Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione IVS

Con circolare INPS n. 22/2022sono stati comunicati gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2022.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2022, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2022, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:
– la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
– la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l’anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00.
Tale valore è stato ottenuto, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2022 (€ 49,91) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 22,80% 23,28%

La riduzione contributiva al 22,80% (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità) € 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità) € 3.788,81 (3.781,37 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 325,48 (324,86 IVS + 0,62 maternità) € 331,98 (331,36 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 309,24 (308,62 IVS + 0,62 maternità) € 315,73 (315,11 IVS + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00.
Per i redditi superiori a € 48.279,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 48.279,00 24% 24,48%
superiore a € 48.279,00 25% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni Fino a € 48.279,00 22,80% 23,28%
superiore a € 48.279,00 23,80% 24,28%

Il contributo a conguaglio sommato al contributo sul minimale di reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022.

Massimale imponibile di reddito annuo

Per l’anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 più € 32.186,00).
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2022, a € 105.014,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%) € 20.019,70 (48.279,00*24,48% +32.186,00*25,48)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni  € 18.667,88 (48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%) €19.054,11(48.279,00*23,28% +32.186,00 *24,28%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%) € 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%) € 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%)

Contribuzione a saldo

Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2022, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
– 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

Certificato tardivo per congedo di maternità “flessibile”: la pronuncia della Cassazione

08 febb 2022 Relativamente al congedo di maternità, la mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.

Nel caso, una lavoratrice conveniva in giudizio l’Inps chiedendo di ordinare all’istituto di accogliere la domanda di congedo con opzione per la flessibilità e concederle pertanto di assentarsi dal lavoro per i quattro mesi successivi al parto e quindi sino al 27.1.2022. La medesima lavoratrice ha chiesto, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, di ordinare all’Istituto previdenziale, in via di urgenza, di riconoscerle il congedo con opzione per la flessibilità e concederle, pertanto, di assentarsi dal lavoro per i 4 mesi successivi al parto.
L’Inps ha chiesto il rigetto del ricorso in mancanza dei presupposti per accogliere la domanda di congedo con opzione per la flessibilità, poiché il certificato medico inviato non sarebbe stato idoneo, in quanto non rilasciato nel corso del settimo mese di gravidanza. Come lo stesso istituto ha riconosciuto, il secondo certificato del medico del lavoro competente è stato emesso durante il settimo mese di gravidanza, mentre il primo certificato – secondo l’Istituto – non sarebbe idoneo in quanto emesso con quattro giorni di anticipo rispetto all’inizio del settimo mese di gravidanza.
Tale circostanza non risulta provata e occorre attenersi all’attestazione del medico ginecologo. Tanto basta per riconoscere la validità di entrambi i certificati e la sussistenza nel diritto rivendicato con il ricorso.
Va peraltro condiviso quanto affermato in sede di discussione dalla difesa della parte ricorrente, ovvero che il diritto oggetto del presente giudizio non è disponibile e pertanto nel caso in cui da lavoratrice abbia offerto la propria prestazione di lavoro durante l’ottavo mese di gravidanza, ha diritto all’astensione per i successivi quattro mesi.
In materia, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In caso di congedo flessibile la legge prevede che le certificazioni mediche devono essere preventive. La conseguenza è che se la donna viene adibita al lavoro oltre il settimo mese in assenza di tale certificazione si applica la sanzione dell’art. 18, sempre che chi adibisce la donna al lavoro sia consapevole dello stato di gravidanza. Le regole e le sanzioni sono queste, continuano i giudici, non ne sono previste altre. Tanto meno sono previste sanzioni a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela, non delle sanzioni.
Se accade, come nel caso in esame, che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione sino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile.
La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.
La riduzione della indennità da 5 mesi complessivi a 4 che l’INPS ha ritenuto di operare, non ha fondamento legislativo e si risolve in una sanzione, a carico della lavoratrice, estranea alle regole ed alle finalità della normativa a tutela delle lavoratrici madri.

