infine, vengono date indicazioni in merito alla realizzazione della funzionalità di Comunicazione bidirezionale ora possibile anche con le Amministrazioni e gli Enti titolari di posizioni per i dipendenti iscritti alle Casse della Gestione pubblica, con l’obiettivo di implementare la gamma delle modalità di comunicazione strutturata tra l’utente e l’Istituto, aumentando così l’efficacia comunicativa e diminuendo, nel contempo, i tempi di risposta e l’impiego di risorse.