Le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori operanti all’estero

Comunicati gli importi per il calcolo dei premi dei dipendenti attivi in paesi extracomunitari non convenzionati (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 20).

L’INAIL ha fornito le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi, relativo all’anno 2025, per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. La tutela di questi soggetti, infatti, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto interministeriale (ai sensi del D.L. n. 317/1987).

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario.

Pertanto, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2025, ha determinato per
l’anno in corso le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. Peraltro, l’INAIL precisa che la normativa in questione si applica ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, mentre sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate nell’Allegato 1 alla circolare in argomento che sono parte integrante del citato decreto interministeriale. 

Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

La circolare in commento, inoltre, definisce l’ambito territoriale di applicazione, escludendo gli stati membri dell’Unione europea, quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per
l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di tali ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.