Biella: protocollo per riorganizzare il mercato del lavoro

Siglato il 18/1/2022, tra l’ANCE Biella, la CNA Biella, la CONFARTIGIANATO Biella, la CONFESERCENTI del Biellese, l’Unione Industriale Biellese e la CGIL di Biella, la CISL di Biella, la UIL di Biella-Vercelli, il seguente protocollo d’intesa.

Le finalità del Protocollo di Intesa sono quelle di:
– rispondere in modo efficace ai cambiamenti che il mercato del lavoro ha subito, non solo a causa della pandemia;
– mettere in campo strumenti generalizzati e al contempo personalizzati, che consentano di gestire e affrontare i cambiamenti e le sfide che il contesto economico propone, sia nel breve sia nel medio periodo;
– assicurare al sistema produttivo e alle persone un’offerta formativa flessibile e tempestiva, strettamente legata alle reali e contingenti esigenze delle imprese e che sappia valorizzare le abilità e le conoscenze già acquisite da parte delle persone occupate ed inoccupate.
A fronte delle trasformazioni connesse alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all’innovazione di processi e di prodotto delle imprese, risulta essenziale adeguare le competenze interne alle aziende e dei lavoratori, utilizzando e migliorando tutti gli strumenti informativi e formativi.
Nel breve termine, il portale “IOLAVORO”, la piattaforma di Agenzia Piemonte Lavoro, viene individuato come lo strumento che è in grado di fornire le informazioni di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Le Parti firmatarie del presente Protocollo, ciascuna nel proprio ambito, perciò si impegnano a sensibilizzare l’utilizzo del predetto “portale” sia da parte delle imprese e sia dei singoli candidati.
Nel medio periodo è necessario individuare i futuri fabbisogni professionali delle imprese al fine di migliore l’orientamento e l’efficacia dell’offerta formativa, avendo come obiettivo il rafforzamento e l’acquisizione delle competenze e della occupabilità dei giovani, la definizione e programmazione di percorsi formativi e di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nonché percorsi formativi rivolti agli “adulti” che, per la mancanza di adeguamento delle competenze possedute, rischiano di essere espulsi dal mercato del lavoro e necessitano pertanto di percorsi di formazione che consentano di adattare le competenze professionali ai fabbisogni dell’economia locale.

Scadenza iscrizione Familiari non Fiscalmente a Carico all’ EBM Salute

Scade, il 28 febbraio, il termine per estendere la polizza anche i familiari fiscalmente non a carico al Fondo Sanitario EBM Salute per i lavoratori del settore della Metalmeccanica PMI

Per il 2022 l’adesione a pagamento potrà essere effettuata tramite l’Area Riservata EBM Salute fino al 28 febbraio 2022.
Il Manuale per la Gestione dei Familiari a Pagamento è disponibile cliccando sul box Campagna Adesioni Familiari NON a Carico al seguente link.
Sono inclusi:
– Il coniuge, compreso il convivente di fatto (di cui alla L.76/2016) fiscalmente a carico
– I figli risultanti dallo stato di famiglia fiscalmente a carico.
Le condizioni per inserire un nuovo familiare non fiscalmente a carico (familiare a pagamento)
• Il Lavoratore (Titolare della Polizza) deve essere iscritto al fondo EBM Salute e deve essere registrato all’Area Riservata EBM Salute;
• Il Familiare NON Fiscalmente a Carico (Familiare a Pagamento) non deve essere un lavoratore Titolare di Polizza su EBM Salute;
• Il Familiare a Pagamento, che si intende inserire, NON deve essere già censito come Familiare Fiscalmente a Carico.
La data di inizio copertura della Polizza per il Familiare a Pagamento non può essere precedente alla data di inizio copertura dalla Polizza per il Lavoratore (Titolare) nell’anno di riferimento della polizza.

CCNL Dirigenti Aziende del terziario: Accordo Copertura “Infortuni”

Sottoscritto il 21/12/2021, tra CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia e MANAGERIALIA, l’accordo per la definizione di una garanzia assicurativa aggiuntiva per infortuni nella convenzione Pastore, per i Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

In ottemperanza all’impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all’accordo del 16/6/2021 per i Dirigenti del terziario, l’Associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore.
La copertura “Infortuni” proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.

La nuova copertura “Infortuni” sarà inclusa nella Convenzione Pastore, tramite idonea appendice, con decorrenza 1/1/2022.
Il relativo premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario sarà, a regime, pari ad euro 5.171,26 annui.
Per l’anno 2022, conseguentemente ad accordi presi tra le Parti firmatarie, è stato stabilito un incremento ridotto del contributo annuo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore, pari ad euro 287,00, con la conseguenza che il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà rideterminato in complessivi euro 5.048,26 annui.
Analoghi incrementi contributivi saranno applicati per i dirigenti assunti o nominati con le agevolazioni contributive di cui all’art. 28 del CCNL 31/7/2013 e successive modificazioni.
Sempre con riferimento all’anno 2022, alle aziende che abbiano già rinnovato, nel corso del 2021, le polizze assicurative sottoscritte in forza del disposto dell’art. 18 comma 7 del CCNL, è stata prevista la possibilità di posticipare la decorrenza dell’aumento contributivo al giorno successivo alla scadenza annuale delle suddette coperture assicurative. In ogni caso, tutti i dirigenti saranno obbligatoriamente assicurati dalla garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore entro il 1/1/2023.
La somma massima assicurata tramite la garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore è calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00. Dal momento che il dettato contrattuale non prevede limiti di sorta, i datori di lavoro dovranno quindi avere cura di attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti le cui retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale, per poter adempiere agli obblighi previsti dall’art. 18 comma 7 del CCNL.

Chiarimenti Inps sulla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

 

 

L’INPS fornisce chiarimenti sulla riapertura dei termini per l’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e sul regolamento attuativo con il quale sono definite le categorie che possono iscriversi alla suddetta gestione dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022.

La circolare, inoltre, riepiloga le indicazioni per coloro che possono aderire alla medesima gestione per i periodi successivi al 20 febbraio 2022 e fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di adesione.
In ordine all’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la data dell’evento lesivo dalla quale far decorrere il periodo di un anno è da individuare in quella della denuncia o in quella del primo atto processuale con cui la vittima ha avuto conoscenza certa dell’esistenza di indagini oppure di un procedimento penale di estorsione o nella diversa data indicata nel provvedimento di sospensione del Procuratore della Repubblica.  I termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, per quanto concerne l’Istituto, devono intendersi riferiti alle denunce mensili o periodiche e ai correlati versamenti che pertanto sono prorogati di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione, purché scadano entro un anno dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo.
La sospensione, quale strumento di sostegno nei confronti del contribuente, opera, come specificato, solo con riferimento agli adempimenti contributivi ricadenti nell’arco temporale di un anno dalla data dell’evento lesivo.

Dalla sospensione dei termini di scadenza ricadenti in tale periodo consegue altresì la sospensione della riscossione dei crediti maturati all’interno dello stesso, indipendentemente dalla fase in cui la stessa si trovi. In tale caso, pertanto, la regolarità sussiste comunque in caso di “sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.
Il recupero dei crediti in fase amministrativa rientranti nel medesimo arco temporale resterà sospeso a decorrere dal provvedimento, per la durata di due anni dalla data di scadenza legale dell’adempimento mensile o periodico.
Laddove i medesimi crediti, alla data di emanazione del provvedimento del Procuratore della Repubblica, risultino, in tutto o in parte, affidati all’Agente della Riscossione, la Struttura territoriale competente dovrà adottare un provvedimento di sospensione amministrativo nel rispetto dei termini fissati.
In questi casi, la verifica della regolarità non dovrà considerare gli adempimenti contributivi ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, che, in quanto interessati dal provvedimento di sospensione, non costituiscono fattispecie di irregolarità per tutta la durata della proroga. Tali adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini della verifica della regolarità una volta decorsi i due anni di proroga.
Con riguardo alle procedure esecutive in corso a carico del richiedente il legislatore ne ha previsto la sospensione per la durata di due anni dal provvedimento di sospensione adottato dal medesimo Procuratore della Repubblica. Tuttavia, ai fini della valutazione della condizione di regolarità, la sospensione delle procedure esecutive non può essere ricondotta all’ipotesi disciplinata dal citato articolo 3, comma 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015 ove i crediti interessati dalle medesime procedure si riferiscano a periodi diversi da quelli compresi nell’arco temporale indicato al comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 44/1999. In tale caso, in assenza di regolarizzazione nei termini assegnati, la verifica della regolarità contributiva verrà definita con esito negativo.
Conseguentemente, non dovranno essere adottati dalle Strutture territoriali provvedimenti amministrativi di sospensione dei crediti inseriti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito compresi nell’elenco delle procedure esecutive in corso compilato dal Prefetto.

Infatti, l’applicazione del provvedimento di sospensione adottato dal Procuratore della Repubblica rispetto alle procedure esecutive inerenti ai crediti che si riferiscono a periodi diversi da quelli compresi nell’arco temporale indicato rientra nell’esclusiva competenza dell’Agente della Riscossione. Resta fermo che, rispetto ai crediti che invece si riferiscono ai periodi compresi nell’arco temporale indicato al comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 44/1999, interessati da procedure esecutive, l’adozione di un provvedimento di sospensione amministrativo da parte della Struttura territoriale consentirà di non considerarli nella verifica della regolarità contributiva.

Flex benefits da febbraio per il CCNL Comunicazione Confapi

Dal mese di febbraio vengono messi a disposizione dai dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa, strumenti di flex benefit da utilizzare entro il 31 dicembre

A decorrere dal 2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato e l’Elemento di garanzia retributiva sono stati sostituiti da flex benefits per un importo di euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al primo gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno sei mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio / 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nè indennizzata nel periodo dal 1° gennaio / 31 dicembre.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a cari dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle offerte di beni e servizi presenti dall’azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o di altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimenti previsti nel presente articolo.
A livello aziendale si terrà conto delle esigenze dei lavoratori della propria organizzazione e del rapporto con il territorio per individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e famigliare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le Parti precisano che l’importo di euro 258,00 è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

Metalmeccanica Indutria: salvaguardare l’industria automotive

Le Parti Sociali dell’Industria Metalmeccanica e Meccatronica hanno sentito la responsabilità di affrontare congiuntamente, di fronte alle Istituzioni e agli attori economici e sociali, un’emergenza con l’obiettivo di salvaguardare e promuovere l’occupazione e la presenza del settore dell’industria Automotive.

Le Parti Sociali dell’Industria Metalmeccanica e Meccatronica hanno richiesto un incontro urgente con il Presidente del Consiglio insieme ai Ministri del Lavoro, dello Sviluppo Economico e della Transizione Ecologica, per valutare assieme le condizioni e le possibili iniziative da attivare in merito ad alcune questioni cruciali emerse dall’Osservatorio Automotive, costituito appositamente per monitorare e prevedere i potenziali scenari futuri.
L’intervento degli Stati sul settore dell’industria Automotive – definita sin dal 1946 “l’industria delle industrie” – negli anni è stato amplissimo e in ultimo l’Unione Europea ha previsto entro il 2035 lo stop alla vendita di nuove auto che producono emissioni di carbonio, confermata anche dal Governo italiano con la posizione del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica dello scorso dicembre.
Questa misura, se non accompagnata da interventi, potrebbe portare in Italia ad una perdita di circa 73.000 posti di lavoro, di cui 63.000 nel periodo 2025-2030 (stime Anfia-Clepa-PWC).
Già oggi i dati sull’andamento dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali forniti dall’INPS indicano la tendenza: nel 2019 sono state utilizzate 26 milioni di ore di cassa integrazione, nel 2021 quasi 60.
Accanto alla necessità di un salto di qualità nella visibilità e condivisione di scenari e prospettive, cresce la preoccupazione per l’assenza di certezza nelle misure di accompagnamento a fronte di un processo di allocazione delle ingenti risorse del PNRR che è stato avviato.
Pertanto, Federmeccanica e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, chiedono di discutere insieme iniziative urgenti rispetto a:
1. Gli interventi di regolamentazione del settore Automotive nel quadro delle transizioni e della relazione con gli attori istituzionali;

2. Gli impatti specifici per il territorio italiano;
3. Le risorse e la governance per le politiche industriali che, sulla base di competenze specifiche, possano contribuire a:
   – attivare le sinergie di una filiera ramificata, promuovendo dimensioni e cultura di impresa compatibili con le sfide del settore;
   – gestire le crisi industriali già aperte;
   – attivare investimenti di sostegno alla domanda verso le tecnologie compatibili con il Green Deal e, parallelamente, all’introduzione di vincoli alle emissioni;
   – attivare investimenti di sostegno all’offerta per: la difesa dell’attuale capacità installata e dell’occupazione; l’attrazione di nuovi investimenti produttivi nel contesto competitivo; il sostegno alla ricerca e sviluppo di prodotti che valorizzino le eccellenze italiane di tecnologia e stile.
4. Gli ammortizzatori sociali per accompagnare le transizioni in atto, di breve e di lungo periodo;
5. I fabbisogni e le disponibilità di competenze tra education e formazione di accompagnamento alla trasformazione.

Cassa Edile di Lucca: nuova contribuzione

La Cassa Edile della Provincia di Lucca pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dall’1/1/2022

Come previsto nel nuovo CIPL firmato il 1° febbraio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle aziende edili industriali della provincia di Lucca, con decorrenza 1/1/2022 si applica una nuova contribuzione per l’iscrizione alla Cassa Edile territoriale.

Tabella delle contribuzioni in Cassa Edile Lucchese a partire dall’1/1/2022

 

A CARICO DITTA

A CARICO OPERAI

TOTALE

Cassa edile 1,875% 0,375% 2,25%
Formazione e Sicurezza 1,00% 1,00%
A.P.E. 3,91% 3,91%
Fondo Sanitario Nazionale 0,60% 0,60%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo Incentivo all’Occupazione 0,10% 0,10%
Quote Adesione Territoriali 0,42% 0,42% 0,84%
Quote Adesione Nazionali 0,222% 0,222% 0,444%
TOTALE 8,327% 1,017% 9,344%
R.L.S.T. (per aziende senza RLS) 0,10%   0,10%

Consulenti del lavoro: presentazione domande per gli esami di abilitazione 2022

07 febb 2022 La domanda deve essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 20 luglio 2022.

La domanda di ammissione all’esame di Stato deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro disponibile sul proprio sito internet la procedura per presentare la domanda telematica secondo l’apposito modello.
L’accesso alla procedura avviene eclusivamente tramite le credenziali SPID o carta di identità elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla stessa domanda.
La medesima domanda deve essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 20 luglio 2022. Il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro deve essere eseguito tramite la modalità disponibile nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID.
In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa, entro il termine di scadenza del bando.
I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.
Le prove scritte hanno inizio alle ore 8:30 antimeridiane nei seguenti giorni:
– 8 settembre 2022: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;
– 9 settembre 2022: prova teorico-pratica in diritto tributario.
Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione “Avvisi e bandi” e dell’Ispettorato nazionale del lavoro all’indirizzo: www.ispettorato.gov.it fino alla data di inizio degli stessi.