Il governo ha approvato in via preliminare un decreto con disposizioni integrative riguardanti i direttori di gara, i contratti di lavoro autonomo e i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive (Consiglio dei ministri, comunicato 31 maggio 2023, n. 37).
Il Consiglio dei ministri nella seduta del 31 maggio scorso ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che apporta correzioni e integrazioni su molteplici aspetti della riforma dello sport determinata dalla Legge n. 86/2019, in particolare intervenendo sui decreti legislativi attuativi del 28 febbraio 2021, numero 36, 37, 38, 39 e 40.
In particolare, per quel che riguarda il lavoro nel settore sportivo, il decreto semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara, stabilendo che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a 30.
Inoltre, si innalza da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Viene anche integrata la normativa in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, prevedendo che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall’agente con 2 soggetti da assistere, nell’ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l’agente sportivo possa svolgere una “doppia rappresentanza” solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria.
Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute Spa. saranno inclusi nell’elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall’orario di lavoro. Qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Infine, si istituisce un osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l’attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.