CCNL Agenzie Immobiliari: presentata la piattaforma di rinnovo

I sindacati chiedono modifiche sulla classificazione del  personale e l’adeguamento dei salari alla nuova spinta inflattiva 

Il 6 settembre Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno presentato la piattaforma di rinnovo con le proposte, per procedere ad un rapido rinnovo del CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e da mandatari a titolo oneroso, scaduto il 31 dicembre 2023.
Diritti sindacali
La richiesta è di aumentare il numero delle ore di permesso sindacale retribuito in favore delle RSU/RSA.
Formazione
I sindacati propongono di avviare percorsi di certificazione delle competenze anche al fine di verificare l’inquadramento del personale ai corretti livelli previsti dal CCNL.
Diritto allo studio
Si chiede si aumentare il numero delle ore di permesso retribuito per i lavoratori studenti.
Classificazione del Personale
Si chiede l’aggiornamento della classificazione del personale in funzione delle nuove figure emerse con l’evoluzione delle competenze dei lavoratori.
Orario di lavoro
Viene proposta una nuova formulazione degli orari di lavoro, con eventuale riduzione settimanale, andando a definire schemi organizzativi migliorativi, sia per i lavoratori che per le aziende.
Proposta economica
Secondo i sindacati è necessario un aumento dei salari per garantire il recupero del potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici nel triennio 2021-2023, rispetto all’aumento dei prezzi al consumo individuato secondo il parametro dell’IPCA.

Autotrasporto, le risorse per la formazione professionale

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per il settore per il 2024 (D.M. 6 agosto 2024).

Il D.M. 6 agosto 2024, recante le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell‘autotrasporto per l’annualità 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In particolare, il provvedimento destina allo scopo 5 milioni di euro.

I soggetti destinatari delle risorse sono le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi i cui titolari,  soci,
amministratori,  dipendenti  o  addetti  inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni, partecipino a iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove   tecnologie, allo sviluppo della competitività e
all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Le imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi possono anche beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione  professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal decreto in commento. Da queste iniziative  sono  esclusi  i corsi di  formazione finalizzati all’accesso alla professione di  autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto. 

L’attività formativa deve essere avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e deve avere termine entro  il 1° agosto 2025. Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purché  successivi  al 13 settembre 2024

Le domande

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l’istruttoria  delle  domande, nonché  l’esecuzione  dei monitoraggi e dei controlli saranno svolti dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.a.

Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,
tramite posta elettronica certificata,  al gestore all’indirizzo PEC indicato nel decreto in argomento a  partire  dalla data del 10 dicembre 2024 ed entro il successivo  termine  perentorio della data del 23 gennaio 2025, sottoscritte con firma  digitale  dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente,  specificando  nell’oggetto: “Domanda   di   ammissione incentivo formazione  professionale  edizione  15“. 

I contributi 

Il contributo massimo erogabile  per  l’attività  formativa è fissato in accordo con le seguenti soglie: 
15.000 euro per le microimprese (che occupano meno di 10 unità); 
50.000 euro per le  piccole  imprese  (che  occupano meno di cinquanta unità); 
100.000 euro per le medie imprese (che  occupano meno di 250 unità); 
150.000 euro per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unità).
Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000 euro

 

CCNL Funzioni Locali: resoconto quarto incontro con l’Aran

Avanzate le contro proposte al tavolo negoziale

In data 11 settembre 2024 si è tenuto il quarto incontro tra Fp-Cgil e l’Aran per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.
Son state presentate le risposte dell’organizzazione sindacale alle proposte dell’Aran in tema di:
– personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione, proponendo il rimborso delle spese di trasferta automatico e che il riproporzionamento degli istituti del salario accessorio avvenga in considerazione anche del peso delle responsabilità attribuite;
ferie, respingendo l’irrigidimento delle modalità di programmazione e godimento avanzato dall’Aran;
patrocinio legale, modificando il testo in modo da evitare che il mancato godimento da parte dell’amministrazione sul legale scelto dal dipendente comprometta il rimborso delle spese legali al termine del processo;
welfare integrativo, inserendo tra le possibili finalità quella relativa a contributi aggiuntivi del datore di lavoro al fondo di previdenza complementare.
– gestione del personale più anziano, richiedendo l’accoglimento di alcune proposte, tra cui il diritto soggettivo del lavoratore turnista di essere escluso dai turni notturni al compimento dei 60 anni o dalla reperibilità.
Le Parti si riuniranno nuovamente il 30 settembre 2024.

CCNL Enel: sottoscritti accordi sulla classificazione del personale

Stabiliti dall’organismo bilaterale per la formazione nuovi profili professionali

In data 11 settembre 2024, Elettricità Futura, Utilitalia, Enel, Gse, Sogin, Terna, Energia Libera e le OO.SS. Filctem, Flaei e Uiltec hanno sottoscritto due verbali di accordo in merito alla nuova classificazione del personale.
Nel primo verbale si evidenzia l’importanza assunta dall’organismo bilaterale per la formazione del settore elettrico (Obf), formatosi in relazione a quanto espresso all’art. 36 del CCNL 18 luglio 2022, e del nuovo ruolo che giocano le politiche attive. Peraltro, la formazione è un tema centrale all’interno del rinnovo contrattuale 2022-2024. Infatti, i filoni di cui si occupa l’organismo sono: 
– occupabilità e competenze;
– orientamento in ingresso. 
Il secondo verbale stabilisce la nuova classificazione del personale, indicando 3 livelli di cui uno rappresentativo di una dotazione di competenze di base; un secondo di una condizione intermedia e un terzo di una condizione alta, sulla base di quello che è il bagaglio professionale. Per i profili più strutturati, viene riconosciuto un livello a fronte dell’accertata e piena acquisizione e padronanza dell’insieme delle competenza del ruolo. Resta confermata, inoltre, la possibilità che alcuni profili, in determinate condizioni, e sulla base della riconosciuta titolarità di posizioni organizzative di maggior rilievo e con il possesso di specifici contenuti, siano riconducibili all’area dei Quadri. 

Agricoltura, slitta la scadenza del pagamento di alcune contribuzioni

I datori di lavoro agricoli operanti in zone agricole sfavorite potranno adempiere l’obbligo fino al 16 dicembre 2024 (INPS, messaggio 12 settembre 2024, n. 3013).

Nuove indicazioni per il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024, giungono dall’INPS ai datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al D.L. n. 61/2023 (recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023).  

In effetti, l’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 63/2024 ha disposto che per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge n. 67/1988, con riferimento ai premi e contributi dovuti per i propri dipendenti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui al citato allegato, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 01, comma 2, lettera b) del D.L. n. 2/2006.

In particolare, si tratta dei datori iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1, i flussi Uniemens-PosAgri relativi al primo trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato nel corso di tale trimestre la propria attività nei medesimi territori.

L’INPS informa, però, che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono ancora in corso gli approfondimenti del quadro giuridico che consentiranno la corretta applicazione dell’agevolazione in argomento e, quindi, l’avvenuta tariffazione relativa al primo trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste.

Pertanto, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del primo trimestre 2024 (scadenza al 16 settembre 2024) potrà essere effettuato fino al 16 dicembre 2024, senza aggravio di sanzioni civili.

Le istruzioni operative

I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno una apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

L’omesso versamento della contribuzione relativa al primo trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 16 dicembre 2024, comporterà l’applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della Legge n. 388/2000.

CIPL Agricoltura Operai Napoli: rinnovato il contratto

Previsto un aumento complessivo delle retribuzioni del 6%

Il 9 Settembre 2024 le Organizzazioni Professionali dei datori di lavoro agricoli Confagricoltura Napoli, Federazione Provinciale Coldiretti Napoli, CIA Agricoltori Italiani-Nuova Cia Partenopea e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli Flai-Cgil, Fai-Cisl, UiIa-UiI hanno sottoscritto il rinnovo del contratto provinciale di lavoro valido fino al 31 Dicembre 2027.
Con l’accordo sottoscritto sono stati stabiliti i seguenti incrementi economici, da applicarsi agli operai agricoli e florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato:
5% a decorrere dal 1° settembre 2024;
1% a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Le Parti hanno concordato altresì l’aumento del premio per obiettivi aziendali da 700,00 euro a 800,00 euro
Dal punto di vista normativo sono state introdotte nuove figure professionali per il settore Agriturismo e per la lavorazione dei prodotti agricoli. In particolare  l’agrigelataio, l’agritata, l’addetto al cicloturismo, la wedding planner eco-compatibile, l’addetto alle attività di acquacultura su barca o a terra, l’addetto alla degustazione, la responsabile spedizione e vendita on line, l’allevatore cinofilo, il pilota di droni e l’addetto al disbrigo pratiche.
In materia di welfare contrattuale, al fine di sviluppare il sistema delle tutele bilaterali di categoria, viene riconosciuto un periodo di aspettativa oltre al periodo di comporto per i lavoratori affetti da patologie oncologiche. Per i lavoratori che hanno esaurito il periodo il periodo di comporto con I’INPS I’Ebat riconoscerà un contributo aggiuntivo solo per i lavoratori affetti da malattie oncologiche da comunicare agli enti previdenziali, stabilendo l’entità economica e modalità di erogazione di tale contributo. 
In tema di tutela delle donne vittime di violenza l’operaia agricola alla quale viene accertata violenza sul luogo di lavoro e nell’ambito domestico ed inserita nei percorsi di protezione relative alla violenza di genere può avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni, nell’arco temporale di 3 anni, con un contributo da definire di ulteriori 10 giorni a carico dell’Ebat. Nei casi in cui l’operaia in questione deve effettuare visite specialistiche e/o riabilitative le Parti hanno concordato la possibilità di ottenere un sostegno economico, attraverso un contributo da definire in sede Ebat.  

Lavoro domestico: rilascio funzionalità per le APL

Novità per la gestione delle deleghe per le Agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione (INPS, messaggio 13 settembre 2024, n. 3025).

L’INPS ha comunicato che è disponibile sul suo sito istituzionale l’inserimento delle deleghe dei datori di lavoro domestico a favore delle Agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.

Tutto ciò in considerazione del fatto che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 276/2003, le Agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione possono svolgere, nell’ambito del lavoro domestico, attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e, su richiesta del committente, di invio di tutte le comunicazioni relative alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione.

Più in dettaglio, nel settore del lavoro domestico, le citate agenzie sono abilitate a iscrivere rapporti di lavoro e a gestirne le relative comunicazioni obbligatorie (annullamenti, cancellazioni e variazioni).

L’Istituto rende anche noto che l’accesso al servizio denominato “comunicazione bidirezionale” è stato esteso alle Agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.

In particolare, questi servizi sono disponibili sul sito internet dell’INPS e sono raggiungibili dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > Aree tematiche > “Accesso ai servizi per i lavoratori domestici” o, in alternativa, dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Lavoro domestico” > “Formalizzare l’assunzione di un lavoratore domestico”.

Le medesime agenzie possono accedere ai servizi on line dell’INPS previa autenticazione mediante SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS.

CCNL Terziario (Sistema Commercio Confsal): sottoscritto accordo di rinnovo

Previsti aumenti retributivi, Una Tantum e modifiche al sistema classificatorio

Il 2 settembre 2024 Sistema Impresa , Aifos e Fesica-Confsal, assistita da Confsal, hanno siglato l’accordo di rinnovo del contratto di settore che decorre dal 1° maggio 2023.
Tra le molteplici novità, le Parti sociali hanno previsto, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, l’erogazione di un importo forfettario a titolo di “Una Tantum” pari a 350,00 euro sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento, a copertura del periodo di carenza contrattuale.
Tale importo verrà corrisposto mediante 2 tranche uguali nel mese di settembre 2024 e di luglio 2025.

Inoltre, sono state apportate modifiche al sistema classificatorio, eliminando alcuni dei profili professionali precedentemente previsti, introducendone di nuovi ed istituendo ulteriori particolari classificazioni relative a diverse attività di servizi professionali alle imprese.
Si riportano di seguito gli interventi più significativi:
– introduzione dei congedi per le donne vittime di violenza di genere;
– introduzione di causali di assunzione con contratto a tempo determinato;
– modifiche alla disciplina delle clausole elastiche;
– previsione di aumenti retributivi con decorrenza dal 1°aprile 2023.

Nuovi minimi retributivi

 Livello Dal 1.4.2023 Dal 1.4.2024 Dal 1.3.2025 Dal 1.11.2025 Dal 1.11.2026 Dal 1.2.2027
Quadri  2.749,85   2.871,38   2.923,46   2.984,22   3.044,98   3.114,42 
1  2.292,93   2.402,40   2.449,32   2.504,06   2.558,80   2.621,36 
2  2.050,96   2.145,65   2.186,23   2.233,58   2.280,93   2.335,04 
3  1.825,74   1.906,68   1.941,37   1.981,84   2.022,31   2.068,56 
4  1.646,68   1.716,68   1.746,68   1.781,68   1.816,68   1.856,68 
5  1.536,05   1.599,29   1.626,39   1.658,01   1.689,63   1.725,77 
6  1.430,20   1.486,98   1.511,31   1.539,70   1.568,09   1.600,53 
7  1.302,14   1.350,75   1.371,58   1.395,89   1.420,20   1.447,98 
Operatori di vendita 1  1.589,60   1.655,68   1.684,00   1.717,04   1.750,08   1.787,84 
Operatori di vendita 2  1.414,07   1.469,55   1.493,33   1.521,07   1.548,81   1.580,51 

 

CCNL Anas: aumenti dal 1° settembre

Prevista l’ultima tranche di aumenti per i dipendenti del settore

Il CCNL del 14 dicembre 2022 sottoscritto da  Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal ed applicabile al personale del Gruppo ANAS ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1° settembre 2024.
Di seguito i nuovi importi.

Posizione economica Minimi dal 1° settembre 2024
A 3.135,27 euro
A1 2.612,73 euro
B 2.220,85 euro
B1 2.024,84 euro
B2 1.828,85 euro
C 1.502,29 euro
C1 1.306,42 euro

Assegno di inclusione: ecco l’Osservatorio sulle povertà

L’organismo è stato istituito in accompagnamento della misura e in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del Decreto Lavoro (D.M. 19 luglio 2024 n. 123/2024).

L’Osservatorio sulle povertà (articolo 11 comma 5, D.L. 48/2023) è stato istituito dal recente D.M. n. 123/2024 e ha il compito di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell’Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

I componenti assumono iniziative volte alla condivisione di ricerche scientifiche, nonché di analisi di strumenti e azioni di contrasto alla povertà e possono compiere ogni utile iniziativa a vantaggio delle finalità sopra indicate. 

L’organismo in questione è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo Settore ed esperti.

L’Osservatorio ha durata triennale e si riunisce 2 volte l’anno, salvo diverse esigenze che dovessero emergere. Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio saranno definite con regolamento da adottarsi in occasione della prima riunione a maggioranza dei partecipanti